Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19839 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19839 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

ORDINANZA

sul ricorso 5020/2014 proposto da:
SOLDANI GIANFRANCO, nella qualità di erede di RONCARI MARIA
ANTONIETTA, e E.P.S. DI FIGINI ENRICA & C. S.N.C.
rappresentati e difesi in forza di procura speciale rilasciata a
margine del ricorso dall’avvocato Antonella De Peri,
elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli 47, presso lo
studio dell’avvocato Pio Corti;
– ricorrenti contro

INIZIATIVA GAVIRATESE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di
procura speciale rilasciata a margine del controricorso dagli
avvocati Marco Giovanni Villani e Ernesto Aliberti, elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Marianna
Dionigi, 29;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 26/07/2018

nonchè contro
COMUNE DI GAVIRATE, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso in forza della deliberazione di giunta
comunale n. 17 del 13/3/2014 e procura a margine del
controricorso dagli avvocati Massimo Berton e Andrea Manzi,

Roma, Via Federico Confalonieri n. 5;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4099/2013 della Corte d’appello di Milano,
depositata il 12 novembre 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
5 febbraio 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso;
vista la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi
dell’articolo 380 Bis 1 c.p.c.

Ritenuto che con atto di citazione notificato in data 20
novembre 2002 la E.P.S. di Figini Enrica & C. s.n.c. e Maria
Antonietta Roncari convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Varese, la Iniziativa Gaviratese s.p.a. – già il Mattone s.p.a. affinché, ottenuta pronuncia di accertamento dell’esatto confine
tra i terreni di loro proprietà e quelli della convenuta,
catastalmente identificati ai numeri di mappale 6092, 6094 e
6095 e 6093 del foglio 11 del N.C.T. del Comune di Gavirate
(come da frazionamento n. 974 approvato dall’Ufficio tecnico di
Varese in data 5.04.1996), fosse disposta l’apposizione dei
relativi termini con contestuale condanna della convenuta alla
rimozione delle opere sconfinanti, nonché al risarcimento del
danno conseguente allo sconfinamento;
che la Iniziativa Gaviratese s.p.a., costituitasi in giudizio,
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo
che proprietario dei terreni in questione fosse il Comune di
-2-

elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in

Gavirate, ai sensi dell’art. 7 della concessione di lottizzazione
sottoscritta in data 24 maggio 1999, di cui chiedeva la chiamata
in causa ex art. 269 c.p.c. Chiedeva comunque il rigetto nel
merito delle domande;
che, chiamato in causa, il Comune di Gavirate contestava di

chiedendo il rigetto delle domande formulate;
che,

all’esito

dell’istruttoria,

espletate

due

diverse

consulenzé tecniche d’ufficio, il Tribunale di Varese accértava che
il confine tra i fondi di proprietà delle attrici E.P.S. di Figini Enrica
& C. s.n.c. e Maria Antonietta Roncari e i limitrofi fondi di
proprietà del Comune di Gavirate identificati ai numeri di
mappale 6092, 6094 e 6095 e 6093 del foglio 11 del N.C.T. del
Comune di Gavirate (come da frazionamento n. 974 approvato
dall’Ufficio tecnico di Varese in data 5.04.1996), era conforme ai
dati contenuti nel libretto delle misurazioni elaborato dal geom.
Vignoli, come graficamente rappresentato dall’elaborato grafico
allegato sub. 7 alla relazione tecnica redatta dall’Ing. Brignoli in
corso di causa depositata in data 14 marzo 2005 e riportato in
copia in parte motiva, al cui originale integralmente si rimandava,
e coincidente con il cordolo esterno del marciapiede a lato ovest
della strada. Disponeva, inoltre, l’apposizione dei confini ai sensi
dell’art. 951 c.c. a spese comuni tra i comproprietari,
compensando integralmente tra le parti le spese di lite e di
consulenza;
che avverso tale pronuncia proponevano appello la E.P.S. dì
Figini Enrica & C. s.n.c. e Maria Antonietta Roncari chiedendo
che, in totale riforma della decisione impugnata, la Corte
d’appello di Milano dichiarasse che il confine tra i fondi era quello
risultante dagli atti di compravendita, dal frazionamento,

essere proprietario dei terreni confinanti con quelli delle attrici,

dall’estratto di mappa allegato al frazionamento, dalle mappe
catastali e dallo stato dei luoghi;
che si costituiva la Iniziativa Gaviratese s.p.a. chiedendo il
rigetto dell’appello principale e la riforma della sentenza di primo
grado relativamente alla compensazione delle spese di giudizio;

trasferimento di fondi era derivato dalla sottoscrizione della
convenzione intercorsa con la Iniziativa Gaviratese s.p.a. e di
dichiarare il difètto di legittimazione passiva in relazione’ alle
domande proposte;
che, con sentenza depositata il 12 novembre 2013, la Corte
d’appello di Milano ha rigettato sia l’appello principale sia gli
appelli incidentali, confermando la pronuncia del giudice di prime
cure e dichiarando compensate le spese del giudizio in ragione di
un quarto, condannando gli appellanti principali a rimborsare i tre
quarti residui in favore della Iniziativa Gaviratese s.p.a. e del
Comune di Gavirate;
che per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso
la E.P.S. di Figini Enrica & C. s.n.c. e Gianfranco Soldani, nella
qualità di erede universale Maria Antonietta Roncari, sulla base di
tre motivi;
che la Iniziativa Gaviratese s.p.a. e il Comune di Gavirate si
sono costituiti con controricorso.
Considerato che con il primo motivo i ricorrenti denunciano
la violazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c. in riferimento
ai criteri di determinazione dei termini tra proprietà e l’omesso
riferimento agli atti di provenienza. Evidenziano, in particolare,
che il libretto delle misure del frazionamento n. 974 del 5 aprile
1996 non risultava essere allegato o richiamato negli atti di
compravendita e, conseguentemente, non avrebbe potuto essere
utilizzato per stabilire i confini tra le proprietà ex art. 950 c.c.;

-4-

che il Comune di Gavirate chiedeva di accertare che nessun

che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il
giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con specifico
riferimento al fatto che i dati riportati nel libretto delle misure,
ove sviluppati, determinerebbero lo spostamento di tutti i confini

essi;
che con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di fatti
decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c.), con specifico riferimento alla
circostanza che l’elaborato progettuale della strada realizzata da
Iniziativa Gaviratese s.p.a., allegato alla delibera n. 86 del 19
luglio 1988 era stato predisposto (e artefatto), dalla stessa
società e, conseguentemente, non avrebbe potuto costituire
riscontro attendibile alla correttezza del suo operato;
che

i

motivi,

da

trattarsi

congiuntamente,

sono

inammissibili;
che con il primo motivo, la parte ricorrente, pur denunciando
formalmente una violazione di legge, prospetta un vizio di
motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze
istruttorie, non rientrante nella riformulazione dell’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
conv. con la legge n. 134 del 2012, con cui è denunciabile in
cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti;
che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si
deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge
mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice
di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del
giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di
merito (Cass.4 aprile 2017, n. 8758);

-5-

dei mappali del Comune di Gavirate e la sparizione di alcuni di

che il secondo e il terzo motivo di censura, così come
formulati, non possono essere ricondotti alla nuova formulazione
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;
che in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in cassazione oltre

assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa e
obiettivamente incomparabile” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n.
8053), solo il vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo
della sentenza o dagli atti processuali, e che sia stato oggetto di
discussione tra le parti, e abbia carattere decisivo (Cass. 23
marzo 2017, n. 7472);
che, nel caso di specie, al di là della questione riguardante la
specificità della doglianza in relazione ai documenti richiamati, la
parte non ha prospettato un fatto storico che sarebbe stato
omesso, avendo la Corte d’appello preso in considerazione, per
fondare la sua decisione, sia il libretto delle misure allegato al
frazionamento, sia l’elaborato progettuale della strada realizzata
da Iniziativa Gaviratese s.p.a., allegato alla delibera n. 86 del 19
luglio 1988;
che, a fronte di una articolata ricostruzione dei fatti
compiuta dalla Corte d’appello sulla base degli elementi
documentali prodotti dalle parti e delle risultanze degli
accertamenti tecnici d’ufficio, i ricorrenti prospettano una diversa
ricostruzione dei fatti, chiedendo alla Corte di legittimità di
effettuare una loro inammissibile rivalutazione;
che le spese seguono soccombenza e si liquidano come da
dispositivo;

-6-

all’anomalia motivazionale che si esaurisce nella “mancanza

che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pai-i a quello dovuto per la stessa
impugnazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso
delle spese processuali sostenute da ciascuno dei
controricorrenti, che si liquidano in euro 2900,00 per ciascuno, di
cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da

parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, il 5 febbraio 2018.
Il Presidente

il

• o Giuditede
NERI

aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al

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