Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19844 del 09/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18129/2010 R.G. proposto da:

B.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Sarno

Sabino, con domicilio eletto presso l’Avv. Renato Amato, in Roma,

via A. Baiamonti n. 4, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 64/28/10, depositata il 8 marzo 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 giugno 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– B.V., commerciante all’ingrosso di pelli, impugna per cassazione la decisione della CTR della Campania che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto nella misura del 40% il maggior reddito d’impresa, ai fini di Iva, Irpef ed Irap per l’anno 2002, accertato in base ad accertamenti bancari, denunciando con quattro motivi:

– (a) la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione;

– (b) la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo riformato in peius la decisione di primo grado;

– (c) la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 per aver ritenuto legittimo, senza indicare in base a quali prove, l’estensione dell’accertamento al conto bancario personale dell’amministratore della società;

– (d) la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.L. n. 143 del 1991, art. 3convertito in L. n. 197 del 1991, in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33 per aver utilizzato per la decisione accertamenti bancari compiuti in assenza della preventiva autorizzazione del Comandante di zona della Guardia di Finanza.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con i primi due motivi, il cui esame va operato unitariamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente si duole, in sostanza, che la decisione della CTR, pur motivata in termini a lui favorevoli, abbia statuito, nel dispositivo in termini deteriori rispetto alla CTP poichè, per quest’ultima, il reddito imponibile viene determinato “in misura pari al 20% dei ricavi accertati dall’Ufficio”, mentre la decisione impugnata aveva stabilito di determinare “nella misura del 40% l’abbattimento da riconoscere sul reddito d’impresa accertato”: da ciò deriverebbe, da un lato, un insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione (della sentenza impugnata) e, dall’altro, una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

– va rilevato, in primo luogo, che le doglianze sono inammissibili per difetto di autosufficienza avendo il ricorrente omesso di trascrivere l’intera motivazione della decisione della CTP (riprodotta solo nella parte in fatto e nel dispositivo), sicchè resta preclusa la possibilità di una diretta conoscenza e fruibilità da parte della Corte dell’effettivo dictum della decisione di primo grado e, quindi, dei lamentati vizi afferenti la decisione di secondo grado;

– occorre comunque considerare che la decisione della CTR, nel riprodurre le tesi del contribuente, aveva evidenziato una sua diversa interpretazione della decisione di primo grado (“I primi giudici, nel riconoscere la presenza di costi, li ha quantizzati nella misura del 20% dei ricavi accertati e tale detrazione è certamente irrisoria…”) e tale interpretazione era propria anche della tesi dell’Agenzia delle entrate (“… produce appello incidentale relativamente a quella parte della sentenza che aveva riconosciuto la riduzione del 20% dei ricavi accertatì);

– la stessa interpretazione emerge, inoltre, anche dal percorso argomentativo della CTR che afferma: “diversamente può argomentarsi relativamente alla percentuale di costi riconosciuta dai primi giudici nella misura del 20%”; e poi, avuto riguardo alle risultanze degli studi di settore rileva che “a fronte di ricavi vengono riconosciuti congrui costi nella misura dell’85%”, sicchè, tenuto conto dei principi enunciati da Corte Cost. sentenza n. 225 del 2005, ritiene vada comunque riconosciuta “una percentuale di abbattimento… del 40%”;

– ne consegue, pertanto, che, alla luce dell’interpretazione della decisione di primo grado fatta propria dal giudice d’appello (e non censurata) le doglianze sono comunque infondate, avendo la CTR, in accoglimento del ricorso del contribuente, regolamentato la pretesa tributaria in senso più favorevole a quest’ultimo;

– il terzo motivo è pure inammissibile attesa l’assoluta novità della questione, di cui non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata senza che sia indicato in quale specifico atto del giudizio precedente la doglianza sia stata formulata;

– pure il quarto motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza non risultando che il contribuente abbia mai dedotto, prima del ricorso per cassazione, la mancanza della necessaria preventiva autorizzazione del Comandante di zona della Guardia di Finanza per l’espletamento di indagini bancarie, essendosi limitato solo ad eccepire in primo grado, e in termini del tutto generici, “la nullità dell’accertamento in quanto fondato su dati bancari illegittimamente acquisiti”, senza che risulti precisato in alcun modo quali fossero le ragioni dell’asserita illegittimità;

– nè, poi, è stata riprodotta la censura avanzata in appello, risultando dal ricorso per cassazione solo che il ricorrente lamentava l’omesso esame della (generica) doglianza di primo grado, senza che, comunque, dalla sentenza impugnata emerga una diversa e più specifica indicazione;

– va comunque rilevato che l’autorizzazione prescritta ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, esplica solo una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, “sicchè la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente” (v. Cass. n. 3628 del 2017) e che, in ogni caso, “è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge” (v. Cass. n. 8605 del 2015), nella specie non prevista;

– il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi, con condanna alle spese liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA