Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19845 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19845 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 572-2014 proposto da:
DI SOMMA LUIGI DSMLGU79T23C129H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI, 57, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALDO STARACE;
– ricorrente contro
AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA , elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE PALMERI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 3585/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 06/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 28/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 26/07/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Luigi Di Somma ha proposto ricorso articolato in due motivi
(dei quali il primo suddiviso a sua volta in tre sottomotivi)
avverso la sentenza n. 3585/2012 della Corte d’Appello di
Napoli, depositata il 6 novembre 2012.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1
c.p.c.
Con citazione del 7 maggio 2002, la Autostrade Meridionali
S.p.A., concessionaria dell’ANAS e proprietaria dell’Autostrada
Napoli – Salerno, convenne dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata Luigi Di Somma, affinché fosse condannato alla
riduzione in pristino del fabbricato ricostruito dal convenuto,
sul fondo di sua proprietà in Pompei, al posto di precedente
fabbricato rustico, posto ad una distanza inferiore a quella
minima prevista per il distacco dalla sede dell’autostrada.
Si costituì Luigi Di Somma, che dedusse che il manufatto
questione non poteva considerarsi nuova costruzione, in
quanto il preesistente fabbricato era stato oggetto di semplici
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Espletata CTU, il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n.
868 del 3 luglio 2006 condannò Luigi Di Somma alla
demolizione del fabbricato.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3585/2012,
respinse l’impugnazione del Di Somma.
Il primo motivo del ricorso di Luigi Di Somma deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 24 luglio
1961, n. 729, e l’omesso esame di fatto decisivo, assumendo
come, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d’Appello di
Napoli, la circostanza che l’immobile ricada o meno all’interno
del centro abitato (nella specie, di Pompei) sia decisiva.
Ric. 2014 n. 00572 sez. 52 – ud. 28-03-2018
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Resiste con controricorso Autostrade Meridionali s.p.a.

Ulteriore questione, il cui esame sarebbe stato omesso dai
giudici di appello, è quella dell’epoca di realizzazione del tratto
autostradale Napoli – Pompei, oggetto di causa, entrato in
esercizio nel 1928, non potendo l’art. 9 della legge 24 luglio
1961, n. 729, applicarsi ad autostrade già edificate. Il punto

applicazione dell’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
dell’art. 18 del Codice della Strada, dell’art. 28 del relativo
Regolamento in relazione all’art. 234 CdS, nonché l’omesso
esame di fatto decisivo, sostenendo l’inapplicabilità della
distanza di 30 metri invece affermata dalla Corte d’Appello.
Il punto 1.3. del primo motivo di ricorso censura l’omesso
esame di fatto decisivo per la mancata motivazione circa
l’applicabilità dell’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
all’interno del centro abitato.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
dell’art. 18 del Codice della Strada, dell’art. 28 del relativo
Regolamento in relazione all’art. 234 CdS, dell’art. 3 del d.P.R.
n. 380/2001, nonché l’omesso esame di fatto decisivo. Si
assume che la Corte d’Appello avrebbe errato nel non tener
conto delle caratteristiche dimensionali dell’intero compendio
edilizio, che comprende anche la proprietà di tale Salvatore
Iaccarino, così escludendo, per il fabbricato Di Somma, che si
trattasse di intervento di nuova edificazione, consistendo esso
piuttosto in una mera riattazione dell’esistente.
I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati
congiuntamente per la loro connessione, si rivelano
inammissibili, in quanto entrambi non superano lo scrutinio ex
art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U , 21/03/2017, n.
7155). La Corte d’Appello di Napoli ha deciso la questione di
Ric. 2014 n. 00572 sez. 52 – ud. 28-03-2018
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1.2. del primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa

diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e
l’esame del ricorso non offre elementi per mutare tale
orientamento.
Come infatti precisato già da Cass. Sez. U, 11/12/1979, n.
6437, in tema di distacchi delle costruzioni dalle opere

(abrogato dall’art. 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, ma nella
specie applicabile ratione temporis), il quale fissa la distanza
minima di venticinque metri, senza alcuna distinzione fra
costruzioni nell’ambito dei centri abitati, ovvero all’esterno dei
medesimi, resta inderogabilmente ed incondizionatamente
applicabile con riferimento alle autostrade all’interno dei
perimetri urbani, e ciò anche dopo l’entrata in vigore della
legge 6 agosto 1967, n. 765 (modificativa della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), tenuto conto che l’art.
19 di detta legge, nel demandare la regolamentazione di tali
distanze al Ministro per i Lavori Pubblici, fa esclusivo
riferimento alle costruzioni fuori dei centri abitati (si vedano
anche Cass. Sez. 2, 01/06/1995, n. 6118; Cass. Sez. 2,
17/06/1997, n. 5401; Cass. Sez. 1, 11/04/2002, n. 5153). La
Corte d’Appello ha quindi condiviso l’apprezzamento già
operato dal Tribunale, secondo cui, attesa la tipologia
dell’intervento edificatorio posto in essere dal Di Somma, ai
sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, la
distanza che andava rispettata dalla sede autostradale era di
metri 30, distanza in concreto non salvaguardata, atteso che la
CTU espletata aveva evidenziato che il manufatto del Di
Somma distasse soltanto metri 9,50.
La questione attinente invece all’epoca di realizzazione del
tratto autostradale

Napoli

Pompei

è

innanzitutto

inammissibile, perché prospetta per la prima volta in
Ric. 2014 n. 00572 sez. 52 – ud. 28-03-2018
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autostradali, l’art 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729

cassazione un nuovo tema di fatto che implica indagini ed
accertamenti non effettuati dai giudici di merito. Peraltro, è
evidente che l’art. 9, comma 1, legge n. 729/1961 (norma
abrogata dall’art. 24 del d.l. n. 112/2008, ma applicabile
ratione temporis alla fattispecie, in quanto perfezionatasi in

o ricostruzioni e gli ampliamenti di edifici e manufatti contigui
alla zona di occupazione dell’autostrada ed eseguiti dopo
l’entrata in vigore della norma.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza della Corte
d’Appello di Napoli, recependo altresì le risultanze della
relazione di CTU disposta dal Tribunale, accertò come il Di
Somma avesse demolito le strutture perimetrali in pietra
vesuviana, sostituendole con pilastri in cemento armato, sicché
l’opera risultava in totale difformità rispetto al provvedimento
che aveva autorizzato il consolidamento. I prospetti del
fabbricato, in particolare, risultavano totalmente differenti
rispetto a quelli dell’opera originaria, avendo il Di Somma
provveduto ad un ampliamento del primo livello, con
conseguente riduzione della distanza originaria dell’edificio
dalla sede stradale. Era inoltre constatabile l’ampliamento della
dimensione in pianta dell’edificio. Ancora, la sentenza
impugnata evidenziò come lo stesso appellante avesse
ammesso l’avvenuto inserimento di nuovi elementi strutturali
(a pag. 4 della comparsa conclusionale). Tali emergenze
indussero la Corte di Napoli ad affermare che quella realizzata
fosse un’opera nuova, e non già una semplice riattazione di
quella preesistente, a nulla rilevando la diversa considerazione
dell’immutata altezza dello stabile ovvero del fatto che fosse
tuttora possibile intravedere alcune delle pareti originarie,
attesa la necessità di dover valutare, ai fini della qualificazione
Ric. 2014 n. 00572 sez. 52 – ud. 28-03-2018
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epoca anteriore), trovasse applicazione per tutte le costruzioni

in termini di ristrutturazione o meno, soprattutto la
conservazione della volumetria originaria, invece insussistente.
Le argomentazioni dei giudici di secondo grado sono del tutto
in linea con l’orientamento di questa Corte, secondo cui,
nell’ambito delle opere edilizie – anche alla luce dei criteri di cui

457 – la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi,
comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano
interessato un edificio del quale sussistano e rimangano
inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le
strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la
“ricostruzione” allorché dell’edificio preesistente siano venute
meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette
componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle
stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie
dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della
volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in
ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla
disciplina in tema di distanze vigente al momento della
realizzazione dell’opera ed alla relativa tutela ripristinatoria
(Cass. Sez. 2, 20/08/2015, n. 17043; Cass. Sez. U,
19/10/2011, n. 21578).
E’ stato anche aggiunto, e pure di questo orientamento la
Corte di Napoli ha dato conto, come il divieto di costruire a una
certa distanza dalla sede autostradale, imposto dall’art. 9 della
legge n. 729 del 1961 e dal d.m. 1 aprile 1968, rendesse
legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto,
indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e
dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi
per la circolazione stradale, operando tale limitazione anche in
caso di ristrutturazione di opere preesistenti all’imposizione del
Ric. 2014 n. 00572 sez. 52 – ud. 28-03-2018
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all’art. 31, comma 1, lettera d, della legge 5 agosto 1978, n.

vincolo e comunque comportanti una unità immobiliare in tutto
o in parte diversa dalla precedente (Cass. Sez. 2, 03/02/2005,
n. 2164; Cass. Sez. 2, 03/11/2010, n. 22422).
Ancor più nettamente, si è chiarito in giurisprudenza come la
nozione di ricostruzione, ai fini della salvaguardia delle fasce di

costruzioni dal confine stradale, non deve essere tratta,
analogicamente, dalla normativa del codice civile in tema di
distanze, dettata a tutela della proprietà nei rapporti di
vicinato, bensì dal codice della strada e dal suo regolamento di
attuazione, le cui disposizioni mirano ad assicurare l’incolumità
dei conducenti dei veicoli e della popolazione residente vicino
alle strade. Ne consegue che, ai predetti fini, rientrano nella
citata nozione non solo gli interventi di demolizione seguiti
dalla realizzazione di un’opera diversa, cioè difforme, per
volumetria e sagoma, da quella preesistente, ma anche quelli
attuati mediante demolizione e successiva fedele riproduzione
del fabbricato originario, determinando anche questi ultimi
l’obiettivo insorgere o risorgere proprio di quel pericolo che la
normativa stradale ha inteso evitare (così Cass. Sez. 1,
11/02/2015, n. 2656).
E’

poi evidente come spetti al giudice di merito, con

accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non
nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., verificare se la
fattispecie concreta dia luogo ad una costruzione o
ricostruzione o ad un ampliamento di edificio o manufatto
contiguo alla zona di occupazione dell’autostrada. Per il tramite
delle censure riferite al parametro dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., il ricorrente tende, piuttosto, inammissibilmente, a
sollecitare questa Corte ad un nuovo esame di fatti comunque
già presi in considerazione dai giudici del merito,
Ric. 2014 n. 00572 sez. 52 – ud. 28-03-2018
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rispetto per l’edificazione nei centri abitati e delle distanze delle

propugnandone un apprezzamento diverso sulla base di una
rivalutazione degli atti di causa e delle risultanze istruttorie,
ovvero dell’adozione di contrapposti criteri inferenziali.
L’allegazione che il compendio edilizio per cui è causa
comprendesse anche la proprietà di tale Salvatore Iaccarino,

esame, è priva di decisività, agli effetti dell’art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c., trattandosi di fatto che, seppur esaminato, non
avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo
soccombenza in favore della controricorrente, nell’ammontare
liquidato in dispositivo
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
dichiarata inammissibile.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute
nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C
7.400,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e
ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento,
Ric. 2014 n. 00572 sez. 52 – ud. 28-03-2018
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con riferimento alla quale il ricorrente lamenta l’omesso

da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo

Il Presidente
Dott Antonio Oricchio
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DEPOS\INTO

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Roma, 26 LUG, 2018

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2018.

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