Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19842 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/10/2016), n.19842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20454-2010 proposto da:

MOBY SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINCIANA 25, presso

lo STUDIO LEGALE GRIMALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato

DAVIDE GIORGIO CONTINI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2010 della COMM. TRIB. REG. della LOMBARDIA,

depositata il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato AMADEO per delega dell’Avvocato

CONTINI che ha chiesto l’accoglimento e deposita in udienza nota

spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società contribuente propone ricorso per cassazione, in tre motivi, avverso sentenza della CTR della Lombardia, che – in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia contro la decisione di primo grado che aveva, integralmente annullato cartella di pagamento per complessivi Euro 6.215.780,48 emessa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in sede di liquidazione della dichiarazione irpeg ed irap resa nel (OMISSIS) per l’anno d’imposta (OMISSIS) – ha ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo limitatamente all’importo di Euro 1.144.000,00, quale recupero a tassazione di credito d’imposta dichiarato, ancorchè già precedentemente compensato.

Ricorre per cassazione la società contribuente, con tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’Agenzia. Il ricorrente ha presentato ulteriore memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione di legge, relativamente alla interpretazione data dal giudice di appello delle norme sulla motivazione della cartella di pagamento, ma anche contraddittoria motivazione circa un fatto controverso.

Secondo la ricorrente, la cartella esattoriale sarebbe insufficientemente motivata. Contrariamente alla regola che impone di esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, l’atto contiene solo la menzione delle somme da recuperare, cosi che non è possibile, dalla sua sola lettura, intendere le ragioni per le quali l’Agenzia pretende il pagamento delle somme ingiunte.

Inoltre, sempre con riferimento a tale motivo, la ricorrente ritiene contraddittoria la motivazione resa dal giudice di appello, il quale, da un lato, avrebbe preso atto della insufficiente motivazione della cartella esattoriale, ma poi, per altro verso, avrebbe rigettato il relativo motivo di appello.

Il motivo è infondato.

Quanto alla insufficiente motivazione della cartella esattoriale emessa in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis è orientamento di questa Corte che mentre l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, quello con cui si procede, invece in sede di controllo cartolare del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (Sez. 5^, n. 25329 del 2014), ciò in specie quando la rettifica fatta sulla base della dichiarazione dei redditi, come nel caso presente, non comporti una pretesa ulteriore del Fisco verso il contribuente (Sez. 5^, n. 22402 del 2014), e non richieda una interpretazione della dichiarazione dei redditi o una rielaborazione dei dati esposti (Sez. 5^, N. 9224 del 2011).

Nemmeno si può dire che sul punto la decisione impugnata abbia contraddittoriamente motivato, partendo dalla premessa della insufficiente motivazione per poi concludere nel senso della sufficienza.

Infatti i giudici di appello, fatta, si, la considerazione sulla carente motivazione, ritengono che la contribuente abbia comunque compreso le ragioni che hanno mosso l’Agenzia al recupero delle somme, tanto è vero che ha ritenuto che la società non si è limitata ad eccepire il difetto di motivazione ma è entrata nel merito, mostrando di avere capito le ragioni della pretesa fiscale.

2. – Con il secondo motivo la contribuente denuncia violazione della L. n. 546 del 1992, art. 57. Ma anche omessa motivazione su fatto controverso.

In particolare, secondo la ricorrente, l’Agenzia con l’atto di appello, avrebbe introdotto una domanda nuova, in violazione del divieto di cui all’art. 57 cit.. Il giudice di appello non avrebbe dichiarato d’ufficio, come doveva, l’inammissibilità di tale relativa domanda.

Con la cartella di pagamento, infatti, l’Agenzia negava alla società un credito di imposta di 1.180.947 Euro, indicato nella dichiarazione dei redditi del (OMISSIS), e relativo all’anno (OMISSIS). Con l’atto di appello invece ha precisato che si contestava la somma di 1.053.851 euro del credito risultante dal modello Unico 2003, relativo al periodo di imposta (OMISSIS), che era il frutto di una compensazione effettuata dalla società contribuente in data 1 dicembre 2003.

Il motivo è infondato.

Infatti, ciò che la contribuente ritiene essere una nuova domanda in appello, è in realtà una mera specificazione delle difese già svolte in primo grado. Con le controdeduzioni, infatti l’Agenzia aveva difeso il provvedimento di recupero che negava il diritto al credito di imposta, e con il successivo atto di appello ha specificato che il credito non era dovuto precisamente perchè non poteva operare la compensazione. Il titolo in base al quale l’Agenzia fa valere la sua pretesa (contestazione del credito di imposta) non è mutato, ma solo specificato (il credito di imposta è negato perchè non opera la compensazione). Il titolo non è sostituito con un altro, ma solo specificato nel suo contenuto. Costituisce specificazione della causa petendi e non già mutamento di essa il fatto di addurre la ragione per la quale il titolo del credito, che rimane lo stesso, è fatto valere.

3. – Con il terzo motivo la contribuente fa valere la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Ritiene che non si potesse usare la procedura di cui all’art. 36 bis, in quanto non si trattava di una mera rettifica di dati risultanti dalla dichiarazione stessa. La procedura ex art. 36 bis può infatti essere utilizzata quando si tratta di interpretare i dati della dichiarazione, essendo in tal caso necessario un atto di accertamento.

Secondo la contribuente, infatti, l’Agenzia (ma solo in appello) ha contestato il credito di imposta con riferimento all’intero quadro RN, ossia all’intera dichiarazione.

Il motivo è infondato.

Infatti, la procedura ex art. 36 bis può essere utilizzata quando si tratta di modificare semplicemente i dati risultanti dalla dichiarazione che siano frutto di errore, non quando quei dati vanno interpretati o quando per far valere la sua pretesa l’Agenzia debba ricorrere a dati o ad atti diversi, o debba risolvere questioni giuridiche (Sez. 5^, n. 12762 del 2006; Sez. 5^ n. 14070 del 2011).

Nella fattispecie, come risulta dal motivo di appello, l’Agenzia contesta il credito di imposta, quale frutto della compensazione effettuata dal contribuente, sulla base di un confronto, risultante dalla stessa dichiarazione, tra crediti IVA e Irpeg. Non v’è dunque necessità di un distinto atto di accertamento, in quanto la pretesa dell’Agenzia nasce dai dati esposti dallo stesso contribuente, che vengono solamente contestati.

Il ricorso va pertanto rigettato, ma le spese, data la complessità della questione, possono compensarsi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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