Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19846 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 12/07/2021), n.19846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2482-2020 proposto da:

N.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO MADELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 787/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 27/11/2019 R.G.N. 704/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 27.11.2019, respingeva l’appello proposto da N.M., cittadino (OMISSIS) della regione del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che, in sede di opposizione, aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto avverso il provvedimento della Commissione territoriale di reiezione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

2. la Corte distrettuale rilevava che il ricorrente aveva narrato dinanzi alla Commissione una vicenda non credibile, in quanto scarsamente contestualizzata e poi meglio precisata dinanzi al giudice, ove, tuttavia, non aveva precisato il motivo per il quale le aggressioni asseritamente subite non erano state denunciate alla polizia e, per quelle denunciate, non aveva depositato alcunché che potesse dare conto dell’esito della denuncia sporta, relativamente a fatti di natura ereditaria che avevano determinato un comportamento a sé ostile di familiari, in particolare del fratellastro e della sorellastra, per ragioni legate all’eredità paterna;

3. alla stregua della natura privata della vicenda riteneva insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e, quanto alla protezione sussidiaria, oltre alla non credibilità del racconto, rilevava che, con riguardo al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), non esisteva in (OMISSIS) una situazione di violenza indiscriminata;

4. quanto alla protezione umanitaria, osservava che era insussistente una situazione di vulnerabilità del richiedente ostativa al suo rimpatrio nel paese di origine, tenuto conto del rilievo che, sulla base delle acquisite informazioni, il (OMISSIS) era la provincia (OMISSIS) più industrializzata e meno colpita dalla violenza, oltre alla considerazione che il ricorrente aveva riferito di avere lì lavorato come meccanico ed aveva goduto di una situazione economica dallo stesso definita “decorosa”;

5. di tale decisione domanda la cassazione N.M., affidando l’impugnazione a quattro motivi;

6. il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954, violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 7,8,14,10 e 18, nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, degli artt. 116 e 115 c.p.c., artt. 10,24 e 111 Cost., nonché vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per eccesso di potere, per errato presupposto di fatto, illogicità, contraddittorietà, carenza e genericità di motivazione, incompletezza dell’attività istruttoria, per avere omesso la Corte di esaminare gli accadimenti descritti da N.M. e la situazione del Paese di sua provenienza e per non avere riconosciuto il diritto alla protezione richiesta nelle varie declinazioni; denunzia violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria ed assume che vi sia stato un travisamento dei fatti con riguardo al narrato ed alla condotta del richiedente e che sussistevano pericoli per l’ipotesi di espulsione o respingimento verso le frontiere, anche in relazione ai gravi danni previsti in relazione alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), con riguardo al sistema di vendette private vigente nel paese di origine; quanto alla credibilità, osserva che le dichiarazioni erano state circostanziate e precise e che, comunque, il giudice avrebbe dovuto valutare anche se esso istante avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

1.1. osserva come il (OMISSIS) doveva essere considerato paese totalmente incapace di garantire protezione e sicurezza ai propri cittadini rispetto ad atti aventi connotazione di persecuzione; quanto alla situazione di pericolo nel paese di provenienza, osserva come dal rapporto annuale di Amnesty Internazionale 2016-2017 si evincano la presenza nel paese di origine di violazioni da parte di gruppi armati, la deviazione da parte delle forze di sicurezza, la comminazione di pene capitali, la discriminazione di minoranze religiose, la limitazione della libertà di espressione, atti illegittimi dettati anche dalla discriminazione fondata su ragioni di genere, di sesso ed, in generale, evidenzia il contesto socio economico, sanitario e di costante violazione dei diritti umani caratterizzante il paese di origine;

1.2. anche con riguardo ai presupposti per il riconoscimento della protezione in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), ritiene che erroneamente ne fosse stata esclusa la sussistenza, a fronte di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, in ragione di un panorama di violenza diffusa ed indiscriminata, cui non era contrapposto alcun anticorpo concreto delle autorità statuali;

2. con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 28 degli artt. 112,115116 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., nonché vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per carenza ed illogicità della motivazione e per l’omesso esame degli accadimenti descritti dall’istante, in relazione alla protezione umanitaria;

3. con il terzo motivo, si lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 18, dell’art. 5, comma 6 stesso decreto; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’art. 8 CEDU, oltre a dedursi il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e per omessa considerazione della situazione lavorativa e di integrazione dell’istante;

4. con il quarto motivo, ci si duole della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonché del difetto di motivazione, sostenendosi che la Corte triestina avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti relativamente ai motivi di pericolo dedotti, anche in relazione all’assenza di un’autorità statale che impedisca comportamenti dannosi ed alla situazione della città di provenienza, rispetto a cui non vengono menzionati i rapporti informativi esistenti e prodotti;

5. quanto al primo motivo, non è dato individuare un’apparenza della motivazione, come pure si deduce, posto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico – giuridico alla base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente e che la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 22232 del 2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009);

5.1. tali carenze, che l’odierna parte ricorrente assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esame, della quale è agevolmente riscontrabile il percorso argomentativo che ha indotto la Corte distrettuale a respingere il ricorso avverso la decisione del Tribunale di Trieste;

5.2. le critiche articolate sono generiche e non si confrontano con l’iter decisionale, in dispregio del principio secondo il quale “in tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione” (cfr. Cass. 24.2.2020 n. 4905);

5.3. quanto alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, è sufficiente osservare che la stessa non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. E’ stato precisato che detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (cfr., da ultima, ex aliis, Cass. 9.7.2020 n. 14674, Cass. 16925/20, Cass. 11924/20, Cass. 8367/20);

5.4. nella specie la critica non si fonda su precisi rilievi relativi alla violazione di ciascuno dei criteri posti per la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e, peraltro, la soluzione non muta anche a volere aderire al più estensivo orientamento recentemente espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 10286 del 2020, n. 8819 del 2020, n. 2954 del 2020 e n. 3016 del 2019) secondo cui il suddetto principio va opportunamente precisato e circoscritto, nel senso che esso vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), qualora la mancanza di tali presupposti emerga “ex actis” ed il dovere del giudice di cooperazione istruttoria “una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)” (cfr. Cass. 8819/20 cit.);

5.5. nel caso in esame, invero, la Corte di Trieste ha motivatamente argomentato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, quanto alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 14 cit., evidenziando la mancanza di elementi di dettaglio idonei a contestualizzare i fatti narrati ed a dare concretezza alla vicenda narrata, ciò che precludeva, in ragione della situazione specifica – che non era quella di non potere il richiedente fornire riscontri probatori, ma di carenza riferibile alla stessa narrazione degli episodi – di dispiegare ogni intervento istruttorio officioso, a prescindere dalla dirimente circostanza che la vicenda narrata ha una connotazione privatistica che già di per sé conduce all’esclusione dei presupposti per il riconoscimento della protezione di cui alle lettere menzionate;

5.6. la censura attinente alla violazione dell’art. 14, lett. c) muove da un duplice, apodittico ed erroneo presupposto di fatto l’altrettanto apodittica affermazione di credibilità del racconto, la mera declamazione dell’esistenza di una situazione di pericolo incompatibile con il ritorno del richiedente asilo in patrìa, fondata sul contenuto di C.O.I. non più attendibili di quelle utilizzate dalla Corte (rapporti EASO aggiornati sul paese di provenienza acquisiti dalla Corte distrettuale) – e si risolve, ancora una volta, nella astratta contestazione nel merito della valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio, in particolare sotto il profilo declinato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), avendo il giudice del gravame espressamente esaminato, in ossequio al proprio potere-dovere di cooperazione (la correttezza del cui esercizio è infondatamente contestata dal ricorrente), il contenuto del rapporto EASO Contry of origin report (OMISSIS) security situation del 2018/2019, conseguentemente escludendo l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale;

5.7. né si pone, per il resto, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che la stessa può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione. E poiché, in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nel motivo anzidetto, la relativa doglianza è mal posta in quanto la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Di tal che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione (cfr., ex aliis, da ultimo, Cass. 30.9.2020 n. 20867; Cass. 17.1.2019 n. 1229, Cass. 27.12.2016 n. 27000);

5.8. anche il vizio dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 esula dal paradigma deduttivo e devolutivo di cui al nuovo testo della norma secondo le indicazioni fornite da Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439;

6. con riferimento al secondo motivo, è stato chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (per tutte, Cass. 4455/2018): a) che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano, b) che gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicché l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, cfr. Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096), c) che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione, d) che era necessario dar seguito a quell’orientamento di legittimità (inaugurato dalla citata Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e riaffermato, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19) nonché della prevalente giurisprudenza di merito, che assegnava rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare, come già detto, la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

6.1. il Collegio esprime convinta adesione a tale insegnamento, che impone la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine: nella specie, il provvedimento impugnato è conforme ai principi sopra enunciati, in quanto ha evidenziato come l’integrazione sociale dedotta in relazione al reperimento di un’occupazione a tempo parziale con mansioni di imbustatore di capi d’abbigliamento, con retribuzione neanche provata, rappresenti “elemento insufficiente per pervenire ad un favorevole giudizio comparativo tra il grado di integrazione effettiva raggiunta nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di origine, dove lavorava come meccanico (cfr. mod.C73) e godeva di una situazione economica da egli stesso definita “decorosa” (cfr. verbale di audizione dinanzi alla Commissione)”;

6.2. per le ulteriori doglianze valgono le considerazioni svolte in relazione al primo motivo per la sovrapponibilità dei vizi dedotti;

7. in relazione al terzo motivo, va rilevato che spetta al giudice del merito di valutare in concreto la sussistenza delle condizioni ostative all’espulsione o al respingimento, che devono, comunque, essere allegate, e nella specie il ricorrente non ha allegato, come osservato dalla Corte del merito, nulla di specifico in termini di pericolo di vita o di ragioni personali, mentre le riferite minacce di familiari appaiono riconducibili a questioni private e non ai motivi richiesti dalla normativa richiamata;

7.1. peraltro, in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicché il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (cfr. Cass. n. 13088 del 15/05/2020);

7.2. è sufficiente richiamare, infine, il principio di recente espresso da questa Corte secondo cui, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nell’effettuare il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e la condizione in cui questi verrebbe a trovarsi nel paese di provenienza ove rimpatriato, il giudice, al fine di dare concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare, protetto dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, deve tener conto, quale fattore concorrente ma non esclusivo di un’eventuale situazione di vulnerabilità, anche dell’esistenza e della consistenza dei legami familiari del richiedente in Italia, effettuando un bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare e l’interesse statale al controllo dell’immigrazione (cfr. Cass. 28.10.2020 n. 23720; Cass. 18808/2020; Cass. 4455/2018): nessuna situazione di vulnerabilità nei sensi anzidetta è stata dedotta e quindi alcuna omissione può essere censurata;

8. il quarto motivo è affatto generico e teso a contrastare la ricostruzione delle risultanze effettuate dalla Corte distrettuale, con argomentazioni che sollecitano una rivisitazione del merito;

9. in conclusione, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile;

10. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo il Ministero rimasto;

11. le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 sicché al rigetto, o come nella specie all’inammissibilità del corrispondente ricorso per cassazione consegue il raddoppio di detto contributo (cfr. Cass. 8.2.2017 n. 3305).

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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