Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19837 del 26/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19837 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso 27286-2014 proposto da:
CHIDICHIMO LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAllA DELLA LIBERIA’ 20, presso lo studio
dell’avvocato MAURO VAGLIO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –

contro
PREFETTO PROVINCIA ROMA;
– intimato –

2018
464

avverso la sentenza n. 7677/2014 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 02/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere ANTONINO
SCALISI.

Data pubblicazione: 26/07/2018

RG. 27286 del 2014 Chidichimo Lucia – Prefettura Roma

Fatti di causa
Chidichimo Lucia impugnava l’ordinanza ingiunzione, emessa dal
Prefetto di Roma, n. 00091090034564 del 28.10.2010, a seguito
di verbale di accertamento di violazione del codice della strada n.

13081789074, redatto in data 14.11.2008, per violazione
dell’art. 158/1-5 c.d.s. (perché “sostava sull’attraversamento
pedonale).
La ricorrente eccepiva la illegittimità della presunta violazione in
quanto il suo veicolo Lb -e11737_ ricorrent non occupava
l’attraversamento pedonale e non intralciava la circolazione. E,
comunque, eccepiva la nullità: a) per violazione dell’art. 204 CdS
per non essere stata emessa l’ordinanza ingiunzione nei termini
di legge; b) per mancanza di motivazione c) per mancanza di
potere ad emettere l’ordinanza ingiunzione.
Si costituiva la Prefettura di Roma contestando i motivi di
opposizione all’ordinanza ingiunzione depositando una serie di
documenti.
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 11235 del 2011,
rigettava l’opposizione.
Avverso questa sentenza interponeva appello la Chidichimo Lucia
per diversi motivi.
La Prefettura di Roma non si è costituita.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7677 del 2014 rigettava
1

f)

RG. 27286 del 2014 Chidichimo Lucia – Prefettura Roma

l’appello e confermava la sentenza del Giudice di Pace. Secondo
il Tribunale, la produzione in fotocopia dei documenti depositati
dall’Amministrazione era legittima perché, comunque, erano
documenti, firmati dal funzionario della Prefettura con la

Irrilevante era, altresì, l’irregolarità formale in ordine
all’indicazione del nominativo e la firma per esteso del
funzionario che li ha autenticati, perché tale irregolarità formale
non assumerebbe una rilevanza tale da rendere priva di valore
l’attestazione di conformità della copia di che trattasi. Sotto altro
aspetto, chiariva il Tribunale che era, ormai, principio pacifico
(Cass. 1786 del 2010) quello secondo cui è legittima l’ordinanza
ingiunzione di irrogazione di sanzioni amministrative emessa e
sottoscritta dal Vice Prefetto vicario il quale può sostituire di
diritto il Prefetto in tutte le sue funzioni. Quanto alla
commissione dell’infrazione costituiva piena prova, fino a querela
di falso, il verbale con riguardo ai fatti attestati dal pubblico
ufficiale.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Chidichimo
Lucia con ricorso affidato a tre motivi. La Prefettura di Roma in
questa fase non ha svolto attività giudiziale.
Ragioni della decisione
1.= Chidichimo Lucia lamenta:
2

specifica attestazione di conformità di copia all’originale.

RG. 27286 del 2014 Chidichinno Lucia – Prefettura Roma

A) Con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2719, 2697 cod. civ., dell’art. 18 del DPR n. 445 del 2000
e dell’art. 204 CdS, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato in diritto nel

prodotta in copia dall’Amministrazione, nonostante fosse stata
contestata la conformità agli originali, perché non avrebbe tenuto
conto:
a) del fatto decisivo che le due fotocopie fotostatiche della parte
anteriore e posteriore di due avvisi di ricevimento non
permettevano di accertare che tali fotocopie attenessero allo
stesso avviso di ricevimento e che esso riguardasse la
convocazione della stessa, innanzi al Prefetto, per l’audizione
richiesta con conseguente interruzione dei termini di decadenza
per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione.
b) della contestazione immediatamente sollevata sulla validità
probatoria delle due pagine di stampa estratte dal sistema
informatico “SANA” (per altro prive anche della formula di
conformità). Si tratta di atti di parte che nulla potevano provare
circa l’invio alla ricorrente, e circa il contenuto, del presunto
invito a presentarsi davanti al Prefetto. Gli estratti dal sistema
informatico “SANA” sono atti completamente differenti dall’invito
a presentarsi per essere sentiti dal Prefetto.
3

ritenere utilizzabile ai fini della decisione la documentazione

RG. 27286 del 2014 Chidichinno Lucia – Prefettura Roma

c) della mancanza dei requisiti essenziali dell’attestazione di
conformità della copia al suo originale. Infatti, secondo l’art. 18
del DPR n. 445 del 2000, i requisiti richiesti per una valida
attestazione di conformità delle copie all’originale sono: 1)

della data e del luogo di rilascio; 3) del numero dei fogli
impiegati; 4) del proprio nome e cognome; 5) della qualifica
rivestita; 6) apposizione della propria firma per esteso; 7)
apposizione del timbro dell’Ufficio.
Chiarisce la ricorrente che le censure indicate condurrebbero
all’ulteriore violazione di legge afferente all’art. 204 CdS
questione non esaminata dal Giudice del merito avendo questi
ritenuto il termine per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione
interrotto in forza della convocazione innanzi al Prefetto, mai
avvenuta (sempre secondo la ricorrente).
La ricorrente conclude, nonostante non fosse obbligato
formulando il seguente quesito di diritto: tenuto conto che l’art.
204 c.d.s. prevede il termine perentorio per l’emissione
dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto a seguito di ricorso a lui
proposto e che nel caso di specie questa è stata emessa solo
dopo 552 giorni, dica la Corte se può essere considerato
legittimo o meno il provvedimento del giudice di merito che – pur
a fronte della contestazione espressa ex art. 2719 c.c. della
4

rilascio da parte di pubblico ufficiale autorizzato; 2) indicazione

RG. 27286 del 2014 Chidichimo Lucia – Prefettura Roma

conformità delle copie, agli originali dell’avviso di ricevimento
relativo all’invito a comparire, per altro, certificate conformi in
violazione dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e in totale assenza
dell’invito stesso, sostituito da estratti dal sistema informatico –

conseguenza, ritenga regolarmente interrotti i termini di cui
all’art. 204 c.d.s..
B).= Con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione
dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 204 CdS in
relazione all’art. 360, primo comma, n., 3 cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che
nel caso specifico l’ordinanza ingiunzione non era stata emessa a
firma del Vice Prefetto Vicario ma da un Vice Prefetto Semplice
senza la specifica delega da parte del Prefetto.
Pertanto, conclude la ricorrente proponendo il seguente quesito
di diritto: Tenuto conto che l’art. 204 c.d.s. e l’art 18 L, 689/81
attribuiscono al Prefetto il potere di emettere l’ordinanza
ingiunzione e che la conforme giurisprudenza di legittimità sul
punto estende tale potere al solo Vice Prefetto Vicario, dica la
Corte se può essere considerato legittimo o meno il
provvedimento del giudice di merito che – omettendo di
verificare, nonostante espressa richiesta dell’opponente di ordine
di esibizione ex art. 213 c.p.c., la qualifica del soggetto che ha
5

consideri una mera irregolarità formale tali omissioni e, di

RG. 27286 del 2014 Chidichimo Lucia – Prefettura Roma

emesso l’ordinanza ingiunzione, per altro qualificatosi quale
semplice Vice Prefetto – individui tale soggetto apoditticamente
quale Vice Prefetto Vicario attribuendogli solo per tale motivo il
potere di emettere l’ordinanza ingiunzione.

dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981 e l’art. 204 Cds circa la
mancanza di firma autografa in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, avrebbe
errato il Tribunale nel considerare valida l’ordinanza ingiunzione
ove in mancanza dell’autografia della sottoscrizione i dati
estrinseci nel suo contesto documentativo consentano,
comunque, di accertare aliunde la sicura attribuibilità dell’atto a
chi deve esserne l’autore secondo le norme positive, senza
specificare i dati sulla cui base avrebbe accertato la certa
attribuibilità del documento al Vice Prefetto.
Anche in questo caso la ricorrente conclude formulando il
seguente quesito di diritto: Tenuto conto che l’art, 204 c.d.s, e
l’art. 18 L. 689/81 attribuiscono al solo Prefetto il potere di
emettere l’ordinanza ingiunzione e che tale atto deve essere
sottoscritto con firma autografa dallo stesso, dica la Corte se può
essere considerato legittimo o meno il provvedimento del giudice
di merito secondo il quale, in mancanza di autografia della
sottoscrizione, sia possibile accertare aliunde l’attribuibilità del
6

C).= Con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione

RG. 27286 del 2014 Chidichimo Lucia – Prefettura Roma

documento al Vice Prefetto, omettendo per altro anche di
svolgere un’effettiva indagine in tal senso, nonostante l’espressa
richiesta dell’opponente di ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c.,
e non tenendo in alcuna considerazione il fatto che anche la

dall’amministrazione è priva di qualsivoglia sottoscrizione.
1.1.A) Il primo motivo è infondato sotto tutti i profili
Intanto, appare opportuno chiarire che l’art. 18 del DPR n. 445
del 2000 stabilisce che “l’autenticazione delle copie può essere
fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il
quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il
documento (…..). Essa consiste nell’attestazione di conformità
con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico
ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il
luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell’ufficio (…)”. Ora, appare del tutto
evidente che la norma in esame nel prevedere i requisiti formali
del processo di autenticazione intende assicurare due esigenze
fondamentali: una che la copia corrisponda all’originale
(essenzialmente la dichiarazione di conformità con l’indicazione
della data e del rilascio, numero dei fogli) e l’altra che sia
assicurata l’identificazione del soggetto che ha effettuato il
7

copia – dichiarata come conforme all’originale – depositata

RG. 27286 del 2014 Chidichimo Lucia – Prefettura Roma

riscontro della conformità (nome e cognome, qualifica rivestita,
firma per esteso e apposizione del timbro dell’ufficio). Letta in
questi termini appare del tutto evidente che la mancanza dei
requisiti relativi alla conformità rende l’autenticazione inefficace

soggetto che ha effettuato la dichiarazione di conformità non
priva di efficacia la dichiarazione di conformità se , comunque,
dal contesto della dichiarazione (dal timbro dell’Ufficio e dalla
firma sia pure non apposta per esteso) è possibile risalire al
soggetto (nel nostro caso al funzionario della Prefettura di Roma)
che ha apposto la certificazione.
Nel caso in esame, come correttamente ha chiarito il Tribunale di
Roma, i documenti di cui si dice potevano essere considerati
autenticati in quanto “(…..) muniti di attestazione di conformità
all’originale con timbro della Prefettura e sigla del funzionario,
anche se (…..) l’attestazione non presentava tutti i requisiti
formali previsti dall’art. 8 del DPR n., 445 del 2000 essendo,
comunque, possibile attraverso la firma ed il timbro risalire al
nominativo del funzionario che aveva apposto la certificazione
(…)”. In altri termini, la certificazione di conformità poteva
ritenersi efficace perché non mancava la firma del funzionario
che aveva proceduto alla conformità dei documenti anche se non
era stata apposta per esteso e mancava l’indicazione del
8

mentre la mancanza di uno dei requisiti per l’identificazione del

RG. 27286 del 2014 Chidichimo Lucia – Prefettura Roma

nominativo a cui, comunque, si poteva risalire attraverso la firma
ed il timbro.
Si tenga conto, per altro, che questa Corte ha avuto modo, a più
riprese, di rilevare la non essenzialità ontologica del requisito

e validità degli stessi (Cass. sez. 1^, 22.11.2004 n. 21954;
Cass. sez. 3^, 5.5.2000 n. 5684; Cass. sez. 1^, 24.9.1997, n.
9394). Ciò in quanto l’evoluzione giurisprudenziale in materia,
nel completare un processo di svalorizzazione della sottoscrizione
autografa come dichiarazione della provenienza dell’atto dalla
persona del titolare dell’organo e come prova scritta di tale
provenienza, ha rilevato che l’atto amministrativo esiste come
atto di un certo tipo se esso proviene dall’organo oggettivamente
inteso e reca contrassegni che impegnano la responsabilità della
persona titolare dell’organo; dovendosi quindi ritenere che l’atto
amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal
procedimento amministrativo consentano, comunque, di ritenere
la sicura attribuibilità dell’atto a chi deve esserne l’autore
secondo le norme positive.
1.1.b) Ciò detto, posto che ai sensi dell’art. 18 del DPR 445 del
2000, la copia autentica, detta anche copia conforme, può essere
validamente prodotta in luogo dell’originale dell’atto o del
documento, nel caso specifico, gli atti prodotti in copia conforme
9

della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza

RG. 27286 del 2014 Chidichimo Lucia – Prefettura Roma

all’originale acquistavano la stessa efficacia probatoria del
documento originale e dunque, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.
l’efficacia di piena prova fino a querela di falso. Nel caso
specifico, per altro, irrilevante restava la contestazione di

autentica, avanzata dall’attuale ricorrente ai sensi dell’art. 2719
cod. civ., proprio perché la conformità era stata già documentata
da ufficiale pubblico e legittimato (l’attestazione di un pubblico
ufficiale di conformità della copia del documento di cui si dice al
suo originale).
1.1.B)

E’ inammissibile il

secondo

motivo

per novità

dell’eccezione. La sentenza impugnata ribadisce il principio “(…)
secondo cui è legittima l’ordinanza ingiunzione di irrogazione
delle sanzioni amministrative al pari degli altri provvedimenti
riservati al prefetto emessa e sottoscritta dal Vice-Prefetto
Vicario il quale può di diritto sostituire quest’ultimo in tutte le sue
funzioni ed attribuzioni non occorrendo espressa delega né
obbligo di indicare eventuali ragioni di assenza ed impedimento
del titolare dell’Ufficio (…)”. Appare, dunque del tutto evidente
che dalla sentenza impugnata non risulta che l’attuale ricorrente
abbia rilevato nel giudizio di merito che l’ordinanza ingiunzione di
cui si dice fosse firmata da un Vice Prefetto semplice. Sembra
piuttosto che l’eccezione di che trattasi, secondo cui l’ordinanza
10

conformità all’originale dei documenti depositati in copia

RG. 27286 del 2014 Chidichimo Lucia – Prefettura Roma

ingiunzione sarebbe stata firmata da un Vice Prefetto semplice,
sia prospettata inammissibilmente per la prima volta nel
presente giudizio di cassazione
E’ ius receptum che i motivi del ricorso per cassazione devono

comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non
essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità
questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella
fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili
d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di
allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice
del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente
giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di
controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di
esaminarne il merito.
1.1.C) E’ infondato il terzo motivo.
Deve rilevarsi che questa Corte, con la sentenza n. 7234 del
1996, ha enunciato il principio – che deve ritenersi abbia valenza
generale e in questa sede deve essere ribadito – secondo il quale
l’atto amministrativo deve essere considerato valido, ove, in
mancanza dell’autografia della sottoscrizione, i dati estrinsecati
nel suo contesto documentativo consentano comunque di
11

investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già

RG. 27286 del 2014 Chidichimo Lucia – Prefettura Roma

accertare aliunde la sicura attribuibilità dell’atto a chi deve
esserne l’autore secondo le norme positive. Infatti, attraverso
quegli elementi si realizza il medesimo risultato cui tende la
autografia della firma, ossia la documentazione della imputabilità

dell’identità dell’organo che lo ha emesso.
Ora, nel caso in esame, era indiscutibile che l’atto di cui si dice
contenesse tutti gli elementi necessari per attribuire il
documento alla Prefettura di Roma e, per quanto è stato già,
detto al Vice Prefetto competente a sottoscrivere l’atto, non
foss’altro, perché l’atto di cui si dice riportava il timbro della
Prefettura. E, comunque, la stessa lettura dell’atto proposta dalla
ricorrente nelle diverse fasi del giudizio è prova che l’atto
conteneva tutti gli elementi necessari perché fosse attribuito alla
Prefettura di Roma e al Vice Prefetto competente a
sottoscriverlo.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla
liquidazione delle spese posto che la Prefettura di Roma intimata
in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

12

dell’atto alla Pubblica amministrazione, e l’accertamento

RG. 27286 del 2014 Chidichinno Lucia – Prefettura Roma

pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi dell’art. 13

per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione il 2 febbraio 2018.
Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA