Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19844 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 22/09/2020), n.19844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21590-2014 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AULO

PLAUZIO 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO CUNSOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO GIUSEPPE PITROLO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO TRIOLO e VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 549/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/06/2014, R.G.N. 222/2012.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’11.6.2014, la Corte d’appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di F.M. volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione agricola;

che avverso tale pronuncia F.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697,2699,2700 e 2735 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di merito attribuito valore confessorio e comunque valore probatorio preminente alle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo condotto dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Caltanissetta dalla di lei suocera, Fe.An., dal di lei marito, P.G., e dal di lei cognato P.S., al fine di escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo sulla cui base era stata domandata l’indennità di disoccupazione agricola;

che il motivo è infondato nella parte in cui censura l’attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni rese dal coniuge e dagli affini dell’odierna ricorrente, avendo comunque la Corte reso un giudizio di inattendibilità delle deposizioni testimoniali raccolte in giudizio (e non di inammissibilità, come avrebbe dovuto essere qualora avesse effettivamente attribuito valore confessorio alle dichiarazioni medesime: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), mentre è inammissibile nella restante parte, dal momento che, non esistendo nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove per cui i risultati di alcune di esse debbano necessariamente prevalere su quelli di altre (così tra le tante Cass. n. 11011 del 2000), mira all’evidenza ad un riesame del materiale istruttorio acquisito al processo e utilizzato dai giudici per pervenire all’accertamento (di fatto) circa la natura della precorsa collaborazione, del quale propone una diversa e soggettivamente più appagante lettura, ovviamente non possibile in questa sede di legittimità;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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