Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19838 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19838 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 28627 – 2014 R.G. proposto da:
MIGLIAVACCA SILVIA – c.f. MGLSLV68H70F205M – rappresentata e difesa in
virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Silvio Rezzonico ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Ferrari, n. 12, presso lo studio
dell’avvocato Sergio Smedile.
RICORRENTE
contro
CONDOMINIO di via Compagnoni, n. 10, e via Marcona, nn. 97/99/101, Milano c.f. 80208160152 – in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e
difeso giusta procura in calce al controricorso dall’avvocato Laura Gilardoni ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ulpiano, n. 47, presso lo studio
dell’avvocato Paolo Di Candilo.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della corte d’appello di Milano n. 2899 dei 16.6/24.7.2014,
udita la relazione nella camera di consiglio del 5 febbraio 2018 del consigliere
dott. Luigi Abete,

Data pubblicazione: 26/07/2018

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Luigi Salvato, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato in data 21.7.2009 Silvia Migliavacca, proprietaria di un
immobile ricompreso nello stabile di Milano, alla via Compagnoni, n. 10, ed alla

condominio dell’edificio.
Deduceva che con delibera del 3.6.2009 l’assemblea aveva approvato il
bilancio consuntivo di gestione relativo al periodo 1.4.2008 – 31.3.2009 ed aveva
fatto luogo ai riparti pur con riferimento alle spese di riscaldamento; che tuttavia
tali spese le erano state imputate in ragione di 60,60 millesimi in violazione delle
tabelle convenzionali allegate al proprio atto d’acquisto, datato 3.11.2003, che di
contro, ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento, le attribuivano 24,00
millesimi; che le tabelle del riscaldamento erano state sì modificate
dall’assemblea condominiale con delibera del 20.9.1985, nondimeno siffatta
delibera era da reputare illegittima siccome assunta a maggioranza e non
all’unanimità.
Chiedeva annullarsi la delibera assembleare in data 3.6.2009 e condannarsi il
condominio a restituirle le somme versate indebitamente.
Il condominio non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Con sentenza n. 10054/2011 l’adito tribunale dichiarava l’invalidità della
delibera del 3.6.2009 e condannava il condominio a restituire all’attrice le somme
indebitamente percepite.
Interponeva appello il condominio.
Resisteva Silvia Migliavacca.

via Marcona, nn. 97/99/101, citava a comparire dinanzi al tribunale milanese il

g..
Con sentenza n. 2899 dei 16.6/24.7.2014 la corte d’appello di Milano
accoglieva il gravame e rigettava le domande tutte esperite in prime cure
dall’appellata.
Evidenziava la corte che l’appellata aveva domandato l’annullamento
unicamente della delibera del 3.6.2009 e viceversa il tribunale in violazione

del 20.09.1985 dichiarandola nulla” (così sentenza d’appello, pag. 3).
Evidenziava comunque che la delibera del 20.9.1985 era da reputar senz’altro
valida alla stregua della pronuncia n. 18477/2010 delle sezioni unite di questa
Corte di legittimità.
Evidenziava d’altro canto che fondata era pur la dedotta violazione del ne bis

in idem; che infatti tra le parti in lite era intervenuta sentenza, passata in
giudicato, con cui era stata rigettata l’impugnazione esperita per le stesse ragioni
dalla Migliavacca avverso la delibera assembleare del 27.5.2005.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Silvia Migliavacca; ne ha chiesto
sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il condominio dello stabile di Milano, via Compagnoni, n. 10, via Marcona, nn.
97/99/101, ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso
con il favore delle spese.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria il controricorrente.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 4,
cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione o
falsa applicazione dell’art. 345, 3 0 co., cod. proc. civ..

3

dell’art. 112 cod. proc. civ. aveva “incidentalmente statuito anche sulla delibera

Deduce che il condominio, contumace in primo grado, ha irritualmente
prodotto in grado d’appello la sentenza n. 3891/2009 del tribunale di Milano, in
tal guisa inducendo la corte di merito a ravvisare una preclusione da pregresso
giudicato intervenuto tra le parti in lite.
Deduce comunque che la vertenza definita con la sentenza n. 3891/2009 è

Deduce per altro verso che la corte distrettuale avrebbe dovuto applicare
l’art. 69 disp. att. cod. civ., disposizione cui il regolamento contrattuale non può
ai sensi dell’art. 72 disp. att. cod. civ. portar deroga; che segnatamente la corte
territoriale avrebbe dovuto disattendere l’orientamento secondo cui la natura
obbligatoria, non incidente sul diritto di proprietà, della delibera di revisione della
tabella di ripartizione delle spese la rende in ogni caso opponibile al terzo
acquirente.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione o
falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 1421 cod.
civ..
Deduce che la sentenza di primo grado non era inficiata da ultrapetizione; che
difatti la declaratoria di nullità della delibera del 20.9.1985 aveva rappresentato
unicamente la premessa logica della pronuncia assunta dal tribunale con la
sentenza n. 10054/2011.
Deduce altresì che la pronuncia incidentale di nullità non aveva alcuna idoneità
a costituire giudicato.
Deduce inoltre che l’art. 112 cod. proc. civ. va correlato alla previsione
dell’art. 1421 cod. civ., secondo cui la nullità può essere rilevata dal giudice
anche d’ufficio.

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ben diversa dalla presente controversia.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.
Il che ne suggerisce l’esame contestuale.
Ambedue i motivi comunque sono destituiti di fondamento.
Il dictum di seconde cure poggia – siccome si è in precedenza enunciato – su
plurime, distinte, autonome

rationes decidendi,

singolarmente idonee a

Con riferimento alla seconda ratio – ovvero alla seconda articolazione della
prima ratio –

in ipotesi, quale quella di specie, di tabelle allegate ad un

regolamento di origine contrattuale e non comportanti, ai fini della ripartizione
delle spese, deroga ai principi di cui all’art. 1123 cod. civ., questa Corte non può
che reiterare l’insegnamento espresso dalle sezioni unite e debitamente
richiamato dalla corte di Milano.
Ossia che l’atto di approvazione – analogamente all’atto di revisione – delle
tabelle millesimali non ha natura negoziale, sicché abbisogna del consenso della
maggioranza qualificata ex art. 1136, 2° co., cod. civ. e non già del consenso
unanime dei condomini (cfr. Cass. sez. un. 9.8.2010, n. 18477).
Evidentemente ciò che riveste valenza, ai fini della sufficienza del quorum ex
art. 1136, 2° co., cod. civ., ancorché si tratti di tabelle millesimali allegate ad un
regolamento di condominio avente natura contrattuale, è il rispetto, la mancata
deroga dei criteri legali per la ripartizione delle spese

(“non sembra poter

riconoscere natura contrattuale alle tabelle millesimali per il solo fatto che, ai
sensi dell’art. 68 disp. att. cod. civ., siano allegate ad un regolamento di origine
c.d. “contrattuale”, ove non risulti espressamente che si sia inteso derogare al
regime legale di ripartizione delle spese, si sia inteso, cioè, approvare quella
“diversa convenzione” di cui all’art. 1123, comma 1, cod. civ.”: così in
motivazione Cass. sez. un. 9.8.2010, n. 18477).

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sorreggerlo sul piano logico e giuridico.

In questi termini ne discende quanto segue.
Per un verso, va condiviso il postulato tratto dalla corte d’appello, ovvero che
la natura meramente obbligatoria della tabella di ripartizione delle spese e della
delibera che ne aveva importato modifica, siccome non incidenti sul diritto di
proprietà dei singoli condomini e segnatamente della Migliavacca, sono a costei

acquistato il proprio immobile successivamente al 20.9.1985.
Per altro verso, va respinta la sollecitazione della ricorrente a disattendere
(cfr. ricorso, pag. 12) l’indirizzo ricostruttivo esplicitato dalle sezioni unite di
questa Corte.
L’ineccepibilità della ratio decidendi alla cui stregua la corte ha opinato per la
validità della delibera dell’assemblea condominiale del 20.9.1985, pur ad
ammettere che tale deliberato assembleare la ricorrente abbia

(così come

assume: cfr. ricorso, pag. 13) impugnato in prime cure (sì che il primo giudice
non avrebbe violato la regola di cui all’art. 112 cod. proc. civ.),

rende

inammissibile ogni ulteriore ragione e profilo di censura addotto.
Questa Corte invero spiega che, qualora la decisione di merito si fondi su di
una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a
sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure
mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto
difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte
oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque
condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della
decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108).

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appieno opponibili, quantunque l’appellata, ricorrente in questa sede, abbia

Ang,”

In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare
al condominio controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La
liquidazione segue come da dispositivo.
Si dà atto che il ricorso è datato 27.10.2014. Ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater,

d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, Silvia Migliavacca, a
rimborsare al controricorrente, condominio dello stabile di Milano, via
Compagnoni, n. 10, via Marcona, nn. 97/99/101, le spese del presente giudizio di
legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. n.

115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, Silvia Migliavacca, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13,
comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte
Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2018.
Il presidente
dott. Antonio Cricchio
Il F

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

26 LI’

!e*

presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, Silvia Migliavacca,

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