Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19844 del 26/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19844 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GORJAN SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso 18306-2017 proposto da:
QUALIANO BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SERGIO TREDICINE;
– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., nuova denominazione di
Fondiaria Sai S.p.A., quale incorporante di Unipol
Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazioni
Milano S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A., in persona
del legale procuratore speciale dr. Claudio Furci,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA
VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO
TUCCILLO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/07/2018

avverso la sentenza n. 2112/2017 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 20/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere SERGIO
GORJAN;

Sostituto Procuratore Generale CARMELO SORCI che ha
concluso:
salvo eventuale accertamento presso gli Uffici
finanziari competenti in ordine ai requisiti
reddituali di ammissione al gratuito patrocinio (dove
ciò risulti) e, se provvisoriamente concessa (dove ciò
risulti nel singolo giudizio), previa revoca
dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese
dello Stato a norma dell’art. 136, comma 2, del D.P.R.
n. 112/2002, ovvero previo diniego della richiesta
ammissione se formulata solo nell’ambito del giudizio
di cassazione, trattandosi di domanda e di
impugnazione promossa con colpa grave,
– per il rigetto del ricorso.

lette le considerazioni del P.M. in persona del

Fatti di causa
Bruno Qualiano,dedotto d’aver espletato attività professionale quale perito
assicurativo in favore della spa Fondiaria Sai oggi incorporata nella spa
UnipolSai – in relazione a specifico incarico ebbe ad evocare la società
assicuratrice avanti il Giudice di Pace di Napoli per ottenere il pagamento del
compenso effettivamente dovuto.

un più ampio rapporto contrattuale,nel cui ambito era da collocare la prestazione
dedotta in causa dal Qualiano,in relazione alla quale per altro lo stesso era già
stato retribuito come da accordi.
Il Giudice di Pace ebbe ad accogliere la domanda dell’attore e la società
assicuratrice propose appello avanti il Tribunale partenopeo denunziando
l’illegittimo frazionamento di unico rapporto contrattuale.
Il Tribunale di Napoli,con sentenza n° 2112/17, accolse il gravame rigettando la
domanda originariamente proposta dal Qualiano in quanto illegittimamente
frazionata la pretesa economica derivante da rapporto contrattuale ritenuto
unico,che legava il professionista alla società assicuratrice, ed in quanto la
pretesa,anche singolarmente considerata,era infondata poiché v’era stato
accordo tra le parti circa l’entità del compenso, siccome come dimostrato dagli
elementi fattuali acquisiti in causa, specie sentenza resa inter partes dal
Tribunale di Napoli di accertamento negativo delle pretese in generale avanzate
dal professionista circa il suo compenso.
Il Qualiano ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
La spa UnipolSai s’è costituita con contro ricorso ed in prossimità dell’odierna
adunanza ha depositato memoria difensiva.
E’ intervenuto il P.G.,nella persona del dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1

Resistette al spa Fondiaria Sai rilevando come in effetti tra le parti era intercorso

Il ricorso proposto dai Qualiano non ha pregio giuridico e va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto
in art 274 cod. proc. civ. poiché il Giudice d’appello non ha provveduto a riunire,
siccome disposto dalla norma ricordata, i giudizi connessi, richiamando arresto di
legittimità però superato dall’insegnamento di questa Corte sez. L n° 22631/11.

ricordato dal Giudice d’appello con richiamo ad arresto di questa Suprema Corte
– poi ribadito da Cass. sez. 3 n° 12989/10 Cass. sez. 5 n° 24496/14 -, la
questione della mancata riunione in prime cure non può formare oggetto di
gravame, stante la sua natura ordinatoria e non decisoria,ma l’assenza di
espressa sanzione di nullità al mancato rispetto del disposto ex art 151 disp. att.
c.p.c. – Cass. sez. L n° 7173/01 – comporta che la questione non abbia rilievo in
sede d’impugnazione se non quando rilevato vizio afferente la liquidazione delle
spese – Cass. sez. 3 n° 5457/14 -.
L’assetto derivante dai ricordati arresti di legittimità, fondato sulla lettera della
norma, non rimane superato dal richiamo alla Relazione ministeriale che indica
ovviamente la finalità della nuova formulazione della norma, ma non anche il
venir meno della discrezionalità riconosciuta al Giudice nella sua applicazione in
relazione al caso concreto, né dall’arresto citato in ricorso – Cass. SU n° 2245/15
– appositamente superato dall’intervento dianzi citato delle Sezioni Unite.
Per altro la questione – come ricorda controparte – fu proposta in prime cure
dall’Assicuratore ed evidentemente non trovò l’adesione del Qualiano,che oggi ne
lamenta le conseguenze.
Con il secondo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione delle
norme ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. ed erronea interpretazione del decisum
della sentenza n° 23726/07 delle sezioni Unite,poiché il Giudice napoletano ha
ritenuto erroneamente applicabile alla specie l’insegnamento giurisprudenziale
dettato da detta sentenza delle sezioni unite di questa Suprema Corte, che

La censura s’appalesa priva di pregio poiché non solo,conne puntualmente

invece regola fattispecie diversa, e non ha anche esaminato la questione alla
luce del principio,infornnante l’Ordinamento, della buona fede.
In particolare il Qualiano ricorda come l’arresto giurisprudenziale richiamato si
riferisca esclusivamente al frazionamento di un credito generato da unico
contratto mentre nella specie più furono gli incarichi a lui, quale perito

Inoltre malamente il Giudice partenopeo ha ritenuto di individuare nelle
procedure di pagamento,proprie del solo Assicuratore, indice dell’esistenza di un
rapporto continuativo di collaborazione,nel cui ambito venne affidato l’incarico
del cui compenso di dibatteva.
La doglianza appare priva di fondamento giuridico e non si confronta con la più
ampia argomentazione esposta dal Tribunale per rigettare la domanda proposta
dal Qualiano.
Difatti il Giudice partenopeo ha illustrate due ragioni autonome per accogliere i
gravame esposto dall’Assicuratore ed il ricorrente si limita a censurarne una sola
omettendo di confrontarsi con la ragione, elaborate dal Giudice d’appello, per
comunque ritenere priva di fondamento fattuale anche la specifica pretesa
azionata in causa dal ricorrente.
Pretesa ritenuta infondata richiamando specificatamente le argomentazioni
fattuali illustrate dal Tribunale partenopeo in altra causa,avviata dall’Assicuratore
per accertare l’insussistenza di alcun diritto del professionista ad ulteriori
integrazioni dei compensi già ricevuti in relazione a tutti gli incarichi espletati nel
periodo di durata della pluriennale collaborazione.
Quindi il Tribunale non solo ha evidenziato l’unicità del rapporto contrattuale
intercoso tra le parti ed il conseguente illecito frazionamento operato dal
Qualiano nel proporre singola lite in relazione al compenso per il singolo incarico
affidato,senza evidenziare nemmeno il concreto suo interesse ad agire in siffatto
modo, ma pure ha esaminata la specifica domanda originariamente proposta nel
merito, ritenendoja infondata.

3

assicurativo libero professionista,affidati dall’Assicuratore.

Inoltre il Giudice napoletano ha operato in sintonia con l’insegnamento
desumibile dall’arresto n° 4090/2017,sempre delle Sezioni unite, e n° 31012/17
di questa stessa sezione ed ha motivatamente disatteso il diverso risultato
attenuto dal Qualiano in alcune controversie già esaminate da questa Suprema
Corte,ed un tanto lumeggia siccome superata l’istanza della parte ricorrente di

alla trattazione in pubblica udienza.
La critica portata dal ricorrente si rivela correlata alla sola questione
dell’illegittimo frazionamento del rapporto creditorio unitario alla luce dell’esatto
insegnamento desumibile dall’arresto delle Sezioni Unite del 2007 anche rispetto
allo svilupparsi,nel tempo,della giurisprudenza di questa Suprema Corte in
iu
subiecta materia sia in decisioni rese pubblica udienza che dalle Sezioni Unite.
Per altro l’argomentare del ricorrente s’appalesa astratto e non attagliato alla
questione di specie,che,come dianzi illustrato, il Giudice partenopeo ha risolto
operando preciso richiamo ai dettami desumibili dall’intervento delle Sezioni
Unite del 2017.
Non può esser esaminata la richiesta del P.G. di provvedere alla revoca
dell’ammissione del Qualiano al patrocinio a spese dello Stato poiché in atti è
dato ritrovare la sola istanza,predisposta dall’interessato, ma né attestazione di
avvenuta presentazione all’Ordine competente, né soprattutto decisione assunta
al riguardo da detto Ordine.
Al rigetto del ricorso segue,ex art 385 cod. proc. civ.,la condanna del Qualiano
alla rifusione in favore della spa UnipolSai delle spese di lite di questo giudizio di
legittimità,tassate in C 845,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex
tariffa forense nella misura del 15%.
Concorrono in capo al Qualiano le condizioni per il pagamento dell’ulteriore
contributo unificato.

P. Q. M.
4

rimessione della questione all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte ovvero

Rigetta il ricorso e condanna il Qualiano a rifondere alla spa UnipolSai
Assicurazioni le spese di lite di questo giudizio di legittimità che tassa in C
845,00, di cui 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex
tariffa forense nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art 13
comma 1 bis dPR 115/02.
Così deciso in Roma nell’adunanza di camera di consiglio del 22 marzo 2018.
Il Presidente
Stefano Petitti

W,L1(

onario Giuditatfti

NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

2 6 LUG. 2018

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA