Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19837 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8984-2019 proposto da:

IMMOBILIARE RIVIERA DI M.G. SAS, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Gianluca Doro, con studio in Padova via Tommaseo 74/B;

– ricorrente –

contro

M.L., M.R., rappresentati e difesi dall’Avvocato

Massimiliano Tognon con studio in Padova via Rezzonico 22;

– controricorrenti –

e contro

D.R., G.A., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 784/2018 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 30/03/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/03/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– è ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che, per quanto qui di interesse, ha annullato la sentenza di primo grado, che aveva accolto le domande proposta M.R. e M.L., e rinviato la causa al primo giudice affinchè ordinasse la cancellazione della stessa dal ruolo, in ragione della tardiva costituzione degli attori;

– la corte veneziana ha compensato le spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 263 del 2005 (in vigore dal 1 marzo 2006) senza esplicitare quali erano i giusti motivi che giustificavano la compensazione;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da parte di Immobiliare Riviera s.a.s. (una degli originari convenuti) sulla base di un unico motivo cui resistono con controricorso M.R. e M.L. (originari attori);

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati D.R., G.A. e M.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92, comma 2, vigente ratione temporis nonchè dell’art. 112 c.p.c. per non avere esplicitato i “giusti motivi” posti a fondamento della compensazione delle spese di lite, è manifestamente fondato;

– la formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile ai procedimenti come quello in esame, instaurati dal 1 marzo 2006 così statuiva: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

– ciò posto, è principio consolidato che in tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e sino alla modifica introdotta con la L. 69 del 2009 (riguardante i giudizi introdotti dal 4/7/2009), il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono “giusti motivi” esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla legge cit., art. 2, comma 1, lett. a), (Cass. 13640/2012; 23507/2014);

– poichè nel caso di specie nella sentenza impugnata manca del tutto ogni giustificazione della statuita compensazione, essendosi la Corte territoriale limitata all’apodittica affermazione “sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese”, il motivo va accolto e la pronuncia va cassata in relazione ad esso con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per riesame alla stregua del principi enunciati nonchè per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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