Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19840 del 05/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/10/2016), n.19840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3810-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 154/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 154/34/2009 dep. il 15/12/209, che, in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 1999 e di successiva cartella di pagamento, derivanti da plusvalenza per presunto maggior reddito da vendita di terreno edificabile, dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della CTP (che aveva accolto il ricorso della contribuente, C.M.). Ciò per irregolarità della notifica (in mancanza di costituzione in giudizio della C.): a) sia perchè effettuata presso il dott. C.G., in (OMISSIS), recapito al quale il destinatario è risultato sconosciuto, mentre la ricorrente aveva eletto domicilio presso lo studio dell’Avv. Francesco Gemmato in Roma, Via Germanico 84, sin dal ricorso introduttivo; b) sia per la rilevata insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 17, per la notifica presso la segreteria della commissione tributaria, in mancanza di ulteriori tentativi di notifica presso il domicilio fiscale eletto dalla contribuente.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR ritenuto insussistenti i presupposti per la notifica presso la segreteria della commissione tributaria, D.Lgs. n. 456 del 1992, ex art. 17, avendo la contribuente indicato nell’atto introduttivo del giudizio una elezione di domicilio contraddittoria e ambigua.

2. Il motivo non ha pregio e va respinto.

3. La notifica D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17, ha natura residuale, per cui vi si può fare ricorso solo in caso di assoluta inidoneità delle indicazioni fornite dal contribuente, nel caso di specie insussistente. Va sul punto ribadito il principio secondo il quale in tema di impugnazioni nel processo tributario, è inammissibile l’appello la cui notifica sia stata eseguita ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 3, anzichè secondo quanto previsto dall’art. 330 cod. proc. civ., in quanto il mero deposito dell’atto presso la segreteria del giudice ove deve essere effettuata l’impugnazione non integra il requisito del “concreto collegamento con il destinatario della notifica”, trattandosi di luogo presso il quale il giudizio non è stato ancora instaurato, sicchè non è possibile la sanatoria o la rinnovazione ai sensi degli artt. 291 e 350 cod. proc. civ. (Cass. n. 11252 del 29/05/2015).

Nella fattispecie in esame l’Agenzia delle entrate ha notificato l’appello solo presso il dott. C.G., domiciliatario, risultato sconosciuto all’indirizzo, e non ha provato di avere tentato la notifica anche all’Avv. Gemmato, cui la C. aveva conferito la procura nel ricorso avverso l’accertamento o all’avv. Vincenzo Giuliano, procuratore domiciliatario (ovvero a mani proprie della parte, come previsto dal cit. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1).

Non ricorrono pertanto gli estremi della assoluta incertezza che consente la notifica dell’appello direttamente presso la segreteria della commissione tributaria, che si applica nei casi, espressamente menzionati, di originaria carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dal contribuente che renda in concreto impossibile procedere alla notificazione (cfr. Cass n 5749 del 23/03/2016).

4. Col secondo motivo si denunzia error in procedendo, avendo la CTR dichiarato la nullità (e non l’inesistenza) della notifica, per cui avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione.

Anche questo motivo è infondato.

A norma dell’art. 330 c.p.c. (applicabile al processo tributario in virtù del richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 comma 2 e art. 49, con conseguente attivazione del procedimento notificatorio di cui all’art. 143 c.p.c.), la notifica presso la segreteria della commissione tributaria, in assenza delle condizioni previste, in via residuale, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in caso di mancato reperimento del destinatario presso l’indirizzo da questi indicato, è inammissibile (e non solo nulla), in quanto avvenuta in luogo privo di astratto collegamento con il destinatario, sicchè non ne è possibile la sanatoria o la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11252/2015 cit.).

La sentenza della CTR pertanto, ha qualificato quale ipotesi di nullità, e non di inesistenza, la notifica presso la segreteria della commissione tributaria nel caso de quo (che integra invece un’ipotesi di irregolare notificazione dell’appello, che non consente il ricorso alla regola residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17), erroneamente ritenendo che (solo) la mancata costituzione dell’intimata, non sanando il vizio, abbia determinato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio. Ma, nonostante questa erronea motivazione in diritto, il dispositivo è conforme a diritto, per cui può essere in parte qua corretta, ex art. 384 c.p.c., u.c., in ragione della funzione nomofilattica della Corte, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, anche in presenza di un error in procedendo (cfr. Cass n 23989 del 11/11/2014).

5. Il ricorso deve essere conclusivamente rigettato. Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA