Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19842 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi

dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avvocato Stefania Casanova in Roma, via Pompeo Trogo n. 21.

– ricorrente –

contro

G.V..

– intimata –

avverso la sentenza n. 296 del Tribunale di Napoli Nord, depositata

il 18 novembre 2014.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 296 del 18.11.2014 il Tribunale di Napoli Nord dichiarò inammissibile l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza del Giudice di pace di Marano di Napoli pubblicata il 26.12.2012, che aveva solo in parte accolto la sua domanda di condanna della convenuta G.V. al pagamento del compenso da lui richiesto per prestazioni professionali di avvocato. Il Tribunale motivò la pronuncia di inammissibilità rilevando che erroneamente l’appellante aveva proposto impugnazione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, che aveva iniziato ad operare, ai sensi del D.Lgs. n. 155 del 2012, a partire dal 14.9.2013, dal momento che all’epoca della pubblicazione della sentenza di primo grado era competente per l’appello il Tribunale di Napoli, comprendente all’epoca la Sezione distaccata di Marano, dovendo ai fini della competenza del giudice di secondo grado aversi riguardo alla competenza degli uffici giudiziari esistente al momento della pubblicazione della sentenza oggetto di appello e non a quello della proposizione dell’impugnazione e non risultando applicabile al giudizio di appello l’istituto della translatio iudici previsto dall’art. 50 c.p.c..

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato l’8.5.2015, ricorre P.A., sulla base di un unico motivo.

L’intimata G.V. non si è costituita.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 e dell’art. 341 c.p.c., affermando l’erroneità della decisione impugnata per non avere ritenuto, in applicazione del principio secondo cui la competenza si determina sulla base della domanda, che ai fini dell’individuazione del giudice competente per l’appello debba aversi riguardo alla data della proposizione dell’impugnazione e non a quella della pubblicazione della sentenza di primo grado.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, affrontando identica questione, ha già avuto modo di precisare che l’art. 5 c.p.c., il quale stabilisce che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non trova applicazione con riguardo al procedimento di impugnazione, con la conseguenza che la sopravvenienza, in corso di causa, di una disposizione che individua in un diverso giudice quello dell’impugnazione, senza incidere sulla tipologia della stessa, non assume rilievo sulla controversia pendente, che resta devoluta – quanto alla fase di gravame – alla cognizione del giudice ab origine individuato, fatta eccezione per il solo caso in cui sia stato soppresso l’ufficio giudiziario al tempo competente a conoscere dell’impugnazione, dovendo soltanto in tale ipotesi, farsi riferimento al nuovo giudice, cui le funzioni dell’ufficio soppresso siano state attribuite (Cass. n. 28468 del 2017; Cass. n. 8148 del 2017). Corretta appare pertanto sul punto la sentenza impugnata, che, dato atto che la decisione di primo grado era stata pubblicata prima del 14. 9. 2013, data di entrata in vigore della riforma delle circoscrizioni giudiziarie prevista dal D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, che ha determinato la nascita del Tribunale di Napoli Nord, a cui è stata devoluta anche parte del territorio rientrante in precedenza nel Tribunale di Napoli, ha ritenuto che l’appello avrebbe dovuto essere proposto dinanzi a quest’ultimo.

Tale conclusione non esime peraltro la Corte – non apparendo a tal fine preclusiva la mancanza di censure sul punto, trattandosi di materia processuale sottratta, come tale, alla disponibilità delle parti e rimessa nella sua applicazione ai poteri officiosi del giudice – dal rilevare che alla dichiarazione di incompetenza funzionale del Tribunale avrebbe dovuto seguire non la declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello, ma la rimessione della causa, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., dinanzi al Tribunale indicato come competente. Tale conclusione nella specie si impone in forza dell’indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte a seguito della sentenza a Sezioni unite del 14.9.2016, n. 18121, successiva sia alla sentenza impugnata che alla stessa proposizione del ricorso, che ha affermato il principio secondo cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della c.d. translatio iudicii delineato dall’art. 50 c.p.c..

Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa dinanzi al Tribunale di Napoli, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa dinanzi al tribunale di Napoli, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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