Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19846 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. I, 28/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 28/09/2011), n.19846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato DE

MARCO ADA, rappresentato e difeso dagli avvocati SASSO Raffaele,

GIUSEPPE DI MEGLIO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5780/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

6.5.09, depositato il 20/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’economia ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 20 maggio 2009 con il quale, accogliendo la domanda di equa riparazione del pregiudizio morale derivante dall’irragionevole durata di un procedimento instaurato da G. B. davanti al t.a.r. Campania nel settembre del 2000, non ancora deciso alla data di presentazione del ricorso ex L. n. 89 del 2001 (settembre 2008), l’amministrazione è stata condannata al pagamento di Euro 7.420,00. Resiste B.G. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Procuratore generale, dopo avere rilevato che la fissazione di novanta ricorsi alla pubblica udienza odierna “a preferenza del rito camerale…. rende oggettivamente impossibile un adeguato intervento da parte del Pubblico ministero, per tal via rischiando di ledere fondamentali principi ordinamentali (art. 11 Cost., comma 2; art. 70 c.p.c., comma 2, art. 379 c.p.c., comma 3 e art. 76 ord. giud.) se pure per nobilissime finalità” ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

La richiesta del p.g. non merita accoglimento.

Quanto alla contestazione della scelta relativa alle modalità di trattazione del presente ricorso nella pubblica udienza invece che in adunanza in camera di consiglio è sufficiente osservare che si tratta di scelta insuscettibile di sindacato in sede processuale e comunque non adeguatamente criticata mediante puntuale allegazioni di ragioni per le quali avrebbero dovuto ritenersi sussistenti i presupposti per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c. Peraltro non è dato neppure comprendere per quale ragione la trattazione in pubblica udienza di un numero cospicuo di ricorsi renda “impossibile” un adeguato intervento del p.g., non essendo neppure stato dedotta l’intempestività della comunicazione della fissazione dell’udienza che solo avrebbe potuto in astratto giustificare la critica formulata.

Il ricorso, comunque, è ammissibile perchè ritualmente e tempestivamente notificato e depositato e perchè la puntuale formulazione dei motivi, che soddisfa ampiamente l’onere dell’autosufficienza, si conclude con l’indicazione di specifici quesiti di diritto.

2. Il ricorso, che si articola in due motivi, censura il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità della domanda perchè nel corso del giudizio amministrativo non è stata presentata l’istanza di prelievo prevista dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54 e perchè, dopo avere ritenuto ingiustificata la durata del giudizio di cinque anni (detratti tre anni dalla durata complessiva di otto) ed equo un indennizzo di Euro 1.000,00 per anno, la corte territoriale ha liquidato la somma di Euro 7.420,00.

Il ricorso non merita accoglimento, anche se il dispositivo del provvedimento impugnato, affetto da evidente errore materiale deve essere corretto.

Infatti, il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 è entrato in vigore successivamente all’inizio del procedimento davanti al giudice amministrativo in relazione al quale è stata presentata la domanda di equa riparazione e pertanto, in mancanza di una diversa disciplina transitoria non trova applicazione nella specie (cass. n. 115/2011, 28428/2008).

La liquidazione dell’equa riparazione contenuta in dispositivo è poi frutto di evidente errore materiale perchè in motivazione la corte d’appello ha dato puntualmente atto sia della durata eccessiva quinquennale che dell’utilizzazione del criterio di liquidazione di Euro 1.000,00 per anno.

Tale errore può essere corretto in questa sede. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dispone che nel dispositivo del decreto della corte d’appello di Napoli del 20 maggio 2009, al terzo rigo del capo 1) al posto di Euro 7.420,00 sia indicata la somma di Euro 5.000,00. Condanna il Ministero al pagamento delle spese con Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione prima civile, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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