Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19843 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17082/2010 R.G. proposto da:

S.M.S., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Loris

Tosi e dal Prof. Avv. Giuseppe Marini, con domicilio eletto presso

quest’ultimo, in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 10/31/09, depositata il 7 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 giugno 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– S.M.S. impugna per cassazione, con tre motivi, la decisione della CTR del Veneto che, in riforma della sentenza della CTP di Padova, aveva ritenuto fondata la pretesa erariale relativa ad Iva per l’anno 1999 (annullata dall’Ufficio la contestuale ripresa per imposte dirette per intervenuta sanatoria ai sensi della L. n. 289 del 2002 dopo la pronuncia della sentenza di primo grado), riguardando prestazioni (la pubblicizzazione di marchi e prodotti avvalendosi della notorietà sportiva) effettuate da soggetto residente sul territorio italiano;

– il contribuente, con il primo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge per l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento in relazione al combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 1 e comma 2, secondo periodo, nonchè art. 60, comma 1, lett. c, e ed f, e declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza Corte Cost. n. 366 del 2007, perchè avvenuta con deposito presso la casa comunale ed affissione all’albo senza invio della raccomandata con avviso di ritorno;

– con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la CTR accolto l’appello per ragioni giuridiche diverse (la debenza dell’Iva ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, anzichè art. 7, comma 4, lett. d) da quelle dedotte nell’avviso di accertamento ed in primo grado;

– con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. b, dovendosi qualificare le prestazioni rese dal contribuente come servizi sportivi e, dunque, da considerarsi effettuate nel territorio dello Stato in cui sono state eseguite, ossia all’estero;

– con il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, identificato nella residenza del contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi di giudizio e, comunque, difettante di legittimazione, spettando essa, in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2001, data di operatività della disciplina;

– passando all’esame del ricorso avverso l’Agenzia delle entrate, il primo motivo è infondato;

– la notifica dell’avviso di accertamento non conforme al dictum di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, ossia effettuata, ai sensi del D.P.R. n. 633 cit., art. 60, comma 1, lett. e), solo mediante deposito dell’atto nella casa comunale del domicilio fiscale (pur risultando dall’albo la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all’estero), è, infatti, nulla e non inesistente atteso che, in coerenza con quanto stabilito da Sez. U, n. 14916 del 2016, rv. 640603, l’inesistenza è configurabile “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.”;

– ne deriva che l’impugnazione dell’avviso (nella specie, pure tempestiva) determina la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, trattandosi della realizzazione dell’evento cui l’atto viziato era preordinato (v. da ultimo Cass. n. 6678 del 2017);

– il secondo motivo è infondato: come risulta dall’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, vi è stata piena corrispondenza tra quanto dedotto e richiesto (“il successivo art. 7 al comma 3 chiarisce il… requisito della territorialità statuendo in modo incontrovertibile… che le prestazioni di servizio si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti… il contribuente aveva mantenuto non solo un domicilio nel territorio italiano ma… anche il proprio centro di interessi…”) e quanto deciso (“… non possono essere ricomprese tra quelle previste dall’art. 7, comma 4, lett. b)… ma rientrano tra quelle previste al comma precedente e quindi sono assoggettabili fiscalmente dallo Stato per i soggetti domiciliari e residenti nello stato”);

– l’eventuale divergenza tra l’originaria contestazione (nell’avviso di accertamento e nell’atto di costituzione in giudizio) e la domanda formulata in appello (e decisa dal giudice), infatti, avrebbe dovuto, eventualmente, essere dedotta (e nel rispetto del principio di autosufficienza, non essendo stato riprodotto neppure l’avviso di accertamento) come violazione del divieto ex art. 345 c.p.c. di esaminare domande nuove (se e in quanto fondate su circostanze di fatto non già presenti nel giudizio) proposte per la prima volta in sede di impugnazione, non ricavabile dal motivo e dal quesito ex art. 366 bis c.p.c. formulato;

– il terzo motivo è pure infondato;

– la sponsorizzazione, infatti, non ha ad oggetto l’evento sportivo, nè può ritenersi ad esso accessoria, atteso che, in realtà, il contratto pubblicitario riguarda beni e prodotti che vengono utilizzati dal giocatore professionista in occasione dello svolgimento di una attività sportiva, e la cui notorietà è funzionale a promuovere il bene;

– in altri termini, l’attività sportiva costituisce solo il mero tramite materiale di esecuzione di una autonoma prestazione economica, occasionata e giustificata dall’attività sportiva ma ad essa non complementare;

– il contribuente, inoltre, come stabilito dalla CTR e non contestato, era, all’epoca dei fatti, soggetto residente in Italia;

– ne deriva che, essendo costituita la prestazione, i cui proventi sono sottoposti a tassazione, dalla pubblicizzazione di prodotti attraverso il veicolo dell’attività sportiva, da un lato, trova piena applicazione il principio di territorialità di cui il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, che stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso, mentre, dall’altro, la fattispecie esula da quella disciplinata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. b, che si riferisce alle prestazioni sportive;

– tale disciplina, del resto, è omogenea con quella prevista dalla Sesta Direttiva n. 388/1977/CE: ai sensi dell’art. 9, comma 1, Sesta Direttiva, infatti, “si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale”;

– il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, regolate per soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso proposto contro l’Agenzia delle entrate; condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore delle controparti, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi Euro 4.100,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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