Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19840 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, (ud. 08/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5358/2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI JANARI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIORGIO SAGUATO;

– ricorrente

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FOLCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1185/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/02/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 24.9.2014, la Corte d’Appello di Genova, riformando la sentenza del Tribunale di Genova e decidendo sulla domanda di accertamento dei confini proposta da P.G., accertava che il confine corrispondeva al muro esistente tra i fondi delle parti, con piovente pendente verso il confine del B..

Accertava, inoltre, che il muro di confine era di esclusiva proprietà del B..

La corte territoriale escludeva, in primo luogo, la presunzione di comunione prevista dall’art. 897 c.c., che postula l’interposizione del fosso, nel senso che i confini del fosso devono estendersi, rispettivamente, fino all’una ed all’atra riva del fosso. Detta presunzione non opera, invece, ove il confine sia controverso, sicchè essa non può essere invocata per regolare il confine secondo l’andamento del fosso.

Il confine veniva accertato facendo riferimento alla scrittura privata del 27.5.2004, con relativa planimetria sottoscritta dalle parti e dai proprietari dei fondi confinanti, estranei al presente giudizio, con la quale veniva accertata la distanza esistente tra il fabbricato del convenuto e quello dell’attrice e veniva data rappresentazione grafica del muro, indicato come “muro di confine”. Detto muro, avendo il piovente rivolto verso la proprietà del B., si presumeva di proprietà del convenuto ai sensi dell’art. 881 c.c. e corrispondeva anche al confine catastale, come risultante dalla CTU, oltre ad essere conforme ai titoli di proprietà delle parti.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso P.G. sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso B.G. che, in prossimità dell’udienza, ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale errato nell’attribuire valenza decisiva ai fini della determinazione del confine alla scrittura privata 27.5.2004, con allegata planimetria sottoscritta dalle parti e dai proprietari dei fondi confinanti, estranei al presente giudizio, riportante il muro di confine, in quanto detto accordo non sarebbe finalizzato a determinare il confine ma a constatare lo stato di fatto dell’immobile da demolire. Avrebbe, pertanto, errato la corte territoriale ad interpretare la volontà delle parti e la circostanza che la planimetria fosse stata sottoscritta da soggetti estranei al giudizio di regolamento dei confini.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso difetta, in primo luogo, di specificità, in quanto si limita a contestare l’interpretazione della scrittura privata del 27.5.2004, alla quale era allegata una planimetria sottoscritta dalle parti e dai proprietari dei fondi confinanti con l’indicazione del “muro di confine”, senza trascrivere nemmeno in modo sintetico il testo contrattuale, sì da consentire a questa Corte di rilevare la violazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati, in violazione dell’art. 366 c.p.c..

Sotto altro profilo, la ricorrente propone in modo apodittico ed avulso dal testo contrattuale una diversa interpretazione dell’accordo del 27.5.2004, mentre, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg.. Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, ma, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006; conf. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 e Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014).

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, individuati nel contenuto nell’atto di proprietà del terreno della ricorrente, nella erroneità del confine rappresentato dal muro che la ricorrente asserisce essere di proprietà esclusiva del B., nell’erronea interpretazione della scrittura ricognitiva.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non censura l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, da interpretare, alla luce dell’orientamento di questa Corte come omessa motivazione, ma, in modo scarsamente intellegibile, richiama confusamente gli atti di causa, di cui propone una diversa lettura non consentita in sede di legittimità.

La corte territoriale, muovendo dall’esclusione della presunzione di comunione prevista dall’art. 897 c.c., in quanto il confine era controverso, faceva riferimento alla scrittura privata del 27.5.2004, con relativa planimetria sottoscritta dalle parti e dai proprietari dei fondi confinanti, con la quale veniva accertata la distanza esistente tra il fabbricato del convenuto e quello dell’attrice. Con accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, accertava che il piovente era rivolto verso la proprietà del B., presumendone la proprietà ai sensi dell’art. 881 c.c.. Inoltre, il giudice d’appello verificava che la posizione del muro rappresentato nella planimetria allegata all’accordo del 27.5.2004 corrispondeva anche al confine catastale, come risultante dalla CTU, ed era conforme ai titoli di proprietà delle parti.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per spese ed Euro 5500,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15/0, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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