Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19845 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. I, 28/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 28/09/2011), n.19845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.G. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3, presso lo studio dell’avv. TOGNON

Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO ERNESTO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 453/08 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

24.2.09, depositato il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI

Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.G. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Trento del 4 marzo 2009 con il quale è stata accolta la domanda di condanna al pagamento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di una causa promossa davanti al tribunale di Verona il 13 novembre 1980 (decisa con sentenza del 16 dicembre 1999, nei confronti della quale è stato proposto appello deciso con sentenza del 17 febbraio 2004, essendo stato il ricorso per cassazione rigettato con sentenza del 20 giugno 2008) ed è stata liquidata la somma di Euro 14.500,00.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia violato la L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg. e i principi della CEDU e di cui all’art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata dei giudizi e abbia pronunciato sulla base di argomentazione illogica e insufficiente.

Trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366-bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale “Nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1) , 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.”.

Secondo il costante orientamento di questa Corte la norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, nè in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre, la formulazione della censura art. 360 c.p.c., ex n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Nella specie il motivo di ricorso non si conclude con la formulazione del quesito di diritto nè con la sintesi delle ragioni poste a base del vizio di motivazione e pertanto il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione prima civile, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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