Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19837 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 02/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2470/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Evoli III Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Calabrò,

con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Salerno, Corso

Garibaldi n. 109, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 516/4/2011, depositata il 8

novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 maggio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avv. Giancarlo Caselli per l’Agenzia delle entrate che si

riporta al ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria provinciale di Salerno, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da Evoli III Spa avverso l’avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato i redditi derivante da quattro vendite immobiliari, riduceva i maggiori redditi da Euro 222.000,00 a Euro 58.295,00. Sull’appello della contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, annullava integralmente l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste la Evoli III Spa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per esser la CTR giunta alla conclusione, malgrado le allegazioni probatorie operate dall’Ufficio, di escludere la fondatezza dell’accertamento e del maggior ricavo dalle vendite così determinato, sulla base di una perizia di parte, senza dar conto del complesso degli elementi forniti dall’Ufficio, nè spiegare le ragioni di tale esclusione e dell’inidoneità degli stessi.

2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione “dei principi generali ìn materia di contenzioso tributario” per aver la CTR annullato l’accertamento anzichè procedere alla rideterminazione della pretesa fiscale.

3. I motivi, il cui esame può essere effettuato unitariamente in quanto logicamente connessi, sono fondati nei seguenti termini.

3.1. La CTR non ha annullato l’avviso di accertamento ma, sulla valutazione del merito della pretesa fiscale, ha ritenuto inesistente la pretesa fiscale, formulando un giudizio di fatto che è di sua esclusiva pertinenza e che non compete a questa Corte riesaminare se non per vizi che attengono alla sua sufficienza e congruità.

3.2. A tanto la Corte è per l’appunto chiamata in relazione alla prima doglianza.

La CTR, invero, è pervenuta a formulare il proprio giudizio in ordine all’accertamento del maggior reddito derivante dalle vendite immobiliari senza procedere ad un’adeguata disamina degli elementi offerti in cognizione dalla deducente a conforto del proprio assunto, limitandosi unicamente a considerare – riferendosi alla perizia estimativa – che “ha ben evidenziato i criteri di stima individuati in quello comparativo e in quello per capitalizzazione attribuendo agli immobili compravenduti il valore riferito all’anno 2004 risultato anche inferiore a quello dichiarato” e a soggiungere

– con affermazione del tutto irrelata – che, in quanto alloggi ultrapopolari, non potevano “superare il valore di Euro 600,00 al mq”. Più articolate erano state, invece, le difese dispiegate dall’ufficio in sede di accertamento prima ed in sede contenziosa poi, facendosi rilevare – come l’Agenzia riporta puntualmente riproducendo l’avviso di accertamento in ossequio al precetto dell’autosufficienza

– che rispetto alle indicate vendite (tutte avvenute in uno stesso ristretto arco temporale):

– per il primo immobile a fronte di un importo fatturato di Euro 52.000,00, la perizia bancaria individuava un valore di Euro 108.000,00;

– per un altro immobile (il quarto considerato) a fronte di un importo fatturato di 36.000,00, veniva erogato un mutuo per l’acquisto di Euro 80.000,00 con una perizia bancaria di Euro 105.600,00;

– rispetto ai restanti due immobili (il terzo ed il quarto considerato nell’accertamento), poi, evidenziava che gli stessi facevano parte del medesimo unitario fabbricato (e precisamente: il terzo era collocato sullo stesso secondo piano del quarto, di cui aveva dimensioni equivalenti; il secondo era collocato sullo stesso primo piano del primo, di cui era circa un terzo quanto a dimensioni),

– tutti gli immobili erano della stessa categoria catastale.

Elementi tutti quanti, questi, che assegnano apparente consistenza all’assunto fatto valere dall’ufficio e sui quali la CTR ha invece inspiegabilmente taciuto, astenendosi dal prendere su di essi ogni opportuna determinazione, in tal modo venendo meno all’obbligo di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente ed esponendo perciò la decisione da essa adottata ad un vulnus motivazionale che ne giustifica la cassazione.

5. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, innanzi alla CTR competente in diversa composizione, per un nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui rimette anche per la liquidazione delle spese legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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