Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19847 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1321-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2012 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

depositata il 10/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 76/30/12 dep. il 24 aprile 2012, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che M.A., ex dipendente Telecom Italia spa, avesse diritto alla agevolazione fiscale sugli incentivi all’esodo volontario riconosciuta alle donne con dimezzamento dell’Irpef, a seguito di sentenza della Corte di giustizia che ha sancito il principio di parità di trattamento (C/204/04 del 21.7.2005), escludendo l’applicabilità alla fattispecie del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre preliminarmente esaminare la regolarità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita dall’Agenzia delle entrate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento in data (OMISSIS), ad M.A. presso il suo domicilio e presso il difensore domiciliatario, Avv. Luigi Ventriglia.

2. Non risulta però prodotto in atti, nè depositato successivamente (nè consegnato all’udienza di discussione, ex art. 379 c.p.c.), l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale (ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.), richiesta dalla legge in funzione di prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, del presupposto per l’instaurazione del contraddittorio.

3. Ne consegue che la mancata produzione dell’indicato avviso, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non essendo peraltro consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., (S.U. n. 627 del 14/01/2008 e successive conf.; da ultimo n. 26108 del 30/12/2015).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

5. Nulla sulle spese, non essendosi l’intimato costituito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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