Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19846 del 05/10/2016

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27266-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2012 della COMM. TRIB. REG. del FRIULI

VENEZIA GIULIA, depositata il 22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, n. 37/08/12 dep. 22/0S/12, che in ricorso avverso il diniego di rimborso della maggiore Irpef (anno (OMISSIS)), in relazione alla somma trattenuta dal datore di lavoro in fase di tassazione alla fonte di somme versate a titolo di indennità supplementare di incentivo all’esodo, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto tardiva l’istanza di rimborso (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38).

L’intimato non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis, – oggi art. 19, anche in relazione all’art. 267 Trattato UE), per avere la CTR statuito che il termine decadenziale di quarantotto mesi decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento della Corte di giustizia dell’UE e non dalla data del versamento dell’imposta.

2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito, con specifico riferimento alla questione sostanziale qui controversa, che: “Il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario” (Sez. Un. n. 13676 del 16 giugno 2014). Come le stesse Sezioni Unite hanno spiegato, nella vicenda qui sub judice non si è affatto verificata l’espunzione di una norma impositiva dall’ordinamento, bensì il diverso caso di “una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva”.

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è infatti soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilità retroattiva (Cass. n. 17009/2012; n. 5978/2006; conf. n. 17918/2004, n. 15276/2008). La scadenza del termine per richiedere il rimborso determina pertanto il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario e l’esaurimento dello stesso rapporto tributario (v. Cass. 9223/2011), con la conseguenza che il contenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione. Ne deriva che anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa comunitaria, devono essere presentate entro i termini di decadenza, termini che non contrastano con le disposizioni comunitarie (v. Cass. 11316/2000, 7173/2002, 7178/2004, 2809/2005). D’altra parte, anche la CGCE ha espressamente affermato che “il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni” (causa C- 228/96, fallimento Aprile). Questa regola trova la sua ragion d’essere nella superiore esigenza di garantire la stabilità e la certezza del bilancio dello Stato, sul versante delle entrate.

Ha pertanto errato la CTR a ritenere che “il termine decadenziale va individuato nel 21.7.2005” riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso oggetto del diniego “avendo il contribuente esercitato la sua pretesa entro il quadriennio” da tale data.

3. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. In considerazione del consolidarsi della giurisprudenza posta a base della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA