Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19838 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1314/2010 R.G. proposto da:

Portopal Pesca di C.P. Sdf, rappresentato e difeso dall’Avv.

Giuseppe Alvise Troja, con domicilio eletto presso l’Avv. Carlo

Greco, in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 71, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia sez. staccata di Siracusa n. 133/16/08, depositata il 12

novembre 2008.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 giugno 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Portopal Pesca di C.P. Sdf impugna per cassazione la decisione della CTR della Sicilia che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto fondata la pretesa erariale per Iva, ed Irap per l’anno 1998, risultando, in base ad accertamento bancario, ricavi non contabilizzati per Lire 3.177.870.529;

– denuncia, con un motivo, la violazione dell’art. 345 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR deciso la controversia in base ad altra sentenza della CTP (n. 92/3/05) di rigetto del ricorso proposto contro altro analogo accertamento dal contribuente e relativo all’anno 1997, decisione quest’ultima poi riformata dalla stessa CTR con la decisione n. 63/07/09.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– è pregiudiziale l’esame dell’integrità del contraddittorio, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio;

– secondo l’orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse, nonchè della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario;

– ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14(salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, n. 14815 del 2008; conformi Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013, n. 1047; Cass. n. 27337 del 2014; Cass. 21340 del 2015; Cass. n. 15566 del 2016);

– quanto all’accertamento del maggior imponibile IVA, avendo l’Agenzia proceduto contestualmente e con un unico atto impositivo ad accertamenti a carico di una società di fatto, fondati su elementi comuni “il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle situazioni, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti” (Cass. n. 21340 del 2015; Cass. 26071 del 2015);

– nella vicenda in esame l’accertamento ha riguardato una società di fatto, e, dunque, di persone, senza che, tuttavia, i soci abbiano mai partecipato al giudizio;

– l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 sicchè vanno cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTP di Siracusa in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, dovendo il giudice del rinvio disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14;

– le spese dei gradi di merito fin qui calibrate vanno invece compensate, essendo la giurisprudenza di riferimento di formazione relativamente recente.

PQM

 

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, davanti alla CTP di Siracusa in diversa composizione. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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