Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19848 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6334-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO

BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO con

procura notarile del Not. Dr. E.A. in MODENA rep. n.

108604 del 19/03/2013;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2012 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 13/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VECCHIO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, n. 58/12/12 dep. il 13/07/12, relativa a impugnazione del diniego di rimborso di cui all’istanza presentata il 28 aprile 2009 da B.A., ex dipendente della Banca nazionale del lavoro, per il rimborso del 50% delle ritenute Irpef applicate sulla somma liquidata quale incentivo all’esodo. Il contribuente, che aveva risolto anticipatamente il rapporto di lavoro il 31/12/2000, prima del compimento del cinquantacinquesimo anno di età, ha proposto ricorso ritenendo che il termine di decadenza per la proposizione dell’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorresse dalla data di deposito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha dichiarato la normativa italiana sulla diversa età pensionabile di uomini e donne in contrasto con il diritto comunitario (C207/2004 dep. 3 settembre 2005). La CTP respingeva il ricorso; la CTR accoglieva l’appello del B., ritenendo l’istanza di rimborso tempestiva, in quanto proposta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia.

B.A. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38), per avere la CTR affermato che il dies a quo del termine di decadenza cui è soggetta l’istanza di rimborso è costituito dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e non da quello del pagamento dell’imposta.

2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito, con specifico riferimento alla questione sostanziale qui controversa, che: “Il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario” (Sez. Un. n. 13676 del 16 giugno 2014). Come le stesse Sezioni Unite hanno spiegato, nella vicenda qui sul) judice non si è affatto verificata l’espunzione di una norma impositiva dall’ordinamento, bensì il diverso caso di “una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva”.

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è infatti soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilità retroattiva (Cass n 17009/2012; n. 5978/2006; conf. n. 17918/2004, n. 15276/2008). La scadenza del termine per richiedere il rimborso determina pertanto il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario e l’esaurimento dello stesso rapporto tributario (v. Cass. 9223/2011), con la conseguenza che il contenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione. Ne deriva che anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa comunitaria, devono essere presentate entro i termini di decadenza, termini che non contrastano con le disposizioni comunitarie (v. Cass. 11316/2000, 7173/2002, 7178/2004, 2809/2005). D’altra parte, anche la CGCE ha espressamente affermato che “il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni” (causa C- 228/96, fallimento Aprile). Questa regola trova la sua ragion d’essere nella superiore esigenza di garantire la stabilità e la certezza del bilancio dello Stato, sul versante delle entrate.

Nè vale evocare, come fa il controricorrente, il principio dell’ovverruling di cui alla sentenza Cass. n. 22282/2011, in quanto la Corte ha successivamente chiarito che nel caso di imposte pagate sulla base di norme che la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto contrastanti con il diritto comunitario, il contribuente può domandarne il rimborso solo entro il termine di decadenza stabilito dalla disciplina nazionale, senza che sul decorso di tale termine possa incidere la pronuncia comunitaria, non potendO questa configurarsi come espressione di “overruling” – e, come tale, inidonea ad operare retroattivamente – atteso che la decisione comunitaria non riguarda la materia processuale, nè il termine per la domanda di rimborso d’imposta, la quale, peraltro, resta proponibile anche prima che alla direttiva stessa venga data attuazione nello Stato italiano (S.U. n. 13676/2014, cit.; Cass. n. 13087 del 2012).

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

3. In considerazione del consolidarsi della giurisprudenza posta a base della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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