Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19845 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16866/2010 R.G. proposto da:

B.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Sarno

Sabino, con domicilio eletto presso l’Avv. Renato Amato, in Roma,

via A. Baiamonti n. 4, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 61/28/10, depositata il 8 marzo 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 giugno 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– B.V. impugna per cassazione la decisione della CTR della Campania che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto nella misura del 40% il maggior reddito d’impresa, ai fini di Iva, Irpef ed Irap per l’anno 2003, accertato in base ad accertamenti bancari, denunciando con due motivi:

– la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6, per inesistenza della motivazione attesa la mancanza di una pagina (la seconda su un totale di tre) nella sentenza depositata e pubblicata;

– la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione;

– l’Agenzia delle entrate propone a sua volta ricorso incidentale denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 non spettando al contribuente alcuna riduzione per i costi relativi ai maggior ricavi accertati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo del ricorso del contribuente è fondato: la sentenza della CTR, per come depositata e pubblicata, è infatti monca della quasi integralità della ragioni della decisione (verosimilmente contenute nella pagina 2 su 3 della sentenza) poichè la pagina 1 (su 3) contiene solo lo svolgimento in fatto e l’incipit della trattazione delle doglianze del contribuente, mentre la pagina 3 (su 3) riguarda la conclusione del percorso argomentativo della CTR e il dispositivo, sicchè la motivazione è materialmente omessa in violazione dell’art. 132 c.p.c.;

– in accoglimento del ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il ricorso incidentale, la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio, alla CTR competente in diversa composizione.

PQM

 

La Corte in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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