Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19836 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8610-2019 proposto da:

T.Z., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Dei Mirti,

40, presso lo studio dell’avvocato Emanuele Foschi, rappresentato e

difeso dagli avvocati Francesco Paolo Luiso, Antonella Venuti;

– ricorrente –

contro

D.G., D.A., D.S.,

DR.AN., D.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1597/2018 della Corte d’appello di Genova,

depositata il 19/10/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/03/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dal processo promosso da T.Z. nei confronti della sig.ra O.M. ved. D. al fine di conseguire la somma residua ancora dovutale dalla convenuta a titolo di restituzione del mutuo concessole emettendo a suo favore tre assegni bancari, così come anche risultante da scrittura olografa del 1984 che riconosceva il residuo debito;

– all’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Massa-Sezione distaccata di Pontremoli dichiarava l’estinzione del processo;

– proposto gravame da parte della T. la Corte d’appello di Genova ha accolto l’impugnazione limitatamente alla declaratoria di estinzione, respingendo nel merito, tuttavia, la domanda attorea in quanto infondata per mancata prova dei fatti costitutivi del mutuo e, in particolare, dell’obbligazione di restituzione;

– la cassazione della pronuncia d’appello è chiesta dalla T. con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato anche da memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati eredi di O.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la corte territoriale rigettato la domanda affermando che non era stata provata la conclusione di un contratto di mutuo, pur avendo parte convenuta ripetutamente ammesso che fra le parti era stato concluso un contratto di mutuo;

– la doglianza è fondata per quanto di ragione;

– gli stralci della comparsa di risposta della O., trascritti a pag. 9 del ricorso, documentano che quest’ultima, prendendo

Ric. 2019 n. 08610 sez. M2 – ud. 03-06-2020

– 2-

posizione sulla domanda, fece riferimento alla conclusione di un contratto di mutuo, con obbligo di restituzione della somma mutuata entro il 1987;

– conseguentemente la corte territoriale avrebbe dovuto, ai fini della delimitazione dei fatti da provare dare atto delle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione della O. e spiegare perchè riteneva che esse non costituissero ammissione della conclusione di un muto con scadenza a fine 1987;

– al contrario, nella sentenza impugnata di esse non si da conto, argomentando il rigetto sulla scorta della esclusiva valutazione delle risultanze testimoniali, omettendo l’esame, rilevante in questa sede ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, delle circostanze di fatto non contestate dalla convenuta nell’atto di costituzione (cfr. Cass. 23940/2017);

– pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova affinchè riesamini il materiale probatorio alla stregua dei fatti non specificamente contestati dalla convenuta costituita così come enunciati nella comparsa di costituzione e risposta;

-il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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