Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19837 del 05/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19837
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9424/2010 R.G. proposto da:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. L.C., AVV.
A.F.F. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei suoi liquidatori avvocati
L.C. e A.F.F.;
e
AVV. L.C., AVV. A.F.F. IN PROPRIO, tutti
rappresentatati e difesi dall’Avv. A.F.F., giusta
procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati
in Roma Piazza di Pietra n. 26, presso l’Avv. J.L.D.;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e nei confronti di:
REGIONE LOMBARDIA (Direzione Risorse e Bilancio – Unità
Organizzativa Tributi);
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 14/19/2009, depositata il 17/02/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21
luglio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;
udito per i ricorrenti l’Avv. Jouvenal Long Daniela per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
BASILE Tommaso, il quale ha concluso per la declaratoria di
estinzione per rinuncia.
Fatto
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Lo Studio Legale Associato Avv. L.C. – Avv. A.F.F. in liquidazione impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per gli anni dal (OMISSIS).
La C.T.P. di Milano respingeva il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R. della Lombardia, con sentenza depositata il 17/02/2009.
Per la cassazione di detta sentenza, limitatamente alla parte nella quale la stessa riconosce i presupposti d’imposta con riferimento agli anni (OMISSIS), nei quali lo studio era in liquidazione, hanno proposto ricorso con tre motivi il predetto studio associato, in persona dei suoi liquidatori, nonchè gli stessi avvocati L. e A.F., in proprio.
L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
Con atto depositato in data 11/7/2016 i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal proprio legale rappresentante e dal proprio difensore, e anche dal difensore dell’Agenzia delle entrate, per accettazione.
2. Stante il rituale deposito di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.
Tenuto conto della volontà delle parti espressa nel predetto atto, va disposta l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le stesse.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e compensa tra le parti le spese dello stesso giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016