Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19838 del 28/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19838 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 28137-2011 proposto da:
REALE NATALINA RLENLN70T65D976Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 3, presso lo
studio dell’avvocato ANGELO PRADISI, rappresentata e difeso
dall’avvocata SANSALONE PASQUALE giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di LOCRI;

– intimato avverso la sentenza n. 176/2011 del TRIBUNALE di LOCRI del
5/05/2011, depositata il 06/05/2011;

Data pubblicazione: 28/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011 n. 28137 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

15) R.G. 28137 /2011
IN FATTO E IN DIRITTO
I — La sentenza impugnata, (Trib. Locri, 06/05/11), rigettando nel merito
l’appello proposto (fondato sul motivo sull’intervenuta prescrizione del
diritto di credito), ha ritenuto – confermando la statuizione del Giudice di
Pace – che il Comune di Locri è creditore della somma di cui all’avviso di

base degli elementi probatori disponibili, l’intimazione all’appellante
(comprensiva di tutti i requisiti per costituire in mora l’utente e quindi
idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 comma 4 c.c.), risulta
essere intervenuta tempestivamente, vale a dire prima del decorso del
termine di cinque anni, previsto per le somme da pagarsi periodicamente ex
art. 2948 comma 1 n. 4) c.c. Pertanto, il giudicante di seconde cure non ha
ritenuto valida la prospettazione dell’appellante in ordine all’individuazione
del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (che
avrebbe dovuto far riferimento non alla data di spedizione dell’avviso da
parte del mittente ma di ricezione del destinatario).
2 — Ricorre per cassazione la Reale sulla base di cinque motivi; il Comune
non ha svolto attività difensiva. Questi sono i motivi:
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 c.c., in relazione
all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., chiedendo alla S.C. se il canone dovuto al
Comune in corrispettivo del servizio di somministrazione di acqua potabile
da esso gestito sia soggetto alla prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., asserendo
che la richiesta di pagamento sarebbe giunta in un momento in cui il credito
vantato dal’ente era già prescritto.
2.2. Violazione dell’art. 2945 comma 1 c.c., in relazione all’art. 360 comma
1 n. 3 c.p.c., chiedendo alla Corte se, nell’ipotesi di atto stragiudiziale di

costituzione in mora, il termine di prescrizione inizia a decorrere
nuovamente, censurando così l’omessa considerazione da parte del
Tribunale di Locri dell’avvenuta prescrizione a seguito della prima valida
interruzione (a partire dalla quale iniziava a decorrere un nuovo termine di
prescrizione), nel momento in cui era pervenuta una seconda richiesta di
pagamento.
3

pagamento, relativa al canone dell’acqua potabile del 1999. Infatti, sulla

2.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., in relazione
all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., chiedendo alla Corte se, nell’ambito di un
rapporto di somministrazione, l’effetto interruttivo del termine di
prescrizione quinquennale si produca dalla data di ricezione (da parte del
debitore) della raccomandata a.r. recante la richiesta stragiudiziale di
pagamento del canone dell’acqua potabile. Il ricorrente assume che tale atto
abbia carattere recettizio e produca i propri effetti nel momento in cui

conoscenza nel momento in cui perviene al suo indirizzo) e che il Tribunale
abbia errato sulla data di ricezione.
2.4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art.
360 comma 1 n. 5 c.p.c., per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione sotto il profilo della mancata o erronea valutazione delle prove,
sul fatto controverso e decisivo per il giudizio attinente all’estinzione del
debito per intervenuta prescrizione al momento della seconda richiesta di
pagamento.
2.5. Contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 comma I n. 5
c.p.c., sempre sul medesimo fatto controverso e decisivo per il giudizio,
oggetto del precedente motivo di ricorso.
3. — Nella causa indicata è stata depositata relazione ai sensi 380-bis c.p.c.,
con proposta di trattazione in camera di consiglio e declaratoria di
inammissibilità dello stesso.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
4. – Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Questa Corte, seppur con
riferimento alla fornitura di energia elettrica, ma lo stesso principio è
estendibile anche alla fornitura di acqua, ha affermato che il prezzo della
somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale
servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all’anno in
relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una
prestazione periodica con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa
petendi” di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella
4

perviene a conoscenza del soggetto cui è destinato (presumendosi la

previsione dell’art. 2948, n. 4 cod. civ., con la conseguenza
dell’assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del
corrispondente credito (Cass. n. 11918/2002; n. 6209/1999).
Nel caso di specie, la Reale aveva proposto appello adducendo come unico
motivo di impugnazione l’illogicità e contraddittorietà della motivazione
della sentenza di primo grado in ordine al computo del termine
quinquennale di prescrizione, avendo il primo giudice considerato

ricezione del primo avviso di ricevimento a parte appellante, dall’altro la
data del 23 aprile 2008 di consegna all’ufficio postale del secondo avviso di
pagamento da parte dell’ente comunale.
La pronuncia di appello, che non aveva tenuto conto di tale deduzione pur
puntualmente emergente dall’esposizione in fatto della stessa sentenza, è
stata impugnata per cassazione con la dettagliata censura di cui alle pag. 10
e seguenti del ricorso per cassazione, ove a pag. 18 è riportato il tenore del
secondo avviso di pagamento, spedito in data 30 aprile 2008 e ricevuto in
data 6 maggio 2008 e comunque successivo, fin dalla data di spedizione, al
nuovo termine di prescrizione.
che di conseguenza va accolto il primo motivo, con assorbimento degli altri
e la sentenza impugnata va annullata;
che la causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto dell’originaria domanda del
comune;
che il Comune di Locri deve pertanto essere condannato alle spese di lite
come da dispositivo;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito,elletta
Condanna il Comune di Locri

domanda del Comune.

se del presente giudizio, che liquida in

euro 1000,00= di cui euro 800,00= per compensi, nonché alle spese del
giudizio d’appello, nella misura liquidata dal Tribunale.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.

(contraddittoriamente), a detti fini, da un lato, la data del 28 marzo 2003 di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA