Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19836 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato CAPRIOLO SIMONA,

rappresentata e difesa dall’avvocato STROZZIERI CLAUDIO, giusta

delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

sul ricorso 12623-2010 proposto da:

C.C., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato CAPRIOLO SIMONA,

rappresentata e difesa dall’avvocato STROZZIERI CLAUDIO, giusta

delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1503/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/11/2008 r.g.n. 499/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato STROZZIERI CLAUDIO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega ROBERTO PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 6.11.2008, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Teramo aveva rigettato l’impugnativa proposta da C.C. contro il licenziamento per giusta causa intimatole in dato 28 agosto 2003 dalle Poste Italiane s.p.a.

La Corte d’appello premetteva che la doglianza sulla tardività dell’intimazione del licenziamento doveva ritenersi inammissibile perchè non proposta nel giudizio di primo grado, e riteneva che il giudice di primo grado, alla luce della espletata istruttoria orale (per interpello e testi) e della documentazione depositata in atti, in parte riscontrate dalle stesse ammissioni della lavoratrice, aveva adeguatamente accertato un notevole inadempimento contrattuale della dipendente, caratterizzato da un elevato grado di intenzionalità e suscettibile di arrecare un notevole pregiudizio alla datrice di lavoro, svolgente ormai anche erogazione di servizi finanziari analoghi a quelli forniti dalle banche.

Ricordava che le mancanze contestate e accertate dal giudice di primo grado consistevano in un ammanco di cassa di Euro 28.457,51 accertato il 3.7.2003, nell’accettazione in forme irregolari in data 20.6.2003 di 4 bollettini di conto corrente e nell’ammanco di cassa di Euro 416,74 riscontrato sulla consistenza delle carte valori.

La Corte stessa ricordava particolari sulle concrete modalità dei fatti contestati e sulle relative fonti di prova. In particolare, riguardo al primo di detti episodi, specificava le varie fonti del convincimento e dava conto delle ragioni della non decisività del contenuto della modulistica contabile redatta il giorno 1.7.2003, in cui la lavoratrice si era rifiutata, al temine dell’orario di lavoro, con un pretesto, di fare verificare l’effettivo contenuto della cassettina per il contante di sua pertinenza; ricordava anche che in un primo momento la medesima lavoratrice aveva ammesso le circostanze di cui al futuro addebito, specificando che la somma le era servita per stipulare il contratto preliminare di acquisto di un immobile, e nel giro di pochi giorni aveva reintegrato la somma senza riserve di ripetizione.

La lavoratrice, con atto notificato il 23.10.2009, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui la società intimata ha resistito con controricorso.

Veniva redatta relazione ai fini della trattazione camerale del ricorso a norma dell’art. 375 c.p.c..

Successivamente la medesima lavoratrice ha depositato ricorso integrativo, contenente una rinnovata formulazione dei tre motivi, notificato il 4-6 maggio 2010, Contemporaneamente notificava un’istanza di rimessione in termini, giustificata con la circostanza che, a causa della situazione degli uffici giudiziari de L’Aquila a seguito del terremoto del 2009, non era stata possibile la consultazione del fascicolo d’ufficio fino agli inizi del 2010, mentre erano rimasti indisponibili i fascicoli di parte anche successivamente.

Conseguentemente si procedeva ai fini della trattazione di ambedue i ricorsi all’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, denunciando violazione di norme di diritto sostanziali e processuali e conseguente omessa o insufficiente motivazione, lamentano che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto non proponibile per la prima volta in appello la doglianza relativa alla tardività del licenziamento per giusta causa.

Il secondo motivo di entrambi, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e conseguente omessa o insufficiente motivazione, e il terzo motivo, denunciando violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 116 c.p.c., e dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e conseguente omessa o insufficiente motivazione, sostengono che la documentazione contabile (modello 31, c.d. registro di cassa, e mod. 21, c.d. riepilogo generale di cassa), in relazione alla regolamentazione interna circa le procedure e i controlli relative alla chiusura della contabilità di fine giornata, attestava la regolarità della riconsegna alla direzione dell’agenzia delle somme nella disponibilità della lavoratrice nel corso della giornata e che, una volta così assolto dal lavoratore il proprio onere probatorio, sarebbe stato onere del datore di lavoro provare il contrario, e che gravava sul medesimo l’incidenza di tutte le deficienze probatorie derivante dalla errata o incerta ricostruzione determinata dai documenti e dalle procedura di consegna predisposti dal datore di lavoro.

3. L’art 153 c.p.c., comma 2, che è stato aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 e che ha formulato una disposizione sulla rimessione in termini che, per il suo tenore e la sua collocazione, è indiscutibilmente applicabile ad ogni ipotesi di decadenza in materia processuale, non è, ratione temporis, o applicabile nella specie (cfr. la disposizione transitoria di cui all’art. 57 legge cit.). Tuttavia si è affermata, nella giurisprudenza di questa Corte, dopo iniziali incertezze, un’interpretazione non restrittiva della precedente disposizione regolatrice dell’istituto della rimessione in termini, e cioè dell’art. 184-bis c.p.c., dell’artart. 46 abrogato della stessa L. n. 69 del 2009, nel senso cioè che la stessa può trovare applicazione non solo in caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche in situazioni processuali ulteriori, quali per esempio le decadenze relative al potere di impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17704/2010, 22245/2010, 98/2011,7003/2011).

Presupposto del diritto alla rimessione in termini, come precisa sia l’art. 184-bis che l’art. 153, comma 2, è che la parte sia incorsa in una decadenza determinata da una causa non imputabile alla stessa (cfr. Cass. n. 7003/2011, cit.).

4. Nella specie la richiesta di rimessione in termini è giustificata con la circostanza – peraltro documentata – della non consultabilità, per un certo periodo, del fascicolo d’ufficio del giudizio di appello verificatasi in conseguenza del terremoto che ha colpito la città de L’Aquita, e con l’ulteriore circostanza della perdurante non restituibilità per analoga ragione del fascicolo di parte anche successivamente. Il collegamento cronologico tra richiesta di rimessione in termini e notifica del secondo ricorso conferma che la parte ha inteso concretamente riferire detta richiesta all’attività di proposizione del secondo ricorso.

L’esame dei due successivi ricorsi evidenzia, a parere della Corte, l’insussistenza di un nesso causale tra la situazione di forza maggiore invocata a base della richiesta di rimessione in termini e le carenze del primo ricorso che la parte ha inteso sanare mediante il secondo ricorso e in particolare con le carenze, che come vedremo, giustificano una pronuncia di inammissibilità del (primo) ricorso.

In effetti già il primo ricorso prende in considerazione il contenuto degli atti e della documentazione di causa, compresi i verbali istruttori, delle cui copie la parte aveva evidentemente la disponibilità e, comunque, motivi del secondo ricorso riproducono con poche variazioni quelli del primo ricorso. La differenza significativa e rilevante riguarda la formulazione solo nel secondo ricorso dei conclusivi quesiti di diritto, sulla cui redazione naturalmente non ha incidenza causale il mancato accesso ai fascicoli d’ufficio e di parte, tanto più stante la concreta disponibilità della copia degli atti.

L’istanza di rimessione in termini deve quindi essere rigettata, conseguente inammissibilità del secondo ricorso.

5. Con riferimento al primo ricorso deve ricordarsi che l’art. 366- bis c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis), la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4;

l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008.

Come è stato più volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

Deve rilevarsi l’inammissibilità di tali motivi per la mancanza del quesito di diritto e anche, riguardo ai vizi di motivazione, peraltro prospettati come consequenziali – con conseguente rilievo della mancanza dei quesiti di diritto – , della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 50,00 oltre Euro tremila/00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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