Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19837 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 19837 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 17129-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
MARINO LUCIA MRNLCU35B58A519Q, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA VINCENZO PICCARDI 4, presso lo studio
dell’avvocato PASCASIO CORRADO, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 28/08/2013

dall’avvocato DE MARI ANTONIO, giusta mandato a margine del
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 139/08/2010 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’H /07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio De Mari che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 17129 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

Regionale di NAPOLI del 28.4.2010, depositata il 03/05/2010;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17129/11

Ricorrente: agenzia territorio
Controricorrente: Lucia Marino

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 139/08/10, depositata il 3
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Lucia Marino, relativa all’avviso di accertamento, concernente la
revisione della rendita catastale di un immobile urbano di sua
proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classamento
non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti
gli elementi di valutazione concreti, onde mettere l’interessata
nella condizione di approntare un’adeguata difesa, mentre invece
si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche
dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo contraddittorio con la parte. La controricorrente resiste con co ricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazio norme
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto mpositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dalla stessa contribuente, oltre che alla segnalazione del
Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari
1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

della zona, mentre invece riteneva applicabile la disciplina di
cui all’art. l, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia subito delle
modifiche in concreto.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale

cio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali add tte c
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta , otivat modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo, terzo e quarto motivi la ricorrente denunzia
violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione della categoria, della classe e della rendita, senza necessità di visita sopralluogo e di preventivo contraddittorio.
Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo.
4.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi
per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e
della questione trattata.
2

l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di uffi-

3

P.Q.M.
La Corte
compensa le spese.

hilti~~
DePg~
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28 AGO 2013
.umra

CANC
Laura

3

auriello

, 1’11 luglio 2013.

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