Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19847 del 26/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19847 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 23339-2014 proposto da:
BENANTI FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE
CLODIO 61, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO BARACETTI.
– ricorrenti contro
CORRADI CARLA, BENANTI GIUSEPPE.
– intimati avverso la sentenza n. 50/2014 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO, depositata il 14/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 28/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 26/07/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Carla Corradi, con citazione del 10 dicembre 2007, convenne
innanzi al Tribunale di Trento il marito Filippo Benanti. L’attrice
premise che lo stesso Tribunale aveva omologato in data 31
ottobre 1991 la separazione fra i coniugi, prevedendosi fra le

Corradi il diritto di usufrutto su un immobile in comproprietà
sito a Trento, e che tale impegno era rimasto inadempiuto;
domandò perciò di provvedere a costituire l’usufrutto con
sentenza; chiese inoltre di procedersi alla divisione di altro
immobile, sito a Pergine Valsugana, del quale in sede di
separazione era stata concordata la comproprietà

“pro

indiviso”, con condanna del Benanti al versamento di un
indennizzo per l’uso esclusivo del bene. Il Benanti si costituì
eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda, sul
presupposto del fatto che gli accordi in sede di separazione
prevedevano l’uso esclusivo dell’immobile di Trento da parte
della Corradi e di quello di Pergine Valsugana da parte sua,
affinché vi risiedesse con il figlio, e che per la modifica di tale
regime era necessario procedere nelle forme di cui all’art. 710
c.p.c.; il convenuto spiegò in ogni caso domanda
riconvenzionale onde ottenere dalla Corradi un indennizzo per
l’uso esclusivo dell’immobile di Trento ed il rimborso di metà
delle spese sostenute per la manutenzione dell’immobile di
Pergine Valsugana. Intervenne in causa Giuseppe Benanti,
figlio delle parti, chiedendo che venisse accertato il suo
acquisto per usucapione della quota materna dell’immobile di
Pergine Valsugana. Il Tribunale, dichiarato inammissibile
l’intervento di Giuseppe Benanti, costituì ex art. 2932 c.c.
diritto di usufrutto in favore della Corradi sull’immobile di

Ric. 2014 n. 23339 sez. 52 – ud. 28-03-2018
-2-

condizioni l’impegno del Benanti a riconoscere in favore della

Trento; accolse la domanda di divisione dell’immobile di
Pergine Valsugana, procedendo all’assegnazione delle rispettive
quote; rigettò le domande di indennizzo e compensò
parzialmente le spese. Con citazione notificata il 9 novembre
2012 propose appello Filippo Benanti ed i contraddittori

gravame. I giudici di secondo grado rilevarono che le condizioni
di separazione prevedevano l’intestazione per quote indivise
dell’immobile di Pergine Valsugana, il che consentiva alla
Corradi di domandarne la divisione, e assegnavano alla stessa
l’utilizzo esclusivo dell’immobile di Trento, con conseguente
insussistenza del diritto dell’appellante ad un indennizzo. La
Corte di Trento osservò infine, con riguardo ad una
dichiarazione stragiudiziale di “rinunzia alla divisione” inviata
dalla Corradi direttamente al giudice istruttore della causa di
primo grado, che la stessa non poteva costituire un valido atto
di rinuncia, non essendo stata prodotta in causa nel rispetto
delle forme di cui agli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., tenuto
altresì conto della circostanza che in sede di conclusioni il
procuratore della Corradi aveva poi insistito nella richiesta di
divisione.
Avverso tale sentenza Filippo Benanti ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di cinque motivi, mentre gli intimati Carla
Corradi e Giuseppe Benanti non hanno svolto attività difensive.
1.11 primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatto
decisivo in ordine all’eccezione di improcedibilità della domanda
della Corradi di divisione dell’immobile in Pergine e di
condanna dell’ex marito al pagamento di un corrispettivo per
l’occupazione della quota del bene di sua spettanza, dovendo

Ric. 2014 n. 23339 sez. 52 – ud. 28-03-2018
-3-

rimasero contumaci. La Corte d’Appello di Trento respinse il

una simile domanda svolgersi con il rito previsto dall’art. 710
c. p.c.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 710 c.p.c., lamentando che la Corte
d’appello non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che gli

Corradi dell’immobile di Pergine Valsugana fosse destinata al
godimento da parte del figlio, e dunque in sostanza
attribuivano la disponibilità dell’intero immobile al ricorrente ed
al predetto figlio; sostiene Filippo Benanti, pertanto, che la
divisione dell’immobile in natura avrebbe comportato una
modifica di tale assetto, e perciò doveva andare soggetta alla
disciplina di cui all’art. 710 c.p.c.; si evidenzia nella censura
come il verbale contenente le condizioni della separazione
consensuale omologata prevedesse due distinte clausole, l’una
con cui la signora Corradi riconosceva al signor Filippo Benanti
la comproprietà del 50% dell’immobile di Pergine Valsugana,
impegnandosi al trasferimento della stessa quota al marito,
l’altra con cui la signora Corradi consentiva al figlio Giuseppe
l’uso della sua comproprietà.
I.1. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente,
perché connessi. Il primo motivo di ricorso presenta diffusi
profili di inammissibilità ed è comunque infondato. L’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, nella specie
applicabile

ratione temporis,

permette di denunciare per

cassazione il vizio specifico relativo all’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, ovvero ad un dato
materiale, ad un episodio fenomenico rilevante ed alle sue
ricadute in termini di diritto, oggetto di discussione processuale

Ric. 2014 n. 23339 sez. 52 – ud. 28-03-2018
-4-

accordi di separazione prevedevano che la quota ideale della

tra le parti e connotato da “decisività” (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia). Il primo motivo di ricorso per cassazione
censura, invece, come omesso esame di fatto la decisione che,
in realtà, la Corte di Trento ha espressamente reso da pagina 6

diritto oggetto del primo motivo di appello del medesimo
Filippo Benanti. Se il ricorrente intendeva lamentare l’omessa
pronuncia sul suo motivo di appello, ciò doveva fare deducendo
la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio, in quanto il motivo di gravame
non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la
specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello (Cass.
Sez. 6 – 3, 16/03/2017, n. 6835). Se invece la censura era
diretta contro la soluzione interpretativa data al motivo di
gravame dalla Corte d’Appello, doveva allora essere denunciato
un vizio di violazione di legge.
L’infondatezza delle censure, con riferimento in particolare alla
fattispecie astratta dell’art. 710 c.p.c., trova poi argomento nel
consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la
separazione consensuale è un negozio di diritto familiare
avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere
separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento e
l’assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i
presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo
occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali
del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione
all’instaurazione di un regime di vita separata (nella specie, il
riconoscimento della comproprietà della casa familiare e
l’attribuzione di un diritto d’uso in favore del figlio). Ne

Ric. 2014 n. 23339 sez. 52 – ud. 28-03-2018
-5-

a pagina 9 della sentenza impugnata in ordine alla questione di

consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica in
sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c., potendo essa
riguardare unicamente le clausole aventi causa nella
separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a
regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c. In

comproprietà costituente l’abitazione familiare dei coniugi,
concessa in godimento alla prole per patto intercorso in sede di
separazione consensuale, va comunque proposta nelle forme
ordinarie del giudizio di scioglimento della comunione, e non
secondo la disciplina dell’art. 710 c.p.c., considerato che detta
domanda attiene al regime della proprietà e non presenta
dirette connessioni od interferenze sulle condizioni della
separazione (cfr. Cass. Sez. 1, 22/12/1988, n. 7010; Cass.
Sez. 1, 19/08/2015, n. 16909; Cass. Sez. 1, 22/11/2007, n.
24321). D’altro canto, non può il ricorrente far valere il diritto
di uso dell’immobile riconosciuto in sede di separazione al
figlio, ormai maggiorenne, trattandosi di un’eccezione de iure
tertii.
11. Nel terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., lamentando
che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la validità
della rinunzia agli atti – limitatamente alla domanda di
divisione – contenuta nella dichiarazione extraprocessuale
formata dalla Corradi e trasmessa al giudice istruttore
(raccomandata del 25 ottobre 2010, in cui la signora Corradi
dichiarava: “all’insaputa del mio avvocato Gianfranco de
Bertolini, sono qui per chiedere l’interruzione della stessa o
meglio la mia rinuncia alla divisione…”), omettendo di attribuire
rilievo alla volontà manifestata in tal senso, da ritenersi

Ric. 2014 n. 23339 sez. 52 – ud. 28-03-2018
-6-

particolare, la domanda di divisione dell’immobile in

prevalente rispetto alla disciplina delle produzioni documentali.
Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatto
con riferimento al medesimo punto di sentenza.
II.1.Terzo e quarto motivo di ricorso possono esaminarsi
congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano infondati.

ottobre 2010 dalla signora Corradi al Giudice istruttore della
causa in tribunale valesse come rinuncia agli atti del giudizio,
evidenziando come: all’udienza del 20 ottobre 2010 la causa
venne rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29
giugno 2011; in quella data le parti precisarono le rispettive
conclusioni, contraddicendo sulla domanda di divisione, come
pure nelle successive comparse conclusionali; il 25 novembre
2011 la difesa del Benanti depositò in cancelleria un’istanza
volta al rilascio di copia di tale lettera raccomandata inviata in
data 25 ottobre 2010 e dell’attestazione della presenza di tale
missiva all’interno del fascicolo d’ufficio; il successivo 28
novembre 2011 il funzionario di cancelleria attestò la presenza
nel fascicolo d’ufficio di una missiva indirizzata direttamente al
giudice istruttore, che non risultava né depositata in
cancelleria, né vistata da quest’ultimo; nelle memorie di replica
il Benanti chiese di darsi atto della volontà della Corradi di
rinunciare alla domanda, dichiarando di accettare la rinunzia,
mentre la difesa della Corradi specificò che la missiva in
questione era stata scritta ed inviata dalla parte in un
momento di stanchezza e sconforto dovuti all’età ed
all’asprezza del contenzioso, all’esito del rinvio della causa per
la precisazione delle conclusioni a data piuttosto lontana, e con
finalità meramente private e non abdicative della domanda; a
fronte di tali considerazioni, il giudice istruttore rilevò in

Ric. 2014 n. 23339 sez. 52 – ud. 28-03-2018
-7-

La Corte ha negato che la lettera raccomandata inviata il 25

sentenza che la missiva era stata erroneamente inserita nel
fascicolo d’ufficio – dovendo invece essere protocollata come
corrispondenza – e ne escluse ogni validità come rinunzia alla
domanda di divisione.
La decisione della Corte d’Appello di Trento è conforme alla

La rinuncia agli atti del giudizio può essere validamente
espressa, oltre che nelle forme indicate dall’art. 306 c.p.c.,
anche mediante un atto extraprocessuale che costituisca una
sicura prova della volontà manifestata dall’attore di voler porre
fine al giudizio. Qualunque ne sia la forma, la rinuncia si
perfeziona, come appare dal primo comma della norma
predetta, nel caso vi siano parti interessate alla prosecuzione
del processo, con l’accettazione delle medesime, portata a
conoscenza del rinunziante; in caso contrario, con la mera
notificazione alle altre parti, prescritta dal secondo comma
dell’art. 306 c.p.c. Ove poi la rinunzia sia avvenuta mediante
un atto stragiudiziale, affinché il giudice possa constatarla e
dichiarare l’estinzione del processo, è necessario che l’atto sia
prodotto ritualmente in giudizio (così Cass. Sez. L,
13/08/1997, n. 7565; Cass. Sez. 3, 27/05/1980, n. 3463;
Cass. Sez. 1, 14/11/1973, n. 3018).
Se, come nella specie, la rinuncia sia contenuta in una lettera
raccomandata inviata a mezzo posta al giudice istruttore della
causa – trattandosi di un deposito dell’atto irrituale, in quanto
non previsto dalla legge: Cass. Sez. U, 04/03/2009, n. 5160 l’effetto estintivo non può che prodursi al momento in cui la
stessa rinuncia sia accettata o quanto meno conosciuta dalle
altre parti, il che nel caso in esame avvenne dopo la

Ric. 2014 n. 23339 sez. 52 – ud. 28-03-2018
-8-

giurisprudenza di questa Corte.

precisazione delle conclusioni svolta all’udienza del 29 giugno
2011, allorché l’attrice smentì ogni propria volontà abdicativa.
III. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e l’omesso esame di fatto
decisivo, assumendo che erroneamente la Corte di Trento

suo motivo di appello volto alla condanna della Corradi al
pagamento delle spese di primo grado, assumendo che non
occorreva motivare in relazione alla decisione sulle spese, le
quali seguono per legge la soccombenza.
111.1. Tale motivo è inammissibile. La Corte d’Appello dichiarò
inammissibile per difetto di specificità il motivo di gravame
relativo alla regolamentazione delle spese di primo grado,
avendo l’appellante genericamente richiesto la rifusione delle
stesse.
Quando,

allora,

il

giudice

d’appello

abbia

dichiarato

inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di
specificità, il ricorrente per cassazione contro tale sentenza,
ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte
relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l’onere di denunziare
l’errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che
il motivo d’appello, ritenuto non specifico, aveva invece i
requisiti prescritti dell’art. 342 c.p.c. Pertanto, sono
inammissibili in sede di legittimità le doglianze per violazione di
legge o vizi della motivazione inerenti alla questione oggetto
della declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, la
quale non sia stato oggetto di specifica censura per violazione
dell’art. 342 c.p.c. (si veda Cass. Sez. 3, 09/03/1995, n.
2749). D’altro canto, essendosi il giudizio di primo grado
concluso con una compensazione parziale delle spese

Ric. 2014 n. 23339 sez. 52 – ud. 28-03-2018
-9-

avrebbe dichiarato inammissibile, perché non argomentato, il

processuali per reciproca soccombenza delle parti, il giudice
d’appello, investito da impugnazione volta a chiedere
unicamente l’accoglimento integrale delle domande ed
eccezioni di merito di Filippo Benanti, avendo deciso per la
conferma della pronuncia del Tribunale, non poteva modificare

sentenza non aveva costituito oggetto di specifico motivo
d’impugnazione.
IV. Consegue il rigetto del ricorso.
Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in
quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
integralmente rigettata.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Ric. 2014 n. 23339 sez. 52 – ud. 28-03-2018
-10-

la decisione sulle spese, proprio perché il relativo capo della

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo
2018.
Il Presidente
Dott. Antonio Oricchio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

26 I,MG, 2018

c_

u9 4t{iu”

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA