Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1984 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona, del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 21/05/07, depositata il 21/06/2007;

udito la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. VERNANDO LUPI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello di V.D. nei confronti di Agenzia delle Entrate di Viterbo annullando un avviso di accertamento per IVA e Irpef 1998. Ha motivato la decisione ritenendo che il solo dato del consumo di energia elettrica fosse presunzione inidonea a fondare l’accertamento tenuto conto della invalidita’ documentata della V..

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si e’ costituita;

Con il primo e quarto motivo, che si esaminano congiuntamente perche’ connessi, la ricorrente censura la logicita’ e la sufficienza della motivazione dell’accertamento di fatto per non avere tenuto conto che per l’attivita’ di parrucchiera il consumo di energia elettrica e’ indice significativo del numero di prestazioni, e che, inoltre, erano stati indicati altri elementi presuntivi quali la fatturazione solo delle attivita’ meno costose, mentre quelle piu’ costose erano sporadiche, e il notevole costo di beni strumentali.

I motivi sembrano fondati in quanto gia’ il consumo di energia elettrica, assai rilevante nell’attivita’ di parrucchiera ed in mancanza di altra giustificazione della contribuente, e’ indice significativo di maggiore attivita’ rispetto a quella denunciata, mentre la sentenza impugnata non ha del tutto motivato sugli altri due significativi indizi sopra indicati.

Gli altri due motivi sono assorbiti”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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