Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19843 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona dei rispettivi Ministri

pro tempore, AGENZIA DEL TERRITORIO, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona

dei rispettivi Direttori Generali pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ ESTRATTIVA ARENA FLUVIALE SEAF SPA (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio dell’avvocato VERINO MARIO

ETTORE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ZAMBELLI FRANCO, TASSETTO ANNAMARIA giusta mandato a margine della

memoria difensiva;

– resistente –

e contro

REGIONE VENETO;

– intimata –

sul ricorso 7991-2010 proposto da:

REGIONE VENETO (OMISSIS), in persona del Presidente della Giunta

Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIARA DRAGO, CECILIA

LIGABUE, ZANON EZIO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ESTRATTIVA ARENA FLUVIALE SEAF SPA (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio dell’avvocato VERINO MARIO

ETTORE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ZAMBELLI FRANCO, TASSETTO ANNAMARIA giusta mandato a margine della

memoria difensiva;

– resistente –

e contro

AGENZIA DEL TERRITORIO (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE (OMISSIS), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI,

AGENZIA DEL DEMANIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 375/2010 del TRIBUNALE di VENEZIA del 5/02/10,

depositata il 12/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è solo presente l’avvocato Verino Mario Ettore, difensore della

resistente;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE, che si

riporta alle conclusioni scritte del suo ufficio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con distinti ricorsi per regolamento di competenza, la Regione del Veneto e i Ministeri e l’Agenzia indicati in epigrafe impugnano la sentenza del Tribunale di Venezia n. 375/2010, che ha affermato la competenza funzionale del Tribunale Ordinario a decidere la controversia R.G. n. 2676/2008, introdotta dalla ditta SEAF di Legnago con atto notificato il 26 marzo 2008, volta all’accertamento del diritto di proprietà, acquisito a titolo originario, sui terreni alluvionali catastalmente censiti al mapp. n. 195, foglio 6 ed al mapp. n. 227, foglio 3, Sez. Un. del Comune di (OMISSIS).

2. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dagli odierni ricorrenti, ritenendo che ®la delimitazione dell’alveo del fiume Adige non rappresenta affatto l’oggetto del contendere, neppure sotto il profilo di questione controversa necessitante di accertamento incidentale (non effettuabile, trattandosi di questione sottratta al tribunale ordinario) atteso che sia sulla scorta delle prospettazioni attoree che di quelle dei convenuti non risulta essere controverso che i terreni alluvionali individuati dai mappali n. 195, foglio 6 e n. 227, foglio 3, Sez. Un. del Comune di (OMISSIS), superino il livello di piena ordinaria e siano, dunque, estranei ai limiti dell’alveo del fiume.

Al riguardo il giudice unico rileva che i Ministeri ed Agenzie convenute non hanno in alcun modo contestato le risultanze delle operazioni di accatastamento condotte dall’Ufficio Tecnico erariale di Verona e il parere pro – veritate dell’avv. Majnardi di Pavia, reso su richiesta congiunta di S.E.A.F. e del Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque, atti da cui emerge che gli incrementi alluvionali oggetto di controversia sono posti al di sopra della quota di piena ordinaria, misurata sulla scala idrometrica di (OMISSIS); dall’altro, la stessa Regione Veneto ha evidenziato in memoria di costituzione (v. pag. 10) come dagli elaborati depositati in giudizio dall’Avvocatura dello Stato risulti un deposito posto a circa 20 m.s.m. e, quindi, sopra la quota di piena ordinaria (19.76 m.s.m.). Ciò esclude che la controversia abbia ad oggetto, sia pure in via incidentale, la delimitazione dell’alveo fluviale, atteso che … non è in contestazione che i terreni di cui trattasi siano terreni “emersi”, essendo in contestazione, invece, “se la emersione sia dovuta a prosciugamento del corso d’acqua ovvero ad un apporto progressivo di materiali da parte del fiume, ma soprattutto se ciò sia avvenuto naturalmente o per intervento umano, nel caso di specie della ditta SEAF” (v. paq. 7 memoria conclusionale dei Ministeri e delle Agenzie).

3. I ricorrenti deducono in questa sede la violazione del T.U. n. 1755 del 1933, art. 140 risultando competente funzionalmente il TRAP. 4. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

5. I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. I ricorsi sono fondati e vanno accolti.

Il giudice unico ha fondato la sua decisione essenzialmente sulla ritenuta non contestazione dell’avvenuta emersione dei terreni in questione, tutti ritenuti situati oltre la quota di piena ordinaria del fiume.

Contrariamente a quanto affermato dal giudice, occorre rilevare in primo luogo che le argomentazioni complessive svolte dalla difesa erariale, unitamente all’eccepita incompetenza funzionale, non consentono di giungere alla conclusione di ritenere che si sia limitata la contestazione alle sole modalità di accrescimento dell’isola quanto ai terreni in contestazione. Nè il parere richiamato e l’accatastamento effettuato costituiscono elementi certi in ordine alla qualificazione dei terreni operata con riguardo alla loro posizione rispetto alla quota di piena.

Del resto non emerge neppure con chiarezza quale sia la quota di piena del fiume, mancando al riguardo un accertamento del giudice e risultando dagli atti difensivi delle parti quote differenti, così come manca una chiara indicazione o accertamento della quota dei terreni in questione.

A fronte di tali incertezze (che emergono anche dagli atti difensivi in questo giudizio), a fronte dell’eccezione di incompetenza, la valutazione sulla non contestazione del livello di posizionamento dei terreni rispetto alla quota di piena del fiume doveva essere ancorata a dati certi, così come l’individuazione della quota di piena. In definitiva, tali aspetti non possono ritenersi incontroversi e da qui discende la fondatezza della eccezione sollevata con riguardo ai principi ormai consolidati affermati da questa Corte e da ultimo da Cass. 2011 n. 1916. Infatti, deve ritenersi che appartiene alla cognizione del Tribunale ordinario solo “la controversia avente ad oggetto la titolarità di un terreno che pacificamente faceva un tempo parte dell’alveo di un fiume, ma che risulta abbandonato da molti anni, non ponendo una questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell’alveo e della sponda, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente. Nel caso in questione invece vi è controversia proprio in ordine alla delimitazione dei limiti dell’alveo del fiume e delle sponde ai fini della qualificazione giudica dei terreni.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia con termini di legge per la riassunzione e spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta civile, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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