Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19845 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1750-2019 proposto da:

M.R., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERDINANDO SALMERI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI

8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 539/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 05/11/2018 R.G.N. 82/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA CARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CRISTINA PETRUCCI, per delega Avvocato ROSARIO

SALONIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il 3 gennaio 2017 Poste Italiane s.p.a. licenziò per giusta causa M.R. avendole contestato di aver abbandonato, omettendo di consegnarle, un notevole quantitativo di missive chiuse da recapitare a privati nella zona assegnatale quale portalettere.

2. Impugnato il licenziamento il Tribunale, all’esito della fase sommaria, ne dichiarava l’illegittimità per violazione della L. 30 maggio 1970, n. 300, art. 7 in relazione alla tardività della contestazione ed ordinava alla società di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ai sensi della citata L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

3. Il giudice dell’opposizione, adito dalla società, confermava il provvedimento reso nella fase sommaria e riteneva che l’illegittimità della contestazione del fatto, tardivamente eseguita, equivaleva ad insussistenza del fatto stesso così confermando la tutela reintegratoria disposta.

4. Al contrario la Corte di appello di Reggio Calabria, investita del reclamo da parte della società, ha confermato la tardività della contestazione dell’addebito ma ha ritenuto di applicare la tutela indennitaria prevista dall’art. 18, comma 5 dello Statuto dei lavoratori. Ha poi ritenuto che il fatto contestato alla lavoratrice era risultato provato nella sua materialità e che si trattava di condotta che faceva venir meno il vincolo di fiducia che deve sorreggere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Ha escluso che l’inadempimento fosse di lieve/evidenziando che, a prescindere dal valore economico della corrispondenza abbandonata, si trattava di condotta idonea ad arrecare danni patrimoniali ed all’immagine della Società oltre che danni alle relazioni interpersonali degli interessati.

5. Per l’effetto, pur confermata la illegittimità del recesso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ha dichiarato risolto il rapporto ed ha condannato la Società Poste Italiane al pagamento in favore della M. di una indennità risarcitoria quantificata in sedici mensilità di retribuzione, tenuto conto dell’anzianità della lavoratrice e delle dimensioni dell’impresa. Ha poi disposto che dall’importo spettante fosse detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza del Tribunale e la restituzione delle somme eccedenti versate e non dovute.

6. Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.R. con tre motivi ai quali oppone difese Poste Italiane s.p.a. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori come modificato dalla L. n. 92 del 2012 in relazione all’art. 12 disp. gen., in relazione all’art. 2119 c.c. e alla L. n. 604 del 1966, art. 1 per violazione dei parametri integrativi della nozione di giusta causa. Sostiene la ricorrente che il fatto accertato, consistito nel rinvenimento di due chili di corrispondenza che ricadevano nella zona di distribuzione della M., le è stato addebitato senza alcuna verifica dell’intenzionalità della condotta a lei oggettivamente riferita.

8. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 54, comma 6 c.c.n.l. Poste, degli artt. 1362 c.c. e ss. e dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ad avviso della M. la condotta addebitatale non è riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 54 del c.c.n.l. di settore che richiede un uso illecito, e dunque doloso, di beni della Società o ad essa affidati che nella specie non è ravvisabile. In primo luogo “l’abbandono della corrispondenza in strada” contestatole non è sussumibile nella nozione di “uso illecito” di beni aziendali prevista dalla norma collettiva e dunque l’operazione interpretativa della Corte di merito violerebbe i canoni dell’art. 1362 c.c.. Inoltre la circostanza che la posta trovata abbandonata appartenesse all’area di distribuzione della M. non costituiva un elemento di per sè sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi di riscontro, a far presumere che la condotta fosse a lei riferibile. Infine non è chiarito sulla base di quali elementi la Corte ha ritenuto accertato un comportamento doloso della ricorrente.

9. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere trascurato di considerare la circostanza, pure ripetutamente allegata in giudizio e mai contestata dalla Società, che sia in sede di audizione L. n. 300 del 1970, ex art. 7 che alla Polizia Municipale di Reggio Calabria era stato evidenziato che il pacco di posta era stato rinvenuto in un luogo che era fuori dal suo giro di consegne. Ad avviso della ricorrente si tratterebbe di circostanza che ha rilievo decisivo per escludere l’intenzionalità della condotta.

10. Il ricorso non può essere accolto.

10.1. La Corte di merito, in esito ad un esame complessivo delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio, ha accertato che l’abbandono della posta non poteva che essere riferito ad una condotta consapevole della dipendente che era così incorsa in una violazione delle regole di comportamento talmente grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. A tal fine la Corte ha tenuto conto del fatto che solo nel corso dell’audizione sollecitata nel procedimento disciplinare, e dopo il rinvenimento della posta abbandonata, la M. aveva dichiarato di essersi avveduta che dal suo banco era mancato qualche mazzetto di posta pronto per la consegna. Nel ritenere inattendibile la dichiarazione, resa solo in quella sede, il giudice di secondo grado ha considerato che l’istruttoria espletata non aveva confermato che la sparizione della corrispondenza era stata già verbalmente segnalata prima del suo ritrovamento. Con un ragionamento presuntivo esente da vizi, ha desunto da tali circostanze che la condotta non poteva che essere riferita alla lavoratrice la quale, se non ne fosse stata l’autrice, si sarebbe premurata di segnalare l’anomalia riscontrata anche al fine di essere tenuta indenne da ogni responsabilità. Va qui ribadito che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit ed il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purchè dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (cfr. Cass. 21/01/2020 n. 1163 e 06/02/2019n. 3513). Come si è detto tra il fatto noto e quello ignoto non deve sussistere un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia conseguenza ragionevolmente possibile del fatto noto, secondo un criterio di normalità. In sostanza il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto va accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. 31/10/2011 n. 22656 e già Cass. Sez. U 13/11/1996 n. 9961). Di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione verificando che la condotta da un punto di vista oggettivo non poteva che essere riferita alla lavoratrice che non poteva non averla posta in essere che con un comportamento consapevolmente in dispregio delle regole di correttezza nell’esecuzione della prestazione.

10.2. E’ infondata la censura con la quale si denuncia una errata interpretazione da parte della sentenza della disciplina collettiva richiamata a fondamento dell’addebito disciplinare. La ricorrente trascura infatti di considerare che il licenziamento risulta essere stato intimato anche ai sensi dell’art. 80 del c.c.n.l. delle Poste applicabile al caso concreto che consente la risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui il comportamento tenuto dal lavoratore integri una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. ovvero sia ravvisabile un giustificato motivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ciò posto la Corte territoriale ha esattamente verificato che la condotta accertata per la sua gravità era idonea a scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali.

Conformemente a quanto affermato da questa Corte in una fattispecie analoga, il giudice di appello ha ritenuto determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza (cfr. Cass. 05/07/2019 n. 18195).

10.3. L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile poichè la circostanza il cui esame si assume essere stato omesso è priva del carattere di decisività che, alla luce del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile, è necessario perchè si dia ingresso ad una verifica sulla motivazione. In tema di ricorso per cassazione, integra un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., in L. n. 134 del 2012, l’omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (cfr. Cass. 25/06/2018 n. 16703 e Sez. U. 07/04/2014 n. 8053). E’ onere del ricorrente perciò, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non solo indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ma anche la sua “decisività”. Ciò premesso nel caso in esame si tratta di una circostanza, quella del rinvenimento del pacco di posta abbandonato in un’area diversa da quella di competenza della ricorrente, che di per sè è privo del carattere di decisività necessario per poter ritenere ammissibile la censura. Non è neppure allegato che tale elemento, per le sue caratteristiche, fosse idoneo (e perciò decisivo ai fini della soluzione della controversia) ad interrompere quel collegamento con la lavoratrice che la Corte di merito ha ricostruito attraverso una serie convergente di indizi i quali non sono smentiti ove pure si tenga conto della circostanza di fatto tralasciata dal giudice di appello.

11. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA