Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19840 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16807/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 112/4/09, depositata il 14 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 giugno 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Liguria che, confermando la sentenza della CTP di Savona, aveva ritenuto parzialmente infondata la pretesa erariale per Iva, Irpef e Irap per l’anno 2002, avanzata dall’Ufficio nei confronti di T.G., imprenditore edile, escludendo dai maggiori ricavi accertati in esito alle indagini bancarie i prelevamenti che, tenuto conto del principio di capacità contributiva, dovevano essere riconosciuti come costi;

– l’Ufficio denuncia, con due motivi, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 per aver la CTR ritenuto, in via presuntiva e non in forza di prove specifiche, che i prelevamenti di limitato importo (inferiore al milione di Lire) non costituissero utili, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione in relazione ai criteri di determinazione della soglia di valore (un milione di Lire) individuata per escludere la rilevanza dei prelevamenti ai fini della ricostruzione del reddito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– i motivi, da esaminare unitariamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei termini che seguono;

– la sentenza, invero, non accenna ad un parametro quantitativo rispetto ai prelevamenti esclusi, ma si limita ad affermare, dopo aver ripercorso gli enunciati di cui alla sentenza n. 225 del 2005 Corte Cost., “che le argomentazioni formulate dalle parti… nulla di nuovo apportano alle tesi dei giudici di prime cure che per le ragioni sopra esposte devono essere integralmente confermate”;

– l’indicato contenuto è comunque ricavabile dal testo della decisione della CTP – riprodotto nel ricorso dall’Agenzia – che espressamente stabilisce che si deve “ragionevolmente escludere dai prelevamenti assunti a ricavi, quelli di modesto importo, inferiori al milione di lire, di cui il contribuente non è in grado di fornire il preciso rendiconto, e presumibilmente attribuibili a spese di carattere familiare o personale, e di ricomprendervi invece quelli di importo superiore al milione, per i quali il contribuente ha l’onere di individuare il beneficiario o la ragione di spesa”;

– nel merito, va poi rilevato che “il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici”, non potendosi condividere la dicotomia tra prova presuntiva e prova specifica suggerita dall’Agenzia, potendo anche la prima essere specifica, salva solo la necessità, in tale evenienza, di una “attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. n. 25502 del 2011 e, da ultimo, Cass. n. 11102 del 2017);

– su tale ultimo profilo la motivazione si rivela carente, non essendo indicata alcuna circostanza od elemento idoneo – neppure, ad esempio, con riguardo al tenore di vita del ricorrente, alla situazione familiare dello stesso, alla frequenza e reiterazione dei prelievi considerati – a sorreggere il ragionamento e le conclusioni raggiunte sia in ordine alla tipologia di spese sia con riguardo al criterio per la determinazione della soglia di prelievi (e correlati costi non inerenti all’attività d’impresa) rilevanti;

– il ricorso, pertanto, va accolto con cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese di questo grado, alla CTR competente in diversa composizione perchè provveda all’ulteriore giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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