Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19843 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19843 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA

sul ricorso 6416-2017 proposto da:
MICHEL’ FLAVIO, rappresentato e difeso dagli avvocati
MARA MANFREDI, FERDINANDO EMILIO ABBATE;

ricorrente

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

2018
745

depositate il 03/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/02/2018 dal Consigliere FELICE MANNA.

Data pubblicazione: 26/07/2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 3.8.2016 la Corte d’appello di Perugia,
revocato in esito all’opposizione erariale ex art. 5 ter legge n.

condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al
pagamento del minor indennizzo di C 4.000,00. Compensava
le spese per un terzo, ponendo la restante frazione a carico del
Ministero. Osservava la Corte distrettuale che dalla durata
irragionevole del processo amministrativo presupposto doveva
essere detratto il lasso temporale intercorso tra la scadenza
del termine semestrale fra l’entrata in vigore del c.p.a. per la
dichiarazione di persistenza dell’interesse al ricorso, fino alla
tardiva dichiarazione di interesse resa dopo il decreto di
perenzione.
Per la cassazione di tale decreto Flavio Micheli propone
ricorso affidato a due motivi.
Il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Avviato il ricorso alla trattazione camerale ai sensi dell’art.
380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016,
dall’art. 1 bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168,

convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
(applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell’art. 1 bis, comma

2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la parte ricorrente ha
depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa
applicazione dell’art. 1, all. 3, D.Lgs. n. 104/10 (c.p.a.),
dell’art. 82 stesso D.Lgs. e dell’art. 2 legge n. 89/01. Sostiene
parte ricorrente che l’art. 1, comma 1, all. 3 c.p.a. non esenta
2

89/01 il decreto monitorio emesso su ricorso di Flavio Micheli,

il TAR dal disporre comunque la trattazione delle cause
pendenti, fissando la relativa udienza di discussione, come si
ricava dal terzo comma del medesimo articolo, il quale precisa
che se, nella pendenza del termine di cui al primo comma, è
comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di
discussione, il giudice provvede ai sensi dell’art. 82, comma 2,

segreteria del giudice amministrativo comunicare tale avviso, il
ricorrente può manifestare il proprio interesse alla decisione
entro sei mesi dall’avviso ovvero alla stessa udienza di
trattazione fissata in assenza di quest’ultimo.
1.1. – Il motivo è infondato, essendo contrario alla piana
esegesi del testo normativo.
Infatti, l’art. 1, dell’allegato 3, c.p.a. dispone che nel
termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di
udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di
cui all’articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente
ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata
ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è
dichiarato perento con decreto del presidente (primo comma).
Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla
comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto,
sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e
notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora
interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il
decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di
merito (secondo comma). Se, nella pendenza del termine di
cui al comma 1, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione
dell’udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi
dell’articolo 82, comma 2, del codice (terzo comma).

3

del codice. Quindi, prosegue detta parte, mentre è onere della

Dunque, nel predetto regime transitorio grava sulla parte
l’onere di rinnovare l’istanza di fissazione dell’udienza nel
termine di 180 gg., sotto comminatoria di perenzione, ovvero
di manifestare, in difetto, l’interesse al ricorso nei 180 gg.
successivi alla dichiarazione di perenzione. Il terzo comma del
citato art. 1, invece, non impone affatto all’ufficio giudiziario di

le precedenti disposizioni, che diversamente non avrebbero
senso), ma si limita semplicemente a disciplinare l’ipotesi che
nelle more del primo termine di 180 gg. (quello dall’entrata in
vigore del c.p.a.) sia stato comunicato alle parti l’avviso di
fissazione dell’udienza (in tale lasso di tempo l’attività del
giudice amministrativo non è certo sospesa); e dunque solo in
quest’ultimo caso la dichiarazione di interesse alla decisione,
da rendere in base al 2° comma dell’art. 82 c.p.a., segue
l’iniziativa dell’ufficio.
2.

– Il secondo motivo deduce la violazione o falsa

applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, 2° comma c.c., e del
D.M. n. 55/2014, in quanto l’importo minimo liquidabile,
tenuto conto dello scaglione di valore compreso tra C 1.100,01
e 5.200,00, avrebbe dovuto essere di C 1.576,50 (255,00 +
255,00 + 661,50 + 405,00).
2.1. – Il motivo è fondato, nel senso che il compenso minimo
liquidabile a termini del D.M. n. 55/14 avrebbe dovuto essere
di C 1.198,50, sul cui importo totale avrebbe poi dovuto
calcolarsi la frazione di 2/3 posta a carico del Ministero per
effetto della compensazione parziale.
3. – Accolto, dunque, il secondo motivo e respinto il primo, il
decreto impugnato va cassato e, decidendo nel merito, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere
condannato al pagamento dei 2/3 delle spese, calcolate per

4

fissare comunque l’udienza (cosa del resto contraddittoria con

l’intero in C 1.198,50, oltre spese forfettarie nella misura del
15% ed accessori di legge.
4. – Conseguono a carico del Ministero le spese del presente
giudizio, liquidate come in dispositivo, e compensate per il
50% in considerazione dell’accoglimento solo parziale del
ricorso.

La Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo, cassa
il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e
delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente dei 2/3
delle spese della fase di merito, liquidate per l’intero in C
1.198,50, e del 50% delle spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate per l’intero in C 900,00, il tutto oltre
spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21.2.2018.
Il Presidente
dr Stefano Petitti

onario Giudkierfo
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

.2 6 LUG.

P. Q. M.

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