Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19845 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8182-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CALZOLERIA ABELLI SNC;

– intimato –

Nonchè da:

CALZOLERIA ABELLI SNC in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO ALLOCCA, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 30/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento ricorso Agenzia

delle Entrate, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia” n. 30/63/09 dep. 29 gennaio 2009, che in controversia sulla impugnazione del silenzio diniego opposto dall’Ufficio avverso l’istanza prodotta dalla Calzoleria Abelli s.n.c. per il rimborso delle maggiori somme versate (Non per gli anni (OMISSIS); Iva per gli anni (OMISSIS)), a seguito di precedente vicenda processuale e contemporanea dichiarazione integrativa (D.L. n. 69 del 1989, ex art. 14, comma 1), in riforma della sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso della società, in base agli effetti preclusivi del condono), ha dichiarato dovuto il rimborso delle maggiori somme versate, oltre interessi anatocistici con decorrenza dalla domanda giudiziale, trattandosi di procedimento avviato prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 50.

Le maggiori somme asseritamente non dovute derivavano da una eccedenza di versamenti fra quanto pagato a seguito della cartella di pagamento in pendenza di ricorso, e quanto residuato a seguito della dichiarazione integrativa D.L. n. 69 del 1989, ex art. 14, comma 1, che ha concluso il precedente contenzioso con la dichiarazione di cessata materia del contendere.

In particolare la CTR ha statuito che, in relazione alla finalità del D.L. n. 69 del 1989 – che è quella di consentire integrazioni alle originarie dichiarazioni – non si determina alcuna definizione automatica dei periodi d’imposta integrati, per cui “non decade il diritto del contribuente di richiedere il rimborso delle somme versate in eccesso”.

Calzoleria Abelli s.n.c resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.L. n. 69 del 1989, art. 14, conv. in L. n. 154m del 1989), per avere la CTR erroneamente disposto il rimborso di somme versate a seguito di definizione automatica, in contrasto con la norma che prevede espressamente la non rimborsabilità dei versamenti già eseguiti.

2. Il motivo è fondato.

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, comma 1, (nella versione modificata a seguito di conversione in L. 27 aprile 1989, n. 154) ha statuito che “per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui redditi e della imposta sul valore aggiunto nell’art. 11; in tal caso, nel limiti del dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto, è dovuta per ogni anno una somma corrispondente a quella indicata all’art. 21, comma 5, ridotta alla metà”.

Sebbene la fattispecie normativa sopra riportata non integri un’ipotesi di condono strictu sensu essa tuttavia comporta per il contribuente che se ne è avvalso determinati benefici (come l’esenzione da alcuni controlli, ove ricorrano le condizioni sopra indicate) che giustificano la salvezza degli intervenuti pagamenti, peraltro espressamente prevista dalla norma. Ha pertanto errato la CTR che, pur richiamando la previsione del D.L. n. 69 del 1989 laddove statuisce che restano fermi i versamenti d’imposta già effettuati, ha erroneamente (e contraddittoriamente rispetto alla premessa) stabilito che i versamenti eseguiti in forza di una cartella di pagamento, non essendo spontanei ma coatti, non possono rientrare nella previsione di legge.

3. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo, col quale si denunzia violazione di legge (L. n. 29 del 1961, artt. 1 e 5, artt. 1283 e 1224 c.c. e del D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 50, (conv. in L. n. 248 del 2006), per avere la CTR riconosciuto gli interessi anatocistici sul rimborso richiesto nel (OMISSIS) per gli anni (OMISSIS), dovendosi applicare la disciplina speciale (L. n. 29 del 1961) che fissa il tasso di interesse per il caso de quo.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia omessa e insufficiente motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la CTR indicato il termine iniziale per il computo degli interessi legali nella data di presentazione della domanda e non dalla data di versamento degli importi non dovuti (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, comma 1).

5. Il motivo è inammissibile, per mancanza del momento di sintesi, necessario ex art. 366 bis c.p.c., applicabile in relazione alla suindicata data di deposito della sentenza impugnata. La formulazione della censura l’art. 360 c.p.c., ex n. 5, per le cause ancora ad esso soggette, deve contenere infatti un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (ex multis: Cass. n. 8897, n. 2652 del 2008; S.U. n. 11652/08; S.U. n. 16528/08; Cass. n. 30640 del 2011; n. 984 e n. 956 del 2015).

6. In conclusione, in accoglimento del ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

7. In ragione della peculiarità della fattispecie, vengono compensate le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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