Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19844 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11449-2015 proposto da:

I.E., C.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO

COSTANZA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.E., M.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio dell’avvocato FABIO

RAMPIONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMILIANO DI GIROLAMO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6777/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: C.C. ed I.E., dopo aver venduto a B.E. e M.P. un immobile, pattuendo che i compratori avrebbero dovuto accollarsi il pagamento delle residue rate del mutuo a suo tempo acceso dai venditori, ammontanti a complessive Euro 98.094,92, assumendo che i compratori non avevano adempiuto alla predetta obbligazione, limitandosi a corrispondere l’importo delle rate, solo dopo sollecito e in ritardo, ottennero dal Tribunale pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto e di condanna a risarcire il danno, quantificato in Euro 50.000,00; la Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione dei convenuti, rigettò la domanda;

ritenuto che il diverso opinare dei due Giudici del merito consiglia, sia pure succintamente, di dar conto delle ragioni in base alle quali la Corte locale riformò la statuizione di primo grado:

– assume il Giudice di secondo grado essere rimasto dimostrata la incolpevolezza dell’inadempimento, stante che “l’accollo del mutuo da parte degli attuali appellanti, in definitiva, è mancata non per fatto degli appellanti, che, in ogni caso, si erano attivati per il risultato della estinzione del debito per le rate del mutuo scadute, ma tutto ciò si era arrestato per l’iniziativa delle parti appellate che hanno chiesto la risoluzione (…) il venditore ben conosceva che l’accettazione dell’accollo da parte della Banca non era automatica, co la ovvia conseguenza che ha accettato tale alea (…) d’altra parte, è dimostrato che i compratori hanno posto in essere tutti gli atti necessari perchè l’accollo operasse, venendo però a mancare per fatto della Banca”, essendo rimasto, inoltre, provato che gli acquirenti avevano per un cero tempo provveduto, prima dell’avvio del giudizio, a rimborsare le rate scadute, iniziando, quindi, a pagarle direttamente all’istituto di credito.

ritenuto che avverso la statuizione d’appello C.C. ed I.E. ricorrono sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria e che gli intimati resistono con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per quanto appresso:

– “tra il gennaio 2003 ed il luglio 2003, mese in cui i venditori diedero impulso al primo giudizio di merito, non vi è prova alcuna di un diligente agire dei Signori B. e M.” al fine di adempiere alla prescrizione di cui all’art. 7 del contratto, che imponeva l’accollo del residuo debito derivante dal mutuo;

– a seguito delle pressioni dei venditori solo il 3/4/2003 gli acquirenti presero un primo contatto con la banca mutuante, limitandosi a sottoscrivere un modulo di adesione a uno strumento assicurativo utilizzato dall’istituto di credito, senza attivarsi per il positivo completamento della pratica;

– era da reputarsi decisivo il fatto che la Corte d’appello non aveva preso in considerazione la lettera del 6/3/2003 con la quale l’istituto bancario aveva invitato gli odierni resistenti a completare la documentazione occorrente per l’accollo del mutuo, completamento più volte inutilmente sollecitato; ciò dimostrava che dalla stipula del contratto (gennaio 2003) gli acquirenti erano rimasti inadempienti e non si erano affatto diligentemente attivati e che il mancato accollo non era affatto dipeso dalla banca, ma, esattamente al contrario, dalla mancata collaborazione degli acquirenti;

– la valorizzazione della pretestuosa richiesta del 16/12/2004 di comunicazione del codice IBAN dei venditori, al fine di accreditare le rate, non coglieva nel segno, stante che l’inadempimento dei compratori si era maturato dal gennaio 2003 al luglio 2003 (cioè dalla stipula del contratto all’iscrizione della causa a ruolo da parte dei venditori) e dal carteggio intervenuto tra i legali delle parti, del pari ignorato dalla Corte romana, emergeva che, alla sollecitazione del Giudice del Tribunale i ricorrenti si erano adoperati fattivamente, restando, per contro, defatigante e inadempiente la condotta della controparte;

ritenuto che con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1181,1453 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, addebitandosi alla sentenza d’appello di non aver tenuto conto del fatto che il contraente adempiente aveva legittimamente rifiutato la prestazione parziale e chiesto la risoluzione;

considerato che prima di procedere all’esame delle censure deve osservarsi che non può essere preso in considerazione, a cagione della sua palese novità, l’asserto dei controricorrenti, con il quale costoro parrebbero dedurre che la pretesa era ingiusta per aver essi pagato per intero il prezzo indicato nell’atto pubblico (100.000 Euro), avendo versato 102.000 Euro, come da documenti che sarebbero stati prodotti nel corso del giudizio di merito;

considerato che il primo motivo è fondato in ragione di quanto appresso:

a) sussunti i fatti, all’esito del vaglio istruttorio, al giudice viene qui assegnato il compito di accertare se gli odierni resistenti (debitori di parte del prezzo) abbiano con la diligenza (art. 1176 c.p.c., comma 1) e la correttezza (art. 1175 c.c.) richiesta adempiuto alla loro obbligazione, consistente, per regola convenzionale, nell’accollarsi le rate del mutuo bancario a scadenza futura;

b) l’art. 1218 c.c., come noto, obbliga il debitore all’esatto adempimento, esonerandolo nel solo caso in cui provi l’impossibilità derivante da causa a lui non imputabile;

c) al fine di una compiuta ricostruzione dei fatti, di ovvio esclusivo dominio del giudice del merito, necessaria al fine di accertare se il debitore di parte del prezzo, come affermano gli odierni ricorrenti, si fosse reso inadempiente già al momento in cui era stato chiamato in giudizio, i documenti indicati dai ricorrenti, con puntuale rappresentazione dei luoghi di sottoposizione al dibattito processuale, risultano decisivi, in quanto:

– pur tenuto conto di ogni altro elemento di valutazione, la lettera del 6/3/2003, con la quale l’istituto bancario aveva invitato gli odierni resistenti a completare la documentazione occorrente per l’accollo del mutuo, costituisce indubbiamente un dato fattuale rilevante al fine di verificare se e in che misura i compratori si siano attivati, con diligenza e correttezza al fine di far si che l’accollo potesse operare;

– l’asserto, sbrigativo e inesatto, di cui alla motivazione della sentenza d’appello, secondo il quale i venditori avevano “accettato l’alea” derivante dalla non automaticità dell’accollo, sconta il vizio del non aver considerato, senza contare che il riferimento all’alea è scarsamente pertinente, che il ragionamento decisorio non può eludere le regole codicistiche sopra richiamate e, di conseguenza, la non imputabilità ai resistenti del mancato accollo presuppone che costoro provino che il fatto dell’inadempimento non è loro imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. e solo nell’ambito della dimostrazione di una tale discolpa si potrebbe porre l’interferenza del fatto del terzo;

– ne consegue che la lettera con la quale l’istituto di credito, richiede ai B. – M., fino a quel momento rimasti insensibili ai solleciti, di mettere a disposizione i documenti occorrenti per far luogo all’accollo, ha rilievo decisivo, in seno al giudizio di cui si è detto, e come tale avrebbe dovuto formare oggetto d’esame da parte della Corte locale;

– analogamente deve dirsi per il carteggio intercorso in pendenza del giudizio di primo grado, il cui esame concorre a quel giudizio;

considerato che in ragione di quanto esposto, assorbito il secondo motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio, devolvendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA