Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19841 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/10/2016), n.19841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18071-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 58/2010 della COMM.TRIB.REG. della SICILIA,

depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la tassazione della sentenza della CTR della Sicilia (n. 58/29/10 dep. il 10 maggio 2010), che in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento (per Irpef, anno (OMISSIS)), intestato a C.G., per plusvalenza non dichiarata da cessione di azienda, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello proposto da Giovanni C. e dalla di lui curatrice P.A.. In particolare la CTR, risultando dagli atti lo stato di inabilitazione di C.G. e l’autorizzazione del giudice tutelare alla curatrice, P.A., a stipulare in sostituzione del C. (venditore) la cessione dell’azienda (avvenuta con scrittura privata registrata il (OMISSIS)); configurandosi pertanto “un’ipotesi di legittimazione processuale congiunta o complessa, da cui deriva la complessità del procedimento di notificazione, che si perfeziona solo quando l’atto sia notificato tanto al soggetto parzialmente capace quanto al curatore” ha statuito che non essendo stato l’atto” notificato anche al curatore, si verifica la giuridica inesistenza della notifica e non la mera nullità della stessa, con la conseguenza della sua insanabilità”.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per non avere la CTR considerato che la l’avviso di accertamento era stata notificato sia al C. personalmente sia alla P., nella qualità di curatrice, ed entrambi ritirati dalla P..

2. Col secondo motivo del ricorso, si deduce violazione di legge (art. 156 c.p.c., comma 3 applicabile D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60), per avere la CTR ritenuto che la mancata notifica al curatore dell’incapace determina la inesistenza insanabile della notifica effettuata al solo inabilitato.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

Questa Corte ha affermato che per la notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie; con la conseguenza che la proposizione del ricorso produce l’effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c. (Cass. 15554/09; sull’effetto sanante della notifica della proposizione del ricorso: cfr. Cass. n. 8374 del 24/04/2015; n. 2272 del 31/01/2011).

Non rileva, nel caso in esame, accertare se sussista inesistenza o nullità della notificazione (sulla distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione, basata sull’elemento discriminante della consegna o deposito a persona od in un luogo aventi un riferimento con il destinatario, ex plurimis: Cass. n. 28285 del 2013; n. 10464 del 2011; n. 19985 del 2008). L’irrilevanza discende dal fatto, pacifico in causa, che sia l’inabilitato sia la curatrice non solo hanno ricevuto piena conoscenza degli avvisi depositati (avendone la P. ritirato copia), ma hanno anche proposto ricorso, che la CTP ha rigettato. In tema di atti d’imposizione tributaria, infatti, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente (cfr. Cass. n. 8374 del 2015).

4. il ricorso va conclusivamente accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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