Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19841 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19841 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 1322-2014 proposto da:
TRIPICCHIO

PANTALEO,

AITA

FRANCA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo
studio

dell’avvocato

GIOVANNI

PASQUALE

MOSCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIO TARSITANO;
– ricorrenti contro

GIGLIO FERNANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PO 43, presso lo studio dell’avvocato CESARE MASSIMO
BIANCA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO
SIRENA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1128/2013 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 01/08/2013;

Data pubblicazione: 26/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/02/2018 dal Consigliere GUIDO

FEDERICO.

Fatto
Tripicchio Pantaleo ed Aita Franca propongono ricorso per cassazione,
articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 1128/2013 della Corte
d’Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza di primo grado, ha
dichiarato che il confine tra i fondi di Giglio Fernando da un parte, e
Tripicchio Pantaleo e Aita Franca dall’altra, era quello indicato nella

relazione del ctu depositata il 4.4.2003 e che esso corrispondeva a quello
tracciato dal ctu con i picchetti di colore rosso, indicato nell’allegato
grafico ai punti 1,2,3,4,5,6,7.
Giglio Fernando resiste con controricorso.
I ricorrenti hanno altresí depositato memorie ex art. 380 bis cpc.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e
falsa applicazione dell’art. 950 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) cpc, e
dell’art. 194 cpc, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fato decisivo per il giudizio in riferimento all’art.
360 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare tutti gli
elementi emersi dall’istruttoria.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 950 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) cpc, e l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio in riferimento all’art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale
omesso di rilevare che il Ctu si era limitato all’accertamento della linea
di confine catastale, ma non aveva indicato l’esatta estensione dei fondi.
I motivi, che, in quanto strettamente connessi, vanno unitariamente
esaminati, sono inammissibili in quanto si risolvono nella richiesta di una
rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito e
nella sollecitazione ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie,
inammissibile in questa sede, spettando al giudice di merito il compito di
1

individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e
scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è
assegnato alla prova (ex plurimis Cass. n.6064/08).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con adeguato apprezzamento di

merito, logicamente argomentato, ha accertato che non risultava provata
l’esistenza di un accordo tra le parti in ordine alla determinazione del
confine e che, sulla base delle acquisizioni istruttorie, non risultavano
elementi obiettivi, certi ed attendibili ai fini della esatta determinazione
del confine.
La Corte ha altresí ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni assunte
direttamente dal ctu, rilevando che esse erano state acquisite in
violazione del principio del contraddittorio ed erano pertanto prive di
qualsiasi valore probatorio, anche indiziario (Cass. 1020/2006).
La Corte ha dunque ritenuto di dover fare ricorso, in assenza di una certa
prova del confine, al criterio sussidiario delle risultanze catastali.
Tale statuizione è conforme a diritto.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte infatti, in tema di
regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario
costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in
caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche
nell’ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti
alla loro attendibilità) risultino, secondo l’incensurabile apprezzamento
svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del
confine.
Il ricorso va dunque respinto e le spese regolate secondo soccombenza si
liquidano come da dispositivo.

2

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in
complessivi 2.700,00 €, di cui 200,00 € per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese
generali, in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 16 febbrario 2018
Il Presidente
iv.,c e

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

26 LUG. 2018

P.Q.M.

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