Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19838 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 05/10/2016), n.19838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25671-2011 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ANTONELLI

50, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA ORGIANA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORGIO PREGNI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la decisione n. 156/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

BOLOGNA, depositata il 27/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbiti gli altri, in subordine accoglimento per quanto di ragione

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.F. ha impugnato innanzi alla commissione tributaria di 1^ grado di Modena il silenzio – rifiuto serbato dall’amministrazione finanziaria su istanza di rimborso dell’IRPEF del 26 gennaio 1981 trattenuta su pensione privilegiata ordinaria militare corrispostagli per esiti di frattura del ginocchio riportata durante il servizio militare di leva, e che il contribuente riteneva esente da IRPEF.

Intervenuta la sentenza della corte costituzionale n. 387 del 1989, la commissione ha accolto il ricorso.

La commissione tributaria di 2^ grado di Modena ha respinto indi l’appello dell’ufficio, con sentenza che l’amministrazione ha impugnato deducendo non essere riconoscibile il diritto al rimborso fino all’anno (OMISSIS) atteso che la procedura “ratione temporis” applicabile fissava il termine decadenziale del sessantesimo giorno successivo al decorso di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza all’intendenza di finanza.

La sentenza della commissione di 2^ grado è stata riformata dalla commissione tributaria centrale nella sezione di Bologna, che ha dichiarato la soggezione a IRPEF della pensione, dichiarando di nessun pregio il motivo di ricorso afferente la tempestività, posto che era stato rispettato il termine previsto.

Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso. La parte contribuente deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67 e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, come interpretato dalla sentenza della corte costituzionale n. 387 del 1989.

Sostiene che, a fronte del non avere l’ufficio impugnato innanzi alla commissione tributaria centrale la sentenza della commissione di 2^ grado sotto il profilo dell’accertata natura tabellare della pensione (tale esplicitamente qualificata anche dall’amministrazione), sull’accertamento sarebbe calato il giudicato avendo l’ufficio prestato acquiescenza, per cui sussisterebbe ultrapetizione laddove, nella sentenza impugnata, la commissione tributaria centrale aveva ritenuto non tabellare la pensione stessa.

2. – Con il secondo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 15, comma 3, e art. 25, comma 2, in base ai quali è da ritenersi inammissibile il ricorso alla commissione tributaria centrale non sorretto da motivi.

Sostiene che, a fronte del non avere l’ufficio formulato alcun motivo volto a contestare la natura tabellare della pensione, la Commissione tributaria centrale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso.

3. – Con il terzo motivo la parte ricorrente, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione di legge per totale mancanza o mera apparenza della motivazione, non essendo desumibile dalla lettura della sentenza impugnata il procedimento logico – giuridico in base al quale la commissione tributaria centrale sia pervenuta alla conclusione della presunta non tabellarità della pensione.

4. – Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale – proponibile nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr., ad es., sez. 5^ n. 15920 del 2011) – è, nella vigenza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., conseguente alle modificazioni di cui al predetto D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile al presente procedimento “ratione temporis” (non essendo invece applicabile la modificazione di cui al D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012), proponibile per tutte le causali di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, in virtù,del nuovo comma 3 che tanto dispone. Ciò posto, il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento degli altri.

5. – Effettivamente non risulta avere l’ufficio impugnato innanzi alla commissione tributaria centrale la sentenza della commissione di 2^ grado sotto il profilo dell’accertata natura tabellare della pensione. Posto che, come attestato dalla giurisprudenza di questa corte (v., nelle diverse materie, ad es., sez. 2^, n. 10053 del 2013..; sez. 2^, n. 18427 del 2013; sez. 3^, n. 21490 del 2005), il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, se questa abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda, la parte interessata non abbia proposto impugnazione, ne deriva che effettivamente la sentenza impugnata è incorsa in ultra petizione.

6. – Va dunque cassata la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la cassazione in relazione al motivo accolto consente alla corte di decidere nel merito, dichiarando tenuta l’agenzia delle entrate ad effettuare il rimborso richiesto.

7. – La dubbiosità della lite in fatto, fino al formarsi del giudicato, quale emergente dagli atti, impone la compensazione per giusti motivi delle spese processuali erogate nei gradi antecedenti il giudizio di cassazione; le spese di quest’ultimo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara tenuta l’agenzia delle entrate ad effettuare il richiesto rimborso; compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio e condanna l’agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legitttnità, che liquida in euro tremila oltre accessori di leggere e spese forfettarie nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione quinta civile, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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