Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19841 del 22/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 22/09/2020), n.19841
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7984-2020 proposto da:
C.P., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO, in persona
del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Fortunato, Biagio
Matera;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 524/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/09/2020 dal Presidente LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO
che:
il Relatore designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO, per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto il ricorso è stato notificato il 12/11/2019 e non depositato nel termine di legge, come da certificazione della cancelleria in atti;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020