Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19847 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.09/08/2017), n. 19847
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17560/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
D & D s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
e contro
D.S.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 95/36/2009, depositata il 12 maggio 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 giugno
2017 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
Fatto
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 95/36/2009 depositata in data 12/05/2009, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto in data 03/10/2007 avverso la sentenza della CTP di Viterbo, depositata in data 02/07/2006, che aveva accolto quattro ricorsi riuniti relativi a due avvisi di accertamento riguardanti IRPEG ed IRAP dell’anno 1998 ed IVA dell’anno 1999;
– i controricorrenti D & D s.r.l. e D.S. non hanno resistito in giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con il primo ed il secondo motivo di ricorso, assistiti da idonei quesiti di diritto, la ricorrente si duole della declaratoria di intempestività dell’appello, evidenziando, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, che, tenuto conto del periodo feriale, tra la data del 02/07/2006 ed il 03/10/2007 erano decorsi un anno e quarantasei giorni e che, pertanto, l’appello doveva ritenersi tempestivo;
i motivi sono fondati, in quanto va ripetuto con Cass. 03/03/2015, n. 4310 che “Ai fini del riscontro della tempestività dell’appello, al termine di un anno previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (nel testo applicabile “ratione temporis”), richiamato in relazione al processo tributario, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38,comma 3, e che va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale”;
– i motivi terzo e quarto restano assorbiti;
– all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017