Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19840 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 20/09/2010), n.19840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MONDIALPOL SERVICE S.P.A., (gia’ Mondialpol Service S.r.l.) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio

dell’avvocato PAPARAZZO ETTORE, che lo rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.L., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FURFARI GIOVANNI, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.M.D., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 213/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/03/2006 r.g.n. 1417/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato PAPARAZZO ETTORE;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 30.9.2003, il Tribunale di Milano respingeva la domanda degli attori indicati in epigrafe, intesa al riconoscimento del giorno 16 agosto quale festivita’ infrasettimanale. Proponevano appello gli attori. Si costituiva per resistere la Mondialpol Service srl., datrice di lavoro. La Corte di Appello di Milano riformava la sentenza di primo grado ed accoglieva le domande attrici. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– la pretesa attorea e’ basata sull’art. 12 del contratto integrativo provinciale del 1972, confermato nel 1983, il quale include il 16 agosto tra le dette festivita’;

– il successivo CCNL del 1994 non prevede il 16 agosto come festivita’;

– l’aggiunta del 16 agosto tra le festivita’ limitatamente alla provincia di Milano non costituisce disposizione in contrasto col CCNL, ma una previsione integrativa e migliorativa, tanto e’ vero che le parti l’hanno mantenuta nel 1983, quando il contratto nazionale del 1973 era in vigore;

– non ha rilevanza ratione temporis il successivo contratto aziendale 18.11.2002, siccome successivo ai fatti di causa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione la Mondialpol Service spa (gia’ srl.) deducendo tre motivi. Resistono con controricorso B. A. + 13; altri lavoratori sono rimasti intimati. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2070 c.c., dell’art. 39 Cost., dell’art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5, nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello non si e’ posta il problema dei rapporti tra contratto nazionale e contratto provinciale, omettendo di rilevare che la disposizione del contratto provinciale e’ in contrasto col contratto nazionale. Manca una adesione della Mondialpol al contratto provinciale e non vi e’ prova dell’iscrizione degli attori ai sindacati stipulanti.

4. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 128 del CCNL 1973, dell’art. 145 del CCNL 18.3.1983, dell’art. 2070 c.c., dell’art. 39 Cost., dell’art. 1362 c.c. e segg., nonche’ vizio di motivazione: il contratto provinciale non puo’ essere in contrasto col contratto nazionale e non puo’ valere oltre la sua scadenza. Di piu’, il contratto integrativo provinciale del 1983 non poteva neppure essere stipulato. Segue la trascrizione delle fonti contrattuali.

5. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione degli artt. 2069, 2071, 2077 c.c. e vizio di motivazione, per non essere stato adeguatamente valutato il problema dei rapporti tra le diverse fonti contrattuali.

6. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati.

7. Preme preliminarmente evidenziare che la Mondialpol, nel dedurre la mancata prova dell’adesione delle parti alle associazioni sindacali stipulanti, sostiene di avere regolato i singoli rapporti coi lavoratori sulla base dei contratti nazionali e di quelli aziendali. Ma al riguardo e’ agevole osservare che se per facta concludentia il datore di lavoro – pur non iscritto all’associazione di categoria – recepisce le normativa di diritto comune, non sembra poter tenere conto della normativa nazionale e di quella integrativa aziendale, saltando la contrattazione integrativa provinciale, la quale costituisce una sorta di integrazione della normativa nazionale. In altri termini, o si presta adesione al sistema contrattuale di diritto comune stipulato dalle associazioni sindacali cosi’ come attualmente operanti, ovvero si instaura un diverso sistema di rapporti col personale, sistema che non e’ stato neppure adombrato.

8. Il problema che si pone e’ quello della corretta interpretazione del contratto provinciale in rapporto al CCNL. Tale problema e’ stato correttamente risolto dalla Corte di Appello, sulla scorta del principio della prevalenza della clausola di miglior favore per il lavoratore. Se in una data realta’ economica il 16 agosto e’ tradizionalmente considerato non lavorativo, il contratto provinciale che recepisce tale indicazione non puo’ considerarsi in contrasto col CCNL, ma per l’appunto una disciplina integrativa che tiene conto della realta’ locale. Non sono ravvisabili nella motivazione adottata dalla Corte di Appello in punto di interpretazione del contratto integrativo vizi o lacune logiche, onde il ricorso va rigettato.

9. La complessita’ delle questioni trattate consiglia una compensazione delle spese del grado di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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