Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19845 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6803/2007 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI Gina, che lo rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

11/07/2006 R.G.N. 6216/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilità e in subordine,

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma l’INPS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato condannato a pagare a R. D. la somma di L. 7.208.156 a titolo di ultime tre mensilità lavorate e t.f.r. maturati in virtù del rapporto di lavoro alle dipendenze della fallita CISET s.r.l..

Sosteneva che l’opposto non aveva mai proposto domanda amministrativa per ottenere il pagamento delle somme pretese ed eccepiva la nullità del ricorso monitorio.

Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato ovvero dichiarato nullo, inammissibile ed improcedibile.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con memoria ritualmente depositata si costituiva l’opposto, contestando la fondatezza dell’opposizione e chiedendone il rigetto, controdeducendo di avere preliminarmente richiesto con lettera raccomandata in atti il pagamento per il complessivo importo di L. 7.208.156 a titolo di TFR e delle ultime tre mensilità dovute dalla fallita datrice di lavoro. Concludeva per il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale, con la sentenza 6/6/01 – 18/6/01, revocava l’impugnato decreto e condannava l’opponente a pagare all’opposto la somma di L. 2.439.156, oltre accessori.

Avverso tale sentenza, che aveva negato le ultime tre mensilità, proponeva appello R.D. insistendo per l’accoglimento delle sue pretese.

Con sentenza depositata l’11 luglio 2006. l’adita Corte di Appello di Roma, ritenuta la fondatezza di dette pretese, in riforma della gravata decisione, ferma nel resto, condannava l’INPS al pagamento della ulteriore somma di Euro 2.460,40 oltre accessori come già riconosciuti, addossando l’onere delle spese sul soccombente Istituto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre R.D. con un unico motivo.

L’INPS non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto ricorso, il R., denunciando violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 91 c.p.c., lamenta che la Corte Capitolina, pur riconoscendo anche il diritto alle ultime tre mensilità (pari ad Euro 2.460.40) e così confermato il decreto ingiuntivo revocato in primo grado, con il conseguente diritto ad ottenere il pagamento anche delle spese legali liquidate nel monitorio e pari ad Euro 232.40,00 abbia omesso di riconoscere detto importo.

Il motivo è fondato.

Invero, il Tribunale Civile di Roma sezione lavoro – come riportato nel ricorso in esame, in ossequio al principio di autosufficienza – ha ingiunto all’INPS “di pagare a parte ricorrente R.D. … L. 7.203.156 oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto ed oltre alle spese legali che liquida in L. 450.000 …

Roma 12.07.2000 …”.

Nel decreto de qua, infatti, il ricorrente ha chiesto ed ottenuto che fosse ingiunto all’INPS il pagamento del complessivo importo di Euro 3.720.11 di cui Euro 1.259.77 a titolo di TFR ed Euro 2.460,34 a titolo di crediti diversi.

In sede di opposizione proposta dall’INPS è stato riconosciuto esclusivamente il diritto dell’istante alla liquidazione del TFR, con conseguente revoca del decreto opposto quanto alla residua richiesta inerente le ultime tre mensilità.

In sede di gravame, con il riconoscimento del diritto anche ai crediti diversi è stata, poi, confermata la totale fondatezza del decreto de qua, da cui è derivato il diritto del ristante al recupero anche delle spese legali liquidate con il predetto decreto e pari ad Euro 232,40.

Invero come da consolidato orientamento di questa Corte – la revoca, a seguito del giudizio di primo grado, del decreto ingiuntivo opposto non esclude che il creditore possa recuperare le spese sostenute per ottenere il provvedimento, allorchè lo stesso risulti confermato nel successivo grado di giudizio, atteso che, ai fini della pronunzia sulle spese processuali, il criterio della soccombenza non è frazionabile in rapporto agli esili delle diverse fasi del giudizio, ma deve avere riguardo alla decisione conclusiva della lite, in particolare a quella di appello, che conclude definitivamente la contestazione del merito” (Cass. 29/04/1993, n. 5028; Cass. 7/02/2003 n. 1833).

Per quanto precede il motivo di ricorso va accolto con conseguente annullamento della impugnata decisione in relazione a detto motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite liquidate nel procedimento monitorio in L. 450.000, pari a Euro 232,40.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all’avv. Gina Tralicci, antistataria.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 232,40, oltre alle spese di questo giudizio, liquidale in Euro 10,00 oltre Euro 1.000,00, per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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