Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19846 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18641/2010 R.G. proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Salvatore

Sammartino, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Piero

Siviglia, in Roma, Via dell’Elettronica, n. 20, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 81/01/09, depositata il 26 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2017

dal Cons. FUOCHI TINARELLI Giuseppe;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Fuzio

Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. Salvatore Sammartino che chiede accogliersi il ricorso;

udito l’Avv. dello Stato Pietro Garofoli che chiede il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva l’impugnazione proposta da D.A., esercente attività libero-professionale, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato, in via parametrica, il reddito percepito per l’anno 1998.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia riformava la decisione di primo grado, ritenendo fondata la pretesa erariale.

Il contribuente ricorre per cassazione con dieci motivi. L’Agenzia delle entrate deposita “atto di costituzione” ai fini della partecipazione alla discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del giudicato interno e dell’art. 329 c.p.c., per aver la CTR statuito omettendo di considerare che l’Agenzia delle entrate aveva impugnato solo due delle quattro rationes poste a fondamento della decisione di primo grado.

1.1. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla medesima questione di cui al primo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 100 c.p.c..

1.2. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per inammissibilità dell’atto di appello dell’Ufficio per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non avendo quest’ultimo impugnato tutte le rationes della sentenza di primo grado.

1.3. I motivi, da esaminare unitariamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per una pluralità di profili.

Le doglianze, da un lato, sono del tutto carenti di autosufficienza non avendo il ricorrente riprodotto nè il testo integrale della decisione di primo grado, da cui poter evincere l’esistenza di una effettiva pluralità di rationes decidendi ovvero di una unitaria ratio, sia pure argomentata, nè, soprattutto, l’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, essendosi limitata a riprodurre solo due limitati stralci di poche righe.

Dall’altro, le questioni sono inammissibili perchè nuove, trattandosi di profili che avrebbero dovuto essere dedotti già in sede di appello e dei quali, invece, non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata senza che sia indicato in quale specifico atto del giudizio precedente la doglianza sia stata formulata.

2. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e seguenti, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, comma 2, per aver la CTR ritenuto legittimo l’accertamento ancorchè fondato sulla sola applicazione dei parametri.

2.1. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 200, art. 74, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1973, art. 56, commi 1 e 2, per aver la CTR legittimo l’accertamento ancorchè carente di motivazione in ordine all’adeguamento dei parametri alla situazione del contribuente.

2.2. I motivi, da esaminare unitariamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.

Secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Corte, infatti, “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri” (Cass. n. 11633 del 2013; Cass. n. 17646 del 2014; Cass. n. 10047 del 2016; v. anche Cass. n. 14288 del 2016).

Nella specie – come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso – il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e in tale sede il contribuente si è limitato ad addurre “di avere cessato l’attività professionale in ragione dell’età avanzata e di mantenere aperta la partita Iva solo in ragione di crediti verso enti pubblici per attività professionale svolta in anni precedenti” senza alcuna specifica allegazione, sicchè – come condivisibilmente affermato dalla CTR – l’Ufficio, sul rilievo che “le spese sostenute denotano una attività lavorativa”, ha legittimamente proceduto, senza necessità di ulteriori riscontri, nell’accertamento.

3. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sul motivo, posto dalla CTP a sostegno della propria decisione, di omessa motivazione dell’atto impositivo.

3.1. Con il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sull’illegittimità dell’avviso di accertamento quale illegittimità derivata del D.P.C.M. 29 gennaio 1996.

3.2. Pure tali motivi sono suscettibili di un esame unitario e vanno dichiarati inammissibili, innanzitutto, per difetto di autosufficienza, censurando, indirettamente, una asserita carenza del ricorso d’appello dell’Agenzia, sicchè, sul punto, vanno richiamate le ragioni già prima illustrate.

Le doglianze, peraltro, ove debbano intendersi – attesa l’anomala formulazione del motivo – riferite come mancata “risposta” della sentenza d’appello alla decisione di primo grado, sono parimenti inammissibili dovendosi comunque far riferimento alla sentenza d’appello in relazione ai motivi fatti valere innanzi ad essa e non ad una pretesa ed astratta differenza rispetto alla sentenza di primo grado.

I motivi, peraltro, sono comunque infondati poichè la decisione, avendo valutato nel merito la pretesa erariale, ha pure implicitamente statuito anche sulle questioni ad essa preliminari.

4. Con l’ottavo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, identificati nelle deduzioni e allegazioni intese a giustificare il reddito dichiarato.

4.1. Il motivo è inammissibile risultando omesso il momento di sintesi, ossia “le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” ex art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis.

5. Con il nono motivo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, identificati nella diversa soluzione adottata nell’anno 1996 dall’Agenzia delle entrate, che, a fronte delle medesime deduzioni avanzate dal contribuente per l’anno 1998, aveva archiviato l’accertamento.

5.1. Il motivo è infondato.

La circostanza dedotta è, infatti, priva di decisività riguardando una annualità d’imposta diversa per redditi personali, correlati, dunque, alla capacità contributiva, suscettibile di variazioni di anno in anno. Giova rilevare, del resto, che anche in tema di giudicato esterno, la decisione su una annualità è idonea ad esplicare i suoi effetti sul giudizio per una diversa annualità purchè vengano in rilievi elementi costitutivi della fattispecie (es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria) di carattere tendenzialmente permanente e non anche per fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (es. la capacità contributiva) (v. Cass. n. 13498 del 2015).

6. Con il decimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi, avendo la CTR illogicamente ritenuto elemento idoneo a giustificare l’accertamento le spese per consumi ed altro denotanti una attività lavorativa.

6.1. Il motivo è inammissibile risultando omesso il momento di sintesi, ossia “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria” ex art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis.

7. Il ricorso va pertanto respinto, con condanna alle spese liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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