Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1984 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18991-2015 proposto da:

N.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 45,

presso lo studio dell’Avvocato VALENTINA SESSA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato LILIA LUCIA PETRACHI, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3178/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

10/12/2014, depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato CPANNOLO EMANUELA, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 3178/2014 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto, per difetto del requisito sanitario, la domanda dell’odierno ricorrente intesa all’accertamento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 e, in subordine, del diritto all’assegno di assistenza di cui all’art. 13 L. cit., prestazione revocatagli in esito a revisione.

La statuizione di conferma è stata adottata in dichiarata adesione agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio rinnovata in secondo grado che aveva accertato che le patologie dalle quali era affetto il periziato incidevano sulla capacità di lavoro in misura pari al 67%, conclusioni ribadite in sede di chiarimenti sollecitati all’ausiliare dai rilievi contro peritali formulati dalla parte privata.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso N.R. sulla base di un unico motivo. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il Consigliere relatore ha ritenuto che i motivi di ricorso non erano articolati con modalità idonee alla valida censura della decisione. Il Collegio condivide la proposta del relatore, non inficiata dalle deduzioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria depositata. In particolare è destituita di fondamento la eccezione di tardività del controricorso formulata in memoria. Al tal fine si evidenzia che la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata nei confronti della parte controricorrente in data 16 giugno 2015 e che la richiesta di notifica del controricorso è stata effettuata in data 21 luglio 2015 e quindi nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso come prescritto dall’art. 370 c.p.c., comma 1.

Con unico articolato motivo parte ricorrente ha dedotto omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Ha censurato la decisione per avere condiviso gli esiti della relazione peritale di secondo grado omettendo l’esame della analitica documentazione versata e delle specifiche doglianze svolte con la consulenza tecnica di parte. In particolare si è doluta della mancata valutazione, quale infermità concorrente, della patologia gastrica la quale avrebbe portato la valutazione della incidenza complessiva sulla capacità di lavoro ad una riduzione pari al 79%.

Il motivo, come eccepito dall’INPS, risulta inammissibile in quanto non sorretto dall’autosufficiente riferimento agli atti ed ai documenti di causa.

In primo luogo è omessa del tutto la trascrizione dei pertinenti brani della consulenza tecnica d’ufficio, condivisa dal giudice di appello, oggetto di censura.

A tale stregua parte ricorrente non consente la individuazione dell’errore ascritto al consulente d’ufficio e, prima ancora, la verifica del percorso logico – scientifico seguito da questi nel pervenire alla contestata valutazione della percentuale di riduzione della generica capacità di lavoro quale affermata in sentenza, percentuale espressamente ritenuta esente da errori dal giudice di appello.

Occorre ancora considerare che il motivo in esame non è articolato con modalità conformi all’insegnamento di questa Corte secondo il quale, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. tra le altre, Cass. n. 8569 del 2013). Parte ricorrente si è sottratta agli oneri prescritti omettendo di offrire dati idonei al reperimento degli atti e documenti di causa posti alla base delle censure alla valutazione peritale.

La denunzia del vizio di motivazione, infine, non è coerente alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. A riguardo le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. (Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014).

In particolare è stato precisato che il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fitto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

Premesso, quindi, che alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non possono trovare ingresso censure attinenti alla insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si rileva che l’odierna ricorrente non ha individuato il fatto storico, avente carattere di decisività, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti cd il cui esame è stato omesso dal giudice di appello. Tale non potrebbe essere rappresentato dall’assunto della erronea valutazione della incidenza delle singole infermità sul complesso patologico, quali in particolare la patologia osteoarticolare e quella gastrica, sofferto dalla periziata, considerazione che esprime un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione peritale, in quanto tale sottratto al sindacato di legittimità (ex plurimis, Cass. ord n. 1652 del 2012).

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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