Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19841 del 20/09/2010
Cassazione civile sez. lav., 20/09/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 20/09/2010), n.19841
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11477/2009 proposto da:
C.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RAFFAELE CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato GIANSANTE
Roberto, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO INTERNO, MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 12686/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 19/05/2008 R.G.N. 14450/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
26/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l’avvocato GIANSANTE ROBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 19.5.2008 n. 12686, questa Corte di Cassazione decideva in merito al ricorso proposto da C.A. avverso sentenza della Corte di Appello di Roma depositata il 3.6.2005. Si tratta della corresponsione della pensione di inabilità, che è stata fatta decorrere dal 1.12.2002, mentre il ricorrente sosteneva che un esame diagnostico significativo doveva essere letto conformemente agli “standards americani”, e quindi come redatto in data diversa.
2. Osservava al riguardo questa Corte che il ricorso appariva generico e che detti standards non appartenevano al notorio e non erano noti alla Corte stessa.
3. Ha proposto ricorso per revocazione C.A., deducendo che la data dell’esame spirometrico doveva leggersi “12 aprile 2002” e tale errore di fatto ha inficiato la sentenza della Corte di Cassazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato e va rigettato. Come è noto, la revocazione contro sentenze della Corte di Cassazione può essere sperimentata quando la Corte è incorsa in un errore di fatto, vale a dire quando ha supposto la verità di un fatto incontestabilmente escluso o, viceversa, ha dato per insussistente un fatto incontestabilmente vero. Il tutto deve risultare dagli atti esaminabili dalla Corte e non deve avere formato oggetto di discussione tra le parti e di decisione espressa.
5. Nella specie, il fatto del quale si afferma la verità (recare l’esame diagnostico la data del 12 aprile anzichè del 4 dicembre, in ragione dei diversi sistemi di indicazione della data in lingua italiana ed in lingua inglese) ha formato oggetto di esame da parte della Corte di Appello e di ricorso per Cassazione, e sul punto la Corte di Cassazione ha espressamente deciso nel senso di ritenere il ricorso insufficiente per genericità e per il richiamo agli standards americani, non conosciuti dall’ufficio e non appartenenti al fatto notorio.
6. Difetta quindi un presupposto fondamentale per il ricorso per revocazione, in quanto si versa in una questione di fatto espressamente decisa. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese del giudizio di legittimità non sono ripetibili.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010