Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19839 del 28/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19839 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 16983-2011 proposto da:
C APOCEFALO SPARTICO CPCSRT54C16E249M, quale
procuratore speciale di Parente Pasqualina, elettivamente domiciliato in
ROMA, P.ZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato
ORSOMARSO FRANCESCO, rappresentato e difeso da se stesso
giusta procura per atto Notaio Sangiuolo del 18/04/1990, rep. n.
12713 allegata in atti;

– ricorrente contro
COMUNE DI CERRETO SANNITA 81000090621, in persona del
Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio
dell’avvocato ELIO BELLINO PANZA, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 28/08/2013

dall’avvocato PICA ANGELO giusta procura a margine del
controricorso;
– controlicorrente –

avverso la sentenza n. 4338/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato Capocefalo Spartaco difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Pica Angelo difensore del controricorrente che si
riporta ai motivi;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Con citazione notificata il 12 dicembre 1999 il Comune di Cerreto
Sannita propose opposizione avvero il decreto ingiuntivo con il quale,
a istanza di Spartico Capocefalo, procuratore speciale di Pasqualina
Parente, il Tribunale di Benevento aveva ordinato all’Ente di pagare,
in favore dell’ingiungente, la somma di lire 103.078.180, a titolo di
contributi ex legge n. 219 del 1981.

Ric. 2011 n. 16983 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

NAPOLI del 26/11/2010, depositata 11 29/12/2010;

Dedusse l’opponente l’infondatezza della pretesa creditoria per
mancanza dei presupposti di legge.
Resistette l’opposto.
Con sentenza del n. 72 del 2004 il giudice adito accolse l’opposizione,
revocando, per l’effetto, il provvedimento monitorio.

data 29 dicembre 2010, lo ha respinto.

2 Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Spartico
Capocefalo, nella qualità, formulando un solo motivo.
Resiste con controricorso il Comune di Cerreto Sannita.

3 H ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
rigettato.
Queste le ragioni.

4 Con l’unico motivo di ricorso l’impugnante lamenta violazione degli
artt. 2697 cod. civ. e 15 legge n. 219 del 1981, nonché vizi
motivazionali.
Secondo l’esponente la Corte territoriale, ritenendo indimostrato
l’espletamento degli adempimenti ai quali l’art. 15 della legge 14
maggio 1981, n. 219 subordina l’erogazione effettiva del contributo,
sarebbe incorsa in errore. In particolare non avrebbe il decidente
considerato che Pasqualina Parente aveva dato inizio ai lavori,
provvedendo al prescritto deposito del progetto presso il Genio Civile
di Benevento nonché presso lo stesso Comune di Cerreto. Sostiene
quindi che non poteva essere negata alla richiedente l’erogazione,

Ric. 2011 n. 16983 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-3-

Proposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello di Napoli, in

quanto meno, di una somma pari al 25% dell’importo
complessivamente assegnato.
5 Le proposte censure sono, per certi aspetti inammissibili, per altri
infondate.
Valga al riguardo considerare che il giudice di merito ha motivato la

adottata rilevando che, in base al disposto dell’art. 15 della legge n. 219
del 1981, l’erogazione dei contributi in conto capitale per ricostruzione
e riparazione di immobili danneggiati dal sisma, doveva aver luogo, a)
in ragione del 25 per cento dell’importo concesso, all’inizio dei lavori,
certificato dal sindaco; b) in ragione dell’ulteriore 60 per cento, in base
a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal
proprietario, dal direttore dei lavori e dall’impresa, da presentarsi
all’azienda di credito; c) in ragione del residuo 15 per cento, dopo
l’ultimazione dei lavori e l’accertamento della regolare esecuzione degli
stessi a cura del comune.
Poste tali premesse, ha rilevato il decidente che, nella fattispecie,
Pasqualina Parente non aveva mai dato la prova né di avere iniziato i
lavori né di avere presentato la documentazione relativa agli stati di
avanzamento.
6 A fronte di tale percorso argomentativo, va anzitutto rilevato che la
ricorrente, malgrado l’astratta evocazione di un vizio di violazione di
legge, deduce, in realtà, solo un preteso malgoverno del materiale
probatorio acquisito, e cioè l’erronea ricognizione della fattispecie
concreta, a mezzo delle risultanze di causa, ricognizione che è esterna
all’ermeneutica normativa, attenendo piuttosto alle valutazioni proprie
del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità, solo sotto
l’aspetto del vizio motivazionale.

Ric. 2011 n. 16983 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-4-

scelta decisoria

7 Peraltro l’iter argomentativo della decisione impugnata non presenta
alcuna frattura o lacuna né alcun contrasto disarticolante con il
contesto fattuale di riferimento. Valga al riguardo considerare che
l’allegata produzione di documentazione dimostrativa dell’avvenuto
deposito del progetto presso gli uffici del Genio Civile di Benevento e

rilievo in ordine alla compiuta osservanza del disposto del’art. 366, n.
6, cod. proc. civ. — è all’evidenza inidonea a soddisfare la prova
dell’avvenuto inizio dei lavori, certificato dal sindaco, unico
presupposto richiesto dall’art. 15 della legge n. 219 del 1980 per
l’erogazione del 25 per cento dell’importo assegnato. Né è senza rilievo
che l’impugnante abbia in questa sede ammesso che gli stati di
avanzamento ai quali era subordinata l’erogazione del residuo — pur
originariamente richiesto in via monitoria — giammai avrebbero potuto
essere prodotti, essendo stati i lavori comunque sospesi”.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione,
che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella
memoria di parte ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna dell’impug-nante al pagamento delle spese di
giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.500,00 (di cui euro
200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 luglio
2013.

Depositato in Car.celerin

presso lo stesso Comune di Cerreto — anche a prescindere da ogni

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