Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19837 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 20/09/2010), n.19837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.T., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DEI CONSOLI 27, presso lo studio dell’avvocato DE PAMPHILIS GUIDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FAUGNO FABIO MASSIMO, giusta

delega a margine del ricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 17/05/2006, rep. n. 70752;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1113/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/12/2005 R.G.N. 1051/02;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,

provvedendo in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso per

manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 14.11.2002, C.T. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, la quale aveva respinto la domanda di corresponsione di una rendita per malattia professionale nei confronti dell’INAIL. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il C., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’INAIL. La causa e’ stata trattata in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del Procuratore Generale, il quale conclude per la manifesta infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965 e del D.Lgs. n. 38 del 2000 articoli non indicati – per avere il giudice di merito male apprezzato le risultanze probatorie.

Egli insiste sulla esistenza della patologia e sull’esposizione a rischio, descrive le mansioni svolte nella vita lavorativa e sulla eziologia multifattoriale della malattia denunciata, vale a dire il tunnel carpale.

4. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la sentenza di appello presenta una motivazione insufficiente e contraddittoria, al pari della consulenza tecnica di ufficio cui la sentenza stessa ha fatto riferimento; insiste il ricorrente sullo svolgimento di mansioni le quali comportavano microtraumi e macrotraumi.

5. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi; essi risultano manifestamente infondati. Trattasi di una ipotesi di dissenso diagnostico rispetto alla sentenza di merito ed alla consulenza tecnica di ufficio, laddove la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (giurisprudenza costante). Nulla di tutto cio’ e’ dato rinvenire nella motivazione della sentenza impugnata.

6. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese del giudizio di legittimita’ non sono ripetibili.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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