Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19842 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17079/2010 R.G. proposto da:

S.M.S., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Loris

Tosi e dal Prof. Avv. Giuseppe Marini, con domicilio eletto presso

quest’ultimo, in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 11/31/09, depositata il 7 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 giugno 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– S.M.S. impugna per cassazione, con tre motivi, la decisione della CTR del Veneto che, in riforma della sentenza della CTP di Padova, aveva ritenuto fondata la pretesa erariale relativa ad Iva per l’anno 2000 (annullata dall’Ufficio la contestuale ripresa per imposte dirette per intervenuta sanatoria ai sensi della L. n. 289 del 2002 dopo la pronuncia della sentenza di primo grado), riguardando prestazioni (la pubblicizzazione di marchi e prodotti avvalendosi della notorietà sportiva) effettuate da soggetto residente sul territorio italiano;

– il contribuente, con il primo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la CTR accolto l’appello per ragioni giuridiche diverse (la debenza dell’Iva ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, anzichè art. 7, comma 4, lett. d) da quelle dedotte nell’avviso di accertamento ed in primo grado;

– con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. b, dovendosi qualificare le prestazioni rese dal contribuente come servizi sportivi e, dunque, da considerarsi effettuate nel territorio dello Stato in cui sono state eseguite, ossia all’estero;

– con il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, identificato nella residenza del contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi di giudizio e, comunque, difettante di legittimazione, spettando essa, in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2001, data di operatività della disciplina;

– passando all’esame del ricorso avverso l’Agenzia delle entrate, il primo motivo è infondato: come risulta dall’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, vi è stata piena corrispondenza tra quanto dedotto e richiesto (“il successivo art. 7 al comma 3 chiarisce il.. requisito della territorialità statuendo in modo incontrovertibile… che le prestazioni di servizio si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti… il contribuente aveva mantenuto non solo un domicilio nel territorio italiano ma… anche il proprio centro di interessi…”) e quanto deciso (“… non possono essere ricomprese tra quelle previste dall’art. 7, comma 4, lettera b)… ma rientrano tra quelle previste al comma precedente e quindi sono assoggettabili fiscalmente dallo Stato per i soggetti domiciliari e residenti nello stato”);

– l’eventuale divergenza tra l’originaria contestazione (nell’avviso di accertamento e nell’atto di costituzione in giudizio) e la domanda formulata in appello (e decisa dal giudice), infatti, avrebbe dovuto, eventualmente, essere dedotta (e nel rispetto del principio di autosufficienza, non essendo stato riprodotto neppure l’avviso di accertamento) come violazione del divieto ex art. 345 c.p.c. di esaminare domande nuove (se e in quanto fondate su circostanze di fatto non già presenti nel giudizio) proposte per la prima volta in sede di impugnazione, non ricavabile dal motivo e dal quesito ex art. 366 bis c.p.c. formulato;

– va, quindi, esaminato il terzo motivo, di carattere pregiudiziale rispetto alla doglianza introdotta con il secondo, avendo ad oggetto la configurabilità, alla stregua della valutazione operata dalla CTR, della residenza del ricorrente nel territorio dello Stato italiano;

– il motivo(in disparte le ragioni di inammissibilità per la carente autosufficienza del ricorso, essendo sì indicata la sede in cui sono state effettuate le relative deduzioni ma, atteso il riferimento a specifici atti, in assenza della specifica riproduzione, quantomeno per la parte rilevante, del contenuto della documentazione pertinente) è infondato;

– il contribuente, infatti, ha dedotto a sostegno della propria residenza nel Principato di Monaco il possesso della patente monegasca, l’iscrizione all’Airei la frequentazione del Monte Carlo Golf Club e la partecipazione ad iniziative a favore di una associazione sportiva monegasca, l’affitto di un immobile, consumi (utenze e ristorante con cadenza settimanale), ritenendo, inoltre, che l’esistenza di immobile in proprietà in (OMISSIS), la presenza dei genitori in Italia ed i contratti di sponsorizzazione non costituissero elementi rilevanti, questi ultimi poichè le relative prestazioni (utilizzo di prodotti di marca nello svolgimento delle competizioni a scopi pubblicitari) sono eseguite in tutto il mondo;

– la CTR, peraltro, ha considerato, in termini sintetici ma non per questo meno puntuali, tutti gli elementi dedotti dal ricorrente avendo rilevato (in linea con gli orientamenti della Corte: v. Cass. n. 678 del 2015; Cass. n. 29576 del 2011; per una vicenda omologa a quella in esame v. anche Cass. n. 961 del 2015, nonchè, successivamente, Cass. n. 17167 de 2015):

a) l’insufficienza dell’iscrizione all’Aire per qualificare il soggetto “persona fisica” quale residente all’estero dovendosi considerare “… il fatto materiale di dimorare in un luogo e l’abitualità della dimora… in tale luogo risiede la sede della propria attività e dei propri interessi”;

b) la documentazione prodotta dal contribuente “e relativa a contratti di affitto, bollette di consumi ecc…. è utile a dimostrare una frequentazione assidua, ma non già la sussistenza di tutte le condizioni sopraindicate”;

C) “le somme richieste C..7 sono relative a contratti di sponsorizzazione sottoscritti dal contribuente con(jtutte società italiane”;

d) il contribuente “risultava aver mantenuto non solo un domicilio nel territorio italiano ma, come dimostrato dal fatto che le società sponsorizzatrici sono italiane, anche il proprio centro di interessi e di attività economica”;

– il concetto di domicilio recepito dal giudice di merito, quale luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che economici, è invero corretto, anche nel riferimento ai rapporti personali, essendo pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, che il domicilio, ai sensi dell’art. 43 c.c., sia il luogo dove il soggetto ha la sede dei suoi affari ed interessi (Sez. U, n. 25275 del 2006);

– la doglianza, dunque, si risolve in una contestazione della valutazione di fatto espressa della CTR non perchè insufficiente o incongrua, ma perchè non condivisa e, pertanto, in vista di un nuovo, e non consentito, riesame della vicenda da parte della Suprema Corte;

– pure il secondo motivo è, di conseguenza, infondato;

– la sponsorizzazione, infatti, non ha ad oggetto l’evento sportivo, nè può ritenersi ad esso accessoria, atteso che, in realtà, il contratto pubblicitario riguarda beni e prodotti che vengono utilizzati dal giocatore professionista in occasione dello svolgimento di una attività sportiva, e la cui notorietà è funzionale a promuovere il bene;

– in altri termini, l’attività sportiva costituisce solo il mero tramite materiale di esecuzione di una autonoma prestazione economica, occasionata e giustificata dall’attività sportiva) ma ad essa non complementare;

– ne deriva che, essendo costituita la prestazione, i cui proventi sono sottoposti a tassazione, dalla pubblicizzazione di prodotti attraverso il veicolo dell’attività sportiva, da un lato, trova piena applicazione il principio di territorialità di cui il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, che stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso, mentre, dall’altro, la fattispecie esula da quella disciplinata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. b, che si riferisce alle prestazioni sportive;

– tale disciplina, del resto, è omogenea con quella prevista dalla Sesta Direttiva n. 388/1977/CE: ai sensi dell’art. 9, comma 1, Sesta Direttiva, infatti, “si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale”;

– il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, regolate per soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso proposto contro l’Agenzia delle entrate; condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore delle controparti, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 2.300,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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