Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19846 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19846 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 26/07/2018

ORDINANZA
sul ncorso 343-2014 proposto da:
FORTE FAUSTA, elettivamente domiciliata in ROMA > VIA
POMPEO MAGNO 2-B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
PICONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO
RUTIGLIANO;
– ricorrente contro

BUCCINO FEDELINA, DENTE RAFFAELE, DENTE VINCENZO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO,
rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO GIANCASPRO;
– con troricorrenti –

avverso la sentenza n. 901/2013 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata 1’8/08/2013;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 28/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Fausta Forte ha proposto ricorso articolato in due motivi

depositata l’8 agosto 2013.
Resistono con controricorso Fedelina Buccino (anche quale
erede di Carmine Dente), Vincenzo Dente e Raffaele Dente
(altri eredi di Carmine Dente).
La Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della decisione
resa in primo grado il 16 aprile 2008 dal Tribunale di Bari,
sezione distaccata di Altamura, revocò la condanna risarcitoria
di C 200,00 in favore di Fausta Forte, conseguente
all’accoglimento della sua domanda (citazione del 19 settembre
2002) di comunione forzosa della porzione di muro realizzata
da Fedelina Buccino e Carmine Dente in sopraelevazione sul
confine col fabbricato Forte, essendone stato escluso ogni
“concreto elemento” già dal primo giudice a pagina 4 di
sentenza. Inoltre, la Corte d’Appello, pur ritenuto che la
condotta dei convenuti avesse reso necessario il giudizio, vista
la “sproporzione tra chiesto e pronunciato”, ha deciso di
compensare per intero tra le parti le spese processuali di
entrambi i gradi del giudizio.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 92 c.p.c. e l’insufficiente e contraddittoria
motivazione, quanto alla compensazione delle spese
processuali. Si sostiene che i giudici di appello potessero al più
limitare l’onere conseguente alla soccombenza.
E’ innanzitutto inammissibile la denuncia del vizio di
insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, non
Ric. 2014 n. 00343 sez. 52 – ud. 28-03-2018
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avverso la sentenza n. 901/2013 della Corte d’Appello di Bari,

più configurabile nel vigore del nuovo testo dell’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134,
atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto

Quanto alla denuncia di violazione dell’art. 92 c.p.c., essa è
infondata, atteso che, nel regime anteriore a quello introdotto
dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n.
263 (nella specie applicabile

ratione temporis),

il

provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese
“per giusti motivi”, doveva unicamente trovare un adeguato
supporto motivazionale, purché le ragioni giustificatrici dello
stesso fossero chiaramente e inequivocamente desumibili dal
complesso della motivazione adottata a sostegno della
statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che doveva
ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorché le
argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito)
contenessero in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a
giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo
meramente esemplificativo – nel caso in cui si desse atto, nella
motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali
sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di
accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta
conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una
palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla
parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste,
ovvero, ancora, di un comportamento processuale
ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in
relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. Sez. U,
30/07/2008, n. 20598). Nella specie, la Corte d’Appello di Bari,
Ric. 2014 n. 00343 sez. 52 – ud. 28-03-2018
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di discussione tra le parti.

avendo motivato la compensazione tra le parti delle spese
processuali di entrambi i gradi del giudizio sulla base della
“sproporzione tra chiesto e pronunciato”, ha di fatto regolato le
stesse in base alla reciproca parziale soccombenza, che si
fonda proprio sul principio di causalità degli oneri processuali e

(art. 92, comma 2, c.p.c.). A tale fine, la reciproca
soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse
parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda
proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolata in più
capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in
cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia
riguardato la misura meramente quantitativa del suo
accoglimento (Cass. Sez. 3, 22/02/2016, n. 3438). La
valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la
determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono
ripartirsi o compensarsi tra le parti, rientrano nel potere
discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al
sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare
un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura
delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2,
31/01/2014, n. 2149).
Il secondo motivo di ricorso sostiene l’avvenuta violazione
dell’art. 115 c.p.c. e l’omessa motivazione su punto decisivo
controverso quanto alla negazione della domanda risarcitoria.
Si invocano le risultanze della CTU, che aveva dimostrato come
i convenuti, nel sopraelevare ad altezza superiore al muro
comune, non avessero rispettato la distanza ex art. 873 c.c.
Il secondo motivo è sempre inammissibile quanto al parametro
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., formulazione applicabile
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comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi

ratione temporis,

in quanto non indica specificamente, nel

rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n.
6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. un “fatto storico”, il cui esame
sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui
esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato

carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia), limitandosi ad
invocare un riesame delle risultanze della CTU sull’assunta
violazione delle distanze.
La denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. è poi del tutto
priva di fondamento. La violazione dell’art. 115 c.p.c. può
essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il
giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la
regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di
prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa
fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il
medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha
attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto
che ad altre (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). Per quel
che è dato ricostruire dalla laconica sentenza della Corte
d’Appello di Bari e dalla stessa esposizione dei fatti causa
operata dalla ricorrente, il Tribunale dispose a vantaggio di
Fausta Forte la comunione del muro sopraelevato dai coniugi
Dente e Buccino ai sensi dell’art. 874 c.c. L’art. 885 c.c.
riconosce ad ogni comproprietario la facoltà di innalzare il muro
comune e l’esercizio di tale facoltà dà luogo alla formazione di
una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, che
appartiene al comproprietario che ha per primo innalzato il
muro comune, avendo tuttavia l’altro comproprietario la facoltà
di rendere comune la sopraelevazione a norma dell’art. 874
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oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché il suo

c.c. Certamente l’esercizio della facoltà prevista dal citato art.
885 c.c. non deve risolversi in un abuso da parte del
comproprietario che sopraeleva per primo, nel senso che a lui
sia consentito di realizzare la sopraelevazione a proprio
vantaggio, senza curarsi degli eventuali interessi del

sopraelevazione gli arrechi il minor danno possibile. Tuttavia,
poiché dalla facoltà di innalzamento del muro comune non
discende un asservimento di fatto del fondo contiguo, come
invece avviene per la violazione delle norme sulle distanze
legali, il diritto al risarcimento del danno in favore del
comproprietario confinante presuppone l’accertamento di un
nesso tra la modalità realizzative della sopraelevazione e
l’effettivo pregiudizio subito. La prova di tale pregiudizio deve
essere fornita dall’interessato in modo preciso, con riferimento
alla sussistenza del danno ed all’entità dello stesso, ed è
oggetto di accertamento spettante al giudice di merito,
sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all’art. 360,
comma 1 n. 5, c.p.c.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo
soccombenza in favore dei controricorrenti, nell’ammontare
liquidato in dispositivo
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
integralmente rigettata.

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comproprietario finitimo, al quale interessa, in genere, che la

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare
ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi C 710,00, di cui C 200,00 per

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo
2018.

Il Presidente
Dott. Antonio Oricchio
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n o Giudizi

NERI

DEPOSITATO IN CANCELERIA

Roma,

26 LUG. 2018

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