Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19838 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 20/09/2010), n.19838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 437/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/06/2005 r.g.n. 468/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

1. la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato, con riferimento a quanto ancora rileva nel presente giudizio, l’illegittimita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste italiane s.p.a. con R.A. F.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; il lavoratore e’ rimasto intimato;

3. il R. e’ stato assunto con contratto a termine protrattosi dal 6 giugno 2002 al 31 agosto 2002; tale contratto e’ stato stipulato per far fronte ad esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonche’ all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002;

4. la Corte di merito, ritenuta l’applicabilita’ alla fattispecie in esame della disciplina di cui al D.Lgs. n. 68 del 2001, art. 1 ha ritenuto l’illegittimita’ del termine apposto al suddetto contratto in quanto non erano state specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che, ai sensi della norma da ultimo citata, ne consentivano l’apposizione al contratto di lavoro; affermava in particolare che il requisito della specificita’ della causa legittimante l’apposizione del termine non poteva essere soddisfatta con l’uso di formule generiche come quella, adottata nel caso di specie;

5. la suddetta statuizione e’ stata censurata dalla societa’ ricorrente che denuncia, in particolare, violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento all’interpretazione data dalla Corte territoriale al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; Il ricorrente deduce in particolare che nel contratto in esame era stato soddisfatto il requisito della specificita’ della causa giustificativa dell’apposizione del termine;

la censura e’ fondata;

questa Corte di legittimita’ (Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), decidendo su una fattispecie analoga (contratto a termine stipulato da Poste Italiane s.p.a. sotto il vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001) ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio – temporale e piu’ in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalita’ di assicurare la trasparenza e la veridicita’ di tali ragioni, nonche’ l’immodificabilita’ delle stesse nel corso del rapporto; ha tuttavia precisato la sentenza da ultimo citata che tale specificazione puo’ risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti; nel caso esaminato dalla citata sentenza il contratto individuale aveva richiamato alcuni accordi collettivi – accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002 anche ai sensi dell’accordo 13 febbraio e 17 aprile 2002 – che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato; la S.C. ha cassato quindi con rinvio la sentenza di merito, per non avere valutato i suddetti accordi, richiamati nel contratto individuale, al fine di verificare la sussistenza delle “specificate ragioni” dell’assunzione; cio’ in quanto la specificazione delle ragioni giustificatrici del termine puo’ risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessita’ e l’articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che e’ alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale;

la fattispecie in esame e’ analoga a quella esaminata dalla sentenza prima citata; ed infatti, come si e’ accennato in narrativa, il contratto individuale fa riferimento, nell’ambito della indicazione della causa giustificativa, all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002;

in tale contesto la Corte di merito ha omesso di esaminare gli elementi di specificazione emergenti dal contratto alla luce dei suddetti richiami ad altri accordi collettivi;

l’accoglimento della suddetta censura induce a considerare assorbite le ulteriori censure ed in particolare quella attinente alle conseguenze derivanti dalla declaratoria della nullita’ del termine;

per tali motivi, in applicazione del citato principio di diritto, il ricorso va accolto, con la precisazione che, ove i giudici di merito, cui la causa va rinviata, valutino come sufficientemente specificata la causale, l’onere probatorio relativo alla effettiva ricorrenza nel concreto degli elementi cosi’ individuati, gravera’ sulla societa’ datrice di lavoro;

la sentenza va conseguentemente cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvedera’ sulla base dei principi indicati.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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